La
successione ereditaria rappresenta il subentrare di determinati soggetti
in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, definito patrimonio
ereditario o eredità.
Il Codice civile distingue tra successione legittima e successione testamentaria
non facendosi luogo alla successione legittima se non quando manca, in
tutto o in parte, quella testamentaria.
La successione legittima è la successione di taluni parenti legati
al de cuius da stretti legami di parentela che il legislatore riconosce
come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.
La successione testamentaria è, invece, la tipologia successoria
che nasce e viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento
olografo,pubblico o segreto del testatore.
Nella successione, sia essa legittima o testamentaria ,il chiamato all'eredità
deve optare se accettare l'eredità o se rinunciare alla stessa
entro un determinato lasso di tempo che varia a seconda se il chiamato-erede
sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Se il chiamato - erede ( che sia, coniuge, figlio, genitore , ascendente
del de cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari,
egli potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre
mesi dall'apertura della successione,cioè dalla morte del de cuius,
altrimenti verrà considerato erede puro e semplice .
Per il chiamato erede che non sia nel possesso dei beni ereditari l'accettazione
di eredità dovrà essere fatta espressamente (cd, accettazione
espressa dell'eredità ), altrimenti egli perderà, decorsi
dieci anni dall'apertura della successione,il diritto di accettare l'eredità
per prescrizione.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, la facoltà di rinunciarvi
mediante un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto
o da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio
del de cuius. L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro
delle successioni e trascritto nei registri immobiliari.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella
di accettare o rinunciare all'eredità : può accettare l'eredità
con beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio
dell'erede da quello de cuius.
Ciò significa che ,per le passività ereditarie, risponderà
solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare
con denaro o beni propri;Tale accettazione è, pertanto, consigliabile
ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all'attività
sicché, con l'accettazione beneficiata, non si correrà il
rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.
Quanto detto vale ai soli fini civilistici.
Per ciò che concerne gli obblighi fiscali il legislatore prevede,
invece, l'obbligo di presentare la denuncia di successione.
La denuncia di successione altro non è se non una dichiarazione
espressa , degli eredi legittimi o degli eredi testamentari, con la quale
essi dichiarano al fisco i beni immobili, quelli mobili, il denaro,i gioielli
ed ogni altro bene a loro pervenuto per successione dal de cuius.
I termini , entro cui presentare la denuncia di successione, sono tassativamente
stabiliti dal legislatore fiscale il quale prescrive un periodo di tempo
massimo di sei mesi.
Non sempre, però, la presentazione della denuncia di successione
prevede il pagamento di imposta di successione o di altra imposta successoria.
La riforma del 2001, invero, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle
successioni all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti
a causa di morte.
Attualmente , permane esclusivamente, a carico degli eredi , l'obbligo
di presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla morte
del de cuius, qualora la massa ereditaria comprenda anche beni immobili;
in caso contrario non sussiste neppure tale obbligo.
Il Legislatore prevede , inoltre, tra i parenti del de cuius quelli che
sono tenuti ala presentazione di detta rinuncia, essi sono desumibili
dall'art. 28 del testo unico sulle successioni il quale statuisce che
sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:a) i chiamati
all'eredità ed i legatari; b) i soggetti immessi nel possesso,
sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c) gli amministratori dell'eredità;
d) i curatori delle eredità giacenti; e) gli esecutori testamentari.
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