In un condominio composto da unità immobiliari ad uso abitativo, ad uso ufficio, da cantine e da un appartamento ex-portineria locato si è resa necessaria la sostituzione della centrale termica condominiale per la trasformazione della stessa da combustile solido a combustile gassoso. Si chiede quale dei seguenti tre criteri sia giusto seguire per la ripartizione delle spese di sostituzione della centrale termica condominiale tenendo conto che due unità immobiliari sin dall\'origine,pur appartenendo al condominio non possono usufruire del riscaldamento centralizzato in quanto sono distaccate dal resto dello stabile e un’altra unità si è distaccata di fatto dall’impianto centralizzato da circa due anni: 1. ripartire l\'intera spesa tra tutti i partecipanti al condominio in base ai millesimi di proprietà partendo dal presupposto che la caldaia è parte del condominio stesso e soprattutto che riscalda un appartamento locato di proprietà di tutto il condominio;2. ripartire la spesa in base ai millesimi di proprietà solo dei condomini che usufruiscono del servizio, escludendo i condomini proprietari di cantine e i condomini proprietari degli appartamenti distaccati sin dall’origine e di quello che si è distaccato da circa due anni, pur non essendogli stato, al momento della conversione riconosciuto il distacco effettivo 3. ripartire la spesa in base ai millesimi di proprietà solo dei condomini che usufruiscono del servizio, escludendo i condomini proprietari di cantine e i condomini proprietari degli appartamenti distaccati sin dall’origine ai sensi del comma 2 dell\'art. 1123.
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