Abbiamo in trattativa la vendita di un terreno artigianale. Nella stesura del preliminare di vendita (da noi sottoscritto), il futuro acquirente ha introdotto la clausola della non esistenza di servitù di passaggio. Prima di concludere la vendita sono stati presentati presso il Comune competente i disegni per il progetto relativo alla costruzione di un immobile da destinarsi ad attività commerciale. Sempre prima della vendita definitiva, il proprietario di un fondo cieco ha rivendicato il diritto di passaggio verso la via pubblica, con documento notarile assai datato in cui il mio bisnonno concedeva servitù di passaggio (la cui esistenza era a noi ignota). Siamo in possesso del terreno da 20 anni e non ho mai rilevato passaggio da parte di nessuno. Posso far valere il diritto di recesso ventennale(art. 1073 cc) ? se si cosa devo produrre come prova? se il rivendicante sostenesse che passa in periodo invernale? Noi possiamo concedere diritto di passaggio tramite un terzo terreno, di minor valore. Al proprietario del fondo cieco potrebbe andare bene, ma questo terreno è in comproprietà con un altro proprietario che non è dell\'avviso di concedere il diritto di passaggio. Può opporsi al diritto di passaggio considerando che è l'unico passaggio possibile verso la via pubblica che non reca pregiudizio al valore dei terreni ? E' possibile ricorrere al giudice di pace, per la questione? Il Codice Civile parla (art. 1032) addirittura di \"Autorità Amministrativa\"..Quale? In quali casi? Ultima domanda: Il comproprietario del fondo agricolo di cui sopra, ha acquistato la comproprietà da un nostro co-erede dieci anni or sono circa, senza che fossimo interpellati. Potevamo esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto? Possiamo fare qualche azione ora, a distanza di dieci anni?
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