Ho costruito una sopraelevazione su un fabbricato di mia proprietà installandovi, poi, un impianto di condizionamento domestico i cui tubi di scarico della condensa (di circa 2 cm di diametro) correvano sulla parete esterna del muro di confine. Successivamente anche il vicino ha sopraelevato la costruzione di sua proprietà e ciò ha fatto in aderenza al muro del mio appartamento sicché i miei tubi di scarico condensa sono rimasti inglobati nel predetto muro realizzato dal vicino. Quest’ultimo, una volta terminati i suoi lavori, mi ha citato in giudizio per violazione dell' art. 889 c.c. (in materia di distanze per pozzi, cisterne,fossi e tubi). Pertanto, il mio quesito, anche alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16958/2006, è se il predetto articolo si applichi anche alle tubature di condensa considerato che in esse il flusso delle acque è raro e occasionale.
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