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Testamento a bordo di nave

Art. 611 Testamento a bordo di nave

Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Art. 612 Forme

Il testamento è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d`equipaggio.

Art. 613 Consegna

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un`autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all`autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell`annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d`equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all`autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all`annotazione sopraindicata.



Art. 614 Verbale di consegna

L`autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l`altro all`archivio notarile del luogo del domicilio o dell`ultima residenza del testatore.

Art. 615 Termine di efficacia

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

 
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