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Separazione giudiziale dei beni

Art. 193 Separazione giudiziale dei beni

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell`amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell`altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.
La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.
La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l`effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.
La sentenza è annotata a margine dell`atto di matrimonio e sull`originale delle convenzioni matrimoniali (2653).

Massima della Cassazione
Separazione giudiziale dei beni
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento da parte del terzo - assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. (ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi compiuto, dagli artt. 1480, 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 stesso cod.). E, per il richiamo compiuto dall'art. 1480, all'art. 1223 cod. civ., l'acquirente puo agire anche chiedendo il risarcimento del danno, secondo le regole generali.
Separazione giudiziale dei beni


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