Le successioni ereditarie rappresentano
il subentrare di determinati soggetti in tutti i rapporti attivi e passivi
del de cuius, definito patrimonio ereditario o eredità.
Il Codice civile distingue tra
successione legittima
e
successione testamentaria non facendosi luogo alla
successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria.
La
successione legittima è la
successione
di taluni parenti legati al de cuius da stretti legami di parentela che
il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota
del patrimonio ereditario.
La
successione testamentaria è, invece, la tipologia
successoria che nasce e viene ad essere determinata dall'esistenza di
un testamento olografo, pubblico o segreto del testatore.
Nella
successione, sia essa legittima o testamentaria
,il chiamato all'eredità deve optare se accettare l'eredità
o se rinunciare alla stessa entro un determinato lasso di tempo che varia
a seconda se il chiamato-erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Se il chiamato - erede ( che sia, coniuge, figlio, genitore , ascendente
del de cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari,
egli potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre
mesi dall'apertura della
successione, cioè dalla
morte del de cuius, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice
.
Per il chiamato erede che non sia nel possesso dei beni ereditari l'accettazione
di eredità dovrà essere fatta espressamente (cd, accettazione
espressa dell'eredità ), altrimenti egli perderà, decorsi
dieci anni dall'apertura della
successione, il diritto
di accettare l'eredità per prescrizione.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, la facoltà di rinunciarvi
mediante un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto
o da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio
del de cuius. L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro
delle successioni e trascritto nei registri immobiliari.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella
di accettare o rinunciare all'eredità : può accettare l'eredità
con beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio
dell'erede da quello de cuius.
Ciò significa che ,per le passività ereditarie, risponderà
solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare
con denaro o beni propri; Tale accettazione è, pertanto, consigliabile
ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all'attività
sicché, con l'accettazione beneficiata, non si correrà il
rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.
Quanto detto vale ai soli fini civilistici.
Per ciò che concerne gli obblighi fiscali il legislatore prevede,
invece, l'obbligo di presentare la denuncia di
successione.
La denuncia di
successione altro non è se non
una dichiarazione espressa , degli eredi legittimi o degli eredi testamentari,
con la quale essi dichiarano al fisco i beni immobili, quelli mobili,
il denaro, i gioielli ed ogni altro bene a loro pervenuto per
successione
dal de cuius.
I termini , entro cui presentare la denuncia di
successione,
sono tassativamente stabiliti dal legislatore fiscale il quale prescrive
un periodo di tempo massimo di sei mesi.
Non sempre, però, la presentazione della denuncia di
successione
prevede il pagamento di imposta di
successione o di altra
imposta successoria.
La riforma del 2001, invero, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle
successioni all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti
a causa di morte.
Attualmente , permane esclusivamente, a carico degli eredi , l'obbligo
di presentare la dichiarazione di
successione entro sei
mesi dalla morte del de cuius, qualora la massa ereditaria comprenda anche
beni immobili; in caso contrario non sussiste neppure tale obbligo.
Il Legislatore prevede , inoltre, tra i parenti del de cuius quelli che
sono tenuti ala presentazione di detta rinuncia, essi sono desumibili
dall'art. 28 del testo unico sulle successioni il quale statuisce che
sono tenuti a presentare la dichiarazione di
successione:a)
i chiamati all'eredità ed i legatari; b) i soggetti immessi nel
possesso, sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c) gli amministratori
dell'eredità; d) i curatori delle eredità giacenti; e) gli
esecutori testamentari.