Il testamento viene definito dal Legislatore l'atto con il quale taluno
dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui
avrà cessato di vivere.
Esso viene definito dalla dottrina come l'unico atto mortis causa poiché
avrà efficacia solo dopo la morte del testatore.
Il Codice civile conosce tre tipologie di testamento: segreto; pubblico
e quello olografo.
Il testamento segreto, invece, è il testamento
datato, sottoscritto e redatto di suo pugno dal testatore ma consegnato
al notaio affinché esso lo custodisca;tale tipologia testamentaria
consente,indi,oltre ala segretezza la sicurezza della sua conservazione
essendo essa affidata ad un notaio.
Il testamento pubblico è, viceversa, quello
redatto con l'ausilio del notaio e con il rispetto delle norme di diritto
che spesso vengono ignorate dal testatore . Esso, difatti, viene redatto
alla presenza di due testimoni e con l'ausilio del notaio che datato
il testamento, lo redige in forma pubblica e lo registra nel repertorio
degli atti di ultima volontà. Il testamento pubblico proprio
perché redatto da un tecnico del diritto da la massima garanzia
che esso non possa venire impugnato e che le disposizioni testamentarie
(anche a titolo di legato) ivi contenute abbiano esecuzione.
Il testamento olografo è quello scritto, datato
e sottoscritto dal testatore. Caratteristica principale di tale forma
è la sua segretezza e la economicità dello stesso poiché
potrà essere tenuto occultato a terzi estranei o agli stessi
parenti del testatore e ne potranno essere redatte più copie
al fine di evitarne lo smarrimento.
La differenza tra dette differenti redazioni consiste nella necessità
della pubblicazione per il testamento olografo e per quello segreto.
Invero il testamento olografo deve essere presentato al notaio per la
pubblicazione; per il testamento segreto procede il notaio autonomamente
non appena ha notizia della morte del testatore. La pubblicazione consiste
nel passaggio dello stesso dal repertorio degli atti di ultima volontà
a quello degli atti inter vivos e nella trascrizione del medesimo presso
il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale.
Con il testamento il testatore può disporre di tutti i suoi beni
o potrà assegnare soltanto parte di essi e lo potrà fare
a titolo di erede o a titolo di legato.
La designazione di un soggetto quale erede si ha in tre casi specifici:
-quando il testatore ha indicato un proprio parente (od un terzo estraneo)
con il titolo di erede;
-quando il testatore ha assegnato ad un proprio parente (od a un terso
estraneo) una quota di eredità , senza che lo abbia chiamato
erede;
-quando il testatore ha inteso assegnare un bene considerandolo come
quota di eredità (c.d. detta institutio ex re certa).
La designazione di un soggetto quale legatario si realizza, invece,
quando il testatore ha assegnato allo stesso un bene determinato.
La differenza tra erede e legatario è netta.
Il legatario risponde dei debiti ereditari solo nel limite del valore
del bene assegnatogli in legato ; l'erede risponde dei debiti ereditari
con tutti i suoi beni oltre che con quelli della massa ereditaria.
Il legatario non deve accettare il legato che si considera acquistato
dal legatario senza bisogno di accettazione alcuna; l'erede deve accettare
, espressamente o tacitamente , l'eredità;
Il legatario deve chiedere il bene oggetto di legato agli eredi del
testatore affinché glielo consegnino; gli eredi, viceversa, non
devono chiedere alcuna consegna essendo essi investiti della proprietà
con l'accettazione dell'eredità.