Art. 2301 Divieto di concorrenza
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile (2462) ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l`esercizio dell`attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d`inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l`applicazione dell`art. 2286.
Massima della Cassazione
Divieto di concorrenza
Nella ipotesi in cui il patto di non concorrenza sia contenuto in un contratto di scioglimento di una società (nella specie in nome collettivo) non può negarsi la applicabilità della limitazione di tale divieto ad un quinquennio, giacché detto patto non integra in via di principio la causa di un contratto di scioglimento di una società, ma resta invece funzionale ad un interesse diverso ed autonomo
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