SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI
- IN GENERE -
Il terzo non puo' far valere le limitazioni dei poteri dell'organo
rappresentativo della societa' di capitali, risultanti dallo statuto
o dall'atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di
amministrazione, perche', attesa la natura del rapporto (organico)
che lega il soggetto che impersona l'organo alla societa', queste
limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la
validita' degli atti compiuti dal rappresentante della societa',
alla stregua del disposto degli artt. 2384 e 2384 bis del codice
civile, secondo i quali l'estraneita' all'oggetto sociale degli atti
compiuti non e' opponibile ai terzi in buona fede e le limitazioni
al potere di rappresentanza risultanti dall'atto costitutivo o dalla
statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha
agito intenzionalmente in danno della societa.
ANNO/NUMERO 2002/00809
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 3880/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SERCON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'Avv. Antonio Pugliese giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BRUZZONE MARIA LUISA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 05805/99 proposto da:
BRUZZONE MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato DE MARTINI GIAN CARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SERCON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PUGLIESE ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n^ 10075/99 proposto da:
BRUZZONE MARIA LUISA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato DE MARTINI GIANCARLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SERCON SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 154/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il
22/01/99 R.G.N. 2407/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato VESCI;
udito l'Avvocato DE MARTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova Bruzzone Maria Luisa
esponeva di essere stata assunta dalla Confesercenti nel luglio 1980
e addetta all'ufficio licenze, poi dal marzo 1985 come addetta
all'ufficio cassa e dal 1986 nuovamente all'ufficio licenze; che dal
gennaio 1990 aveva ripreso a lavorare presso l'ufficio cassa ed il 17
giugno 1993 era stata trasferita alla Sercon, societa' costituita
dalla Confesercenti per espletare i servizi contabili ed
amministrativi; che dal luglio 1994 era stata assegnata all'ufficio
amministrazione e contabilita' speciale, ed abolito questo aveva
ripreso la sua attivita' presso l'ufficio licenze della sede
centrale; il 30 novembre dello stesso anno la Sercon aveva avviato la
procedura di riduzione del personale, che aveva condotto ad un
accordo con le organizzazioni sindacali sulla esistenza della crisi e
sull'entita' degli esuberi, nonche' al suo licenziamento intimato il
2 gennaio 1995; la ricorrente, per quanto ancora interessa in questa
sede, deduceva l'illegittimita' del licenziamento collettivo per
violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223/91 perche' nella
comunicazione di apertura della procedura non vi era riferimento ai
motivi tecnici e produttivi che rendevano impossibile l'adozione di
misure idonee ad evitare la messa in mobilita', e per errata
applicazione dei criteri di scelta, non essendosi tenuto conto dei
carichi di famiglia e dell'anzianita' (la Bruzzone era coniugata con
due figli);
Si costituiva la Sercon la quale, illustrate le cause che avevano
reso necessaria la messa in mobilita', assumeva non essere necessario
procedere ad alcuna covalutazione della ricorrente perche' era stato
risolto il rapporto di tutte le imputatici di dati.
Il Pretore con sentenza n. 1776 del 1997, accoglieva la domanda
perche' i lavoratori da licenziare erano stati individuati in via
preventiva e non in base alla applicazione di criteri oggettivi e
astratti.
Sull'appello della Sercon la statuizione di primo grado veniva
confermata, con diversa motivazione, dal locale Tribunale con
sentenza del 22 gennaio 1999.
Il Tribunale, dichiarata preliminarmente inammissibile, perche' non
sollevata in primo grado, l'eccezione della lavoratrice relativa alla
violazione dell'art. 4 comma nono della legge 223/91, escludeva che
con il riferimento fatto dalla Sercon alla collocazione aziendale ed
ai profili professionali fossero stati illecitamente individuati in
via preventiva i lavoratori da estromettere, sul rilievo che dette
indicazioni sono invece imposte dal terzo comma dell'art. 4 della
legge 223/91; rilevavano pero' i Giudici di merito che all'interno di
ciascuna categoria vi e' una pluralita' di profili professionali, i
quali hanno valore meramente esemplificativo delle professionalita'
corrispondenti alla categoria, con possibilita' quindi di spostamento
del lavoratore in quell'ambito nell'esplicazione dello ius variandi
riservato all'imprenditore, per cui una corretta applicazione dei
criteri di scelta impone il confronto tra pari professionalita' e non
solo tra uguali profili, valutando la professionalita' sulla base
dell'intera gamma delle mansioni espletabili dal lavoratore
appartenente alla categoria.
Cio' sarebbe confermato dall'obbligo del datore di comunicare oltre
ai profili professionali anche la collocazione aziendale delle
eccedenze, per cui se detti criteri valessero a circoscrivere l'area
di scelta dei licenziandi non avrebbe ragion d'essere l'ampio
dibattito di dottrina e giurisprudenza proprio sulla delimitazione
dell'ambito entro cui deve essere operata la scelta, perche' questa
sarebbe individuata a priori nella comunicazione iniziale del datore.
Nella specie la Bruzzone aveva svolto fino a qualche mese prima
dell'inizio della procedura di mobilita' mansioni diverse ed
ulteriori rispetto a quelle di imputazione dati, di talche' si doveva
presumere, salvo prova contraria a carico della societa', che la
medesima avesse la capacita' professionale per svolgere compiti
compresi nei profili professionali che non erano stati oggetto del
licenziamento collettivo.
Avverso detta sentenza la Sercon propone un primo ricorso notificato
il 18 febbraio 1999 affidato a tre motivi, ed un ulteriore ricorso di
identico tenore notificato il 25 marzo 1999, mentre la Bruzzone ha
depositato due distinti controricorsi con ricorso incidentale
condizionato nonche' memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n.
3880/99 al ricorso incidentale condizionato n. 5805/99.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla
lavoratrice secondo la quale Patrizia De Luise, che ha rilasciato il
mandato in calce al presente ricorso, non avrebbe i poteri di
rappresentanza della societa'. La contestazione oltre ad essere del
tutto generica, e' anche infondata: poiche' la medesima De Luise
figura nell'epigrafe dell'atto come legale rappresentante della
societa', va fatta applicazione del principio piu' volte enunciato
(cfr. tra le tante Cass. 11615/2000 e 4563/98) per cui il terzo non
puo' far valere le limitazioni dei poteri dell'organo rappresentativo
nella societa' di capitali, risultanti dallo statuto o dall'atto
costitutivo o stabilite dal consiglio di amministrazione, perche'
attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che
impersona l'organo alla societa', queste limitazioni hanno solo
riflessi interni e non pregiudicano la validita' degli atti compiuti
dal rappresentante della societa', come e' dimostrato dagli artt.
2384 e 2384 bis del codice civile, per i quali l'estraneita'
all'oggetto sociale degli atti compiuti non e' opponibile ai terzi in
buona fede e le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano
dall'atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia
provato che il terzo ha agito intenzionalmente a danno della
societa'.
Essendo ammissibile il primo ricorso proposto dalla societa', va
dichiarato inammissibile il secondo ricorso n. 10075/99 dalla stessa
proposto avente identico tenore.
Con il primo motivo la societa' ricorrente denunzia violazione
dell'art. 4 commi 3 e 5 della legge 223/91 in relazione all'art. 12
delle preleggi, nonche' contraddittorieta' ed illogicita' di
motivazione.
Premesso in fatto che era stato soppresso un intero settore di
supporto, e cioe' tutte le posizioni degli "aiuti ai funzionari
commerciali di Sestri P. e Sampierdarena", e che il Tribunale aveva
riconosciuto - disattendendo i rilievi del primo giudice - che
l'indicazione, nella comunicazione aziendale, dei profili
professionali del personale da esodare e' espressamente richiesta dal
terzo comma dell'art. 4 della legge n. 223, lamenta la societa'
ricorrente che il Tribunale abbia poi, contraddittoriamente, ritenuto
necessaria una completa enunciazione delle professionalita' aventi
contenuto analogo, che dovrebbe consentire il confronto non solo tra
pari profili, ma fra pari professionalita' alla stregua della intera
gamma delle mansioni espletabili. Sostiene di contro parte ricorrente
che l'azienda non potrebbe adempiere all'obbligo di comunicazione
ravvisato dal Tribunale perche' l'indicazione delle "professionalita'
praticabili" vanificherebbe gli obblighi di concretezza imposti dalla
legge aprendo la strada all'incertezza. Peraltro, dal punto di vista
generale, il pericolo di una impropria selezione dei licenziandi
tramite modifiche delle mansioni nell'imminenza della procedura, di
cui non vi era invero cenno nella fattispecie, potrebbe essere
evitato facendo ricorso ai principi di correttezza e buona fede e di
divieto di discriminazioni.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 113 cod.
proc. civ. e dell'art. 12 delle preleggi, perche' il Tribunale, dopo
avere ammesso che l'interpretazione letterale della disposizione
prescrive di fare esclusivo riferimento alle mansioni svolte ed alla
collocazione all'atto dell'avvio della procedura, aveva poi rifiutato
la medesima interpretazione perche' diversamente "non avrebbe ragion
d'essere l'ampio dibattito sulla delimitazione dell'ambito entro cui
deve essere operata la scelta, perche' questa sarebbe individuata a
priori nella comunicazione iniziale del datore." Al contrario,
sostiene la ricorrente, l'interpretazione di una disposizione non
puo' essere condizionata da alcun dibattito, ma si deve procedere
alla sua interpretazione letterale quando essa sia chiara ed univoca;
cosi' operando il Tribunale avrebbe addirittura inventato una norma
inesistente.
Con il terzo mezzo si denunzia violazione degli artt. 4 e 5 della
legge 223/91 in relazione agli ant. 115 e 116 c.c. (recte cod. proc.
civ.), agli artt. 41 e 24 della Costituzione ed ai principi di
correttezza e buona fede, perche' - senza affermare alcuna
violazione, peraltro mai dedotta, di questi principi - il Tribunale
avrebbe attribuito alle mansioni svolte dalla lavoratrice parita'
professionale e fungibilita' con quelle asseritamente svolte da altri
non individuati lavoratori della Sercon.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice denunzia
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.
437 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 4 quinto comma della legge
223/91, nonche' difetto di motivazione, deducendo che in caso di
licenziamento collettivo spetterebbe al datore di lavoro e non al
lavoratore di dimostrare l'avvenuta osservanza della normativa
procedurale e dei criteri di scelta, con la possibilita', in
mancanza, di dichiarare d'ufficio la nullita' del recesso; di talche'
si poteva ben far valere in sede di appello la mancata comunicazione
all'ufficio regionale del lavoro delle indicazioni previste dall'art.
4 comma nono della legge 223/91, attenendo la decadenza solo alle
eccezioni in senso proprio.
Con il secondo mezzo si denunzia violazione e falsa applicazione
delle medesime disposizioni e mancanza di motivazione sulla eccezione
proposta nella memoria d'appello relativa alla mancata disamina
congiunta tra le parti sulla possibilita' di utilizzo totale o
parziale della manodopera eccedente.
Il ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato in via
preliminare, non merita accoglimento.
In relazione al primo motivo e' infondata l'affermazione per cui il
giudice potrebbe dichiarare d'ufficio la nullita' del recesso per
motivi non dedotti con l'atto introduttivo. E' infatti giurisprudenza
costante (cfr. Cass. n. 3271 del 20 marzo 2000 e n. 3774 del 15
aprile 1999) che nel giudizio di impugnativa di un licenziamento
intimato a conclusione della procedura di mobilita' ai sensi della
legge 223/91, il giudice di merito, non puo' (per non incorrere nel
vizio di extrapetizione) prendere in considerazione eventuali ragioni
di illegittimita' della procedura stessa, in difetto di specifiche
censure, in applicazione del principio di carattere processuale
secondo cui la parte che chiede al giudice un determinato
provvedimento e' tenuta ad allegare tutte le circostanze e gli
elementi di fatto che giustificano la proposizione della domanda,
principio che, in caso di deduzione dell'illegittimita' di un
licenziamento, comporta la necessita' di indicare i vizi di forma o
di sostanza che lo inficiano.
Per le medesime ragioni e' infondato anche il secondo motivo,
giacche' lo stesso ricorrente incidentale dichiara di avere sollevato
la questione relativa al mancato esame congiunto previsto dall'art. 4
quinto comma della legge 223/91 nella memoria difensiva in appello, e
quindi non in sede di ricorso introduttivo. Peraltro l'esame
congiunto deve avvenire solo a richiesta delle organizzazioni
sindacali, mentre nel motivo di ricorso questa circostanza non viene
dedotta e quindi la censura non sarebbe comunque in grado di
inficiare la sentenza impugnata.
Merita invece accoglimento il ricorso principale, i cui motivi,
stante la connessione vanno trattati congiuntamente.
Si tratta della delicata questione relativa alla delimitazione
dell'ambito entro il quale devono essere applicati i criteri di
scelta enunciati dall'art. 5 della legge n. 923/91 per il personale
da licenziare.
La legge citata, com'e' noto, delinea una complessa procedura, che ha
origine con la comunicazione di inizio della procedura di mobilita'
prescritta dal terzo comma dell'art. 4, con la quale vengono
enunciate dal datore le esigenze dell'impresa; in essa vanno infatti
indicati, oltre ai motivi che hanno dato luogo all'esubero, "il
numero, la collocazione aziendale, i profili professionali del
personale eccedente".
Ne discende che nella comunicazione del datore il numero e la
collocazione aziendale del personale da porre in mobilita' devono
essere in essenziale connessione con ali altri elementi che pure
vanno indicati, ossia con le ragioni che hanno determinato l'esubero
e con le ragioni che rendono inevitabile l'espulsione. Nel contempo
la comunicazione deve fare integrale astrazione da ogni elemento che
valga ad individuare direttamente le "persone" da espungere.
Non e' casuale il riferimento che il datore deve fare ai "profili
professionali", perche' questi, in maniera piu' precisa rispetto agli
inquadramenti nelle varie categorie contrattuali, sono in grado di
dare contezza delle mansioni svolte nell'ambito delle varie
articolazioni produttive, permettendo cosi' la verifica della loro
connessione con l'indicato del processo di crisi, ovvero di
ristrutturazione.
Ed infatti il riferimento ai profili ed alla collocazione aziendale
del personale in esubero, offre pregnanti elementi di riscontro sulla
genuinita' dell'operazione alle organizzazioni sindacali, cui e'
devoluto "ex ante" il controllo dell'iniziativa imprenditoriale di
riduzione del personale (cfr. Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455).
Chiusa la prima fase (nella specie con l'accordo sindacale sulla
esistenza e sul numero degli esuberi), si passa alla seconda fase,
nella quale, dai dati astratti enunciati dal datore occorre poi
passare alla individuazione in concreto delle persone da collocare in
mobilita'.
A tal fine l'art. 5 della medesima legge prospetta una sorta di
"procedura concorsuale" tra i lavoratori, da seguire o con i criteri
dettati dai contratti collettivi, ovvero con i criteri di legge e
cioe' carichi di famiglia, anzianita' ed esigenze tecnico produttive,
ed e' noto che i primi due criteri tendono a far cadere la scelta sul
lavoratore piu' forte sul mercato del lavoro, affinche' i
licenziamenti abbiano il minore costo sociale possibile, e cio' sara'
tanto piu' conseguibile quanto piu' si amplia la platea dei soggetti
a cui applicare i criteri stessi.
Ma prima ancora di passare alla fase del concorso va verificata la
legittimita' di una applicazione dei criteri circoscritta ad un
ambito piu' limitato rispetto al complesso aziendale a cui la norma
fa riferimento, perche' questa e' operazione estremamente delicata,
essendo indubbio che una indebita restrizione della selezione
varrebbe ad alterare profondamente il corretto meccanismo di
operativita' dei criteri medesimi. Inoltre in questa fase non e'
previsto il controllo preventivo da parte delle organizzazioni
sindacali, residuando solo il controllo giudiziale ex post nel
conflitto intercorrente direttamente tra datore di lavoro e
lavoratore.
La prima parte dell'art. 5 dispone che "l'individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilita' deve avvenire in relazione alle
esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso
aziendale".
Dunque in via preliminare la delimitazione del personale "a rischio"
si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed
organizzative che sono state enunciate dal datore con la
comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 4; e' ovvio infatti
che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del
datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale
dell'impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta
non si puo' prescindere quando si voglia determinare la platea del
personale da selezionare.
Ma va attribuito il debito rilievo anche alla previsione testuale
della norma per cui le medesime esigenze tecnico produttive devono
essere riferite al "complesso aziendale"; cio' in forza di una
duplice ragione: una e' quella, gia' ricordata, per cui
l'intendimento di espungere dall'azienda i lavoratori piu' forti e'
meglio conseguibile ampliando al massimo l'area in cui operare la
scelta; l'altra e' quella di approntare una ulteriore di garanzia
contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore,
in cui tanto piu' facilmente si puo' incorrere quanto piu' si
restringe l'ambito della selezione.
D'altra parte sarebbe incongruo che quest'ambito venisse gia'
predeterminato dalla legge, perche' cio' varrebbe indebitamente a
presupporre una assoluta e generalizzata incomunicabilita' tra parti
o settori dell'impresa.
Se tale e' il contesto, si arguisce facilmente che non vi e' spazio
per una restrizione all'ambito di applicazione dei criteri di scelta
che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice, perche',
come gia' detto, cio' finirebbe nella sostanza con l'alterare la
corretta applicazione dei criteri stessi, che l'art. 5 della legge
223/91 intende espressamente sottrarre al datore, imponendo che
questa venga effettuata o sulla base dei criteri concordati con le
associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri
legali.
E' dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione unilaterale
del datore diretta a limitare l'ambito di selezione ad un singolo
settore o ad un reparto, se cio' non sia strettamente giustificato
dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del
personale.
La delimitazione dell'ambito di applicazione dei criteri dei
lavoratori da porre in mobilita' e' dunque consentita solo quando
dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono
dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui al terzo comma
dell'art. 4, quando cioe' gli esposti motivi dell'esubero, le ragioni
per cui lo stesso non puo' essere assorbito, conducono coerentemente
a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (cfr. nello
stesso senso Cass. 26 settembre 2000 n. 12711, 18 novembre 1997 n.
11465, 10 giugno 1999 n. 5718).
Per converso non sembra invece potersi riconoscere, in tutti i casi,
una necessaria corrispondenza tra il dato relativo alla "collocazione
del personale" indicato dal datore nella comunicazione di cui
all'art. 4 e la precostituzione dell'area di scelta.
Il datore infatti segnala la collocazione del personale da espungere
(reparto, settore produttivo ecc.), ma cio' non comporta
automaticamente che l'applicazione dei criteri di scelta coincida
sempre con il medesimo ambito e che i lavoratori interessati siano
sempre esclusi dalla covalutazione con tutti gli altri, giacche' ogni
delimitazione dell'area di scelta e' soggetta alla verifica
giudiziale sulla ricorrenza delle esigenze tecnico produttive ed
organizzative che la giustificano.
A mero titolo esemplificativo si puo' rilevare che ove il datore,
nella comunicazione di cui all'art. 4, indicasse che tutto il
personale in esubero e' collocato all'interno di un unico reparto,
essendo solo questo oggetto di soppressione o di ristrutturazione,
non sarebbe giustificato limitare l'ambito di applicazione dei
criteri di scelta a quegli stessi lavoratori nel caso in cui
svolgessero mansioni assolutamente identiche a quelle ordinariamente
svolte anche in altri reparti, salva la dimostrazione di ulteriori
ragioni tecnico produttive ed organizzative comportanti la
limitazione della selezione.
Ed ancora, quando la riduzione del personale fosse necessitata
dall'esistenza di una crisi che induca di ridurre genericamente i
costi, non vi sarebbe, quanto meno in via teorica, alcun motivo di
limitare la scelta ad uno dei settori dell'impresa, e quindi la
selezione andrebbe operata in relazione al complesso aziendale.
Con il che si puo' spiegare, nell'art. 5 citato, la duplicita' -
altrimenti scarsamente comprensibile - del richiamo alle "esigenze
tecnico produttive ed organizzative", perche' nella prima parte, come
hanno rilevato alcuni interpreti, esse si riferiscono all'ambito di
selezione mentre nella seconda parte le medesime concorrono poi nel
momento successivo, con gli altri criteri dell'eta' e del carico di
famiglia, alla individuazione del singolo lavoratore.
Alla luce di questi principi non appare dunque corretta la soluzione
data dal Tribunale, che ha avuto riguardo alla categoria di
inquadramento, ritenendo illegittima la selezione alla stregua del
solo profilo professionale, sul rilievo che ciascuna categoria consta
di piu' profili, per cui la professionalita' dovrebbe essere valutata
alla stregua dell'intera gamma della mansioni espletabili.
Invero la categoria di inquadramento non e' menzionata tra i dati che
devono indicarsi nella comunicazione di cui all'art. 4 terzo comma
(ma solo tra i dati da comunicare agli organi pubblici ed alle
organizzazioni sindacali una volta che tutta la procedura si e'
esaurita ed i recessi sono stati comunicati, cfr. art. 4 comma nono)
proprio, perche' constando di piu' profili professionali, e'
scarsamente significativa della reale organizzazione del lavoro in
azienda e di come debba essere modificata per fare fronte alle
esigenze di crisi o di ristrutturazione.
Inoltre, cosi' facendo, i Giudici di merito hanno erroneamente
concentrato la valutazione sulla categoria di inquadramento del
lavoratore il quale, peraltro, non ha alcun diritto al cambio di
profilo, che e' invece e' una facolta' riservata all'imprenditore
nell'ambito appunto dello "ius variandi", mentre avrebbe dovuto
concentrarla sull'impresa, decidendo se le circostanze dedotte dal
datore, ossia la soppressione dell'intero settore di supporto,
esonerasse il datore dal procedere alla covalutazione della
lavoratrice alla luce dei criteri dettati dall'art. 5 della legge n.
223 in concorso con tutti i lavoratori del complesso aziendale.
Va quindi rigettato il ricorso incidentale ed in accoglimento di
quello principale proposto per primo dalla societa' la sentenza
impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, ad altro giudice
che si designa nella Corte d'Appello di Genova, che decidera' la
controversia attenendosi al principio per cui in caso di
licenziamento collettivo l'applicazione dei criteri di scelta dei
lavoratori da collocare in mobilita' puo' essere ristretta in ambito
piu' limitato rispetto al "complesso aziendale" a cui fa riferimento
l'art. 5 della legge n. 223 del 1991, non in forza di una
determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma solo ove la
predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento ecc
e/o singole lavorazioni o settori produttivi) sia giustificata dalle
esigenze tecnicoproduttive ed organizzative che hanno dato luogo alla
riduzione di personale. Va infine dichiarato inammissibile il secondo
ricorso proposto dalla Sercon srl.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale n. 3881/99 e quello
incidentale n. 6018/99; accoglie il ricorso principale e rigetta
quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d'Appello di Genova. Dichiara inammissibile il
secondo ricorso proposto dalla Sercon srl.
Cosi' deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2002
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