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Pubblicazione del testamento

Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l`estratto dell`atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l`apertura degli atti di ultima volontà dell`assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (c.c.50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario (c.c.685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (disp. di att.al c.c. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l`autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale


Testo della Massima
Il testamento olografo o segreto, che e' atto del testatore, e' cosa
distinta dalla pubblicazione dello stesso, che e' atto del notaio,
consistente non in una semplice attivita' materiale ma in un vero e
proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione da parte del notaio
di una postilla dattiloscritta al verbale gia' redatto per
pubblicare un testamento olografo e successivamente utilizzato per
pubblicarne un secondo da' luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di
atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione
dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913



Sentenza n. 3636 del 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
........., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA CERULO, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO LANZA DI SCALEA, giusta delega in atti;pubblicazione del testamento
- ricorrente -pubblicazione del testamento

contro
......, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FICOZZA, che lo difende, giusta delega in atti;pubblicazione del testamento
- controricorrente -pubblicazione del testamento
nonché contro
.....;pubblicazione del testamento
- intimata -pubblicazione del testamento
avverso la sentenza n. 3305/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/11/99;pubblicazione del testamento
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;pubblicazione del testamento
udito l'Avvocato Pietro LANZA DI SCALEA, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Gianluca FUSCO, con delega dell'Avvocato PICOZZA Paolo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;pubblicazione del testamento
udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
...., con testamento olografo redatto il 20.8.56, nominava suo erede universale il proprio marito ....e detto documento, deceduta la disponente il 5.10.86, veniva pubblicato il 24.10.86 per atto notar Riccardi D'Adamo di Ardea (rep. n. 9235, racc. n. 1691).pubblicazione del testamento
Il 9 ed il 19.12.88 .....notificava a ...... atto di citazione innanzi al tribunale di Roma con il quale, assumendo esserle stata legata dalla ......... una spilla con grande topazio di .... per codicillo testamentario del 23.2.86, contenente una serie di disposizioni a titolo particolare in favore di persone care, chiedeva che il primo, quale figlio adottivo ed erede del ...., e la seconda, quale attuale detentrice materiale, venissero condannati a consegnarle il gioiello.pubblicazione del testamento
Costituendosi, ......chiedeva respingersi l'avversa domanda evidenziando come il bene fosse stato donato dai coniugi Guttuso alla Pellegrini prima della morte della Maria Luisa, ciò che aveva comportato l'implicita revoca della disposizione in favore della .... di ..., e come, inoltre, la disposizione stessa risultasse cancellata nel codicillo.pubblicazione del testamento
La ...... non si costituiva.pubblicazione del testamento
L'adito tribunale, con sentenza 18.1.95, rigettava la domanda sulla considerazione, tra l'altro, che il codicillo non risultava sottoscritto e che, comunque, la attrice non ne aveva prodotto l'originale, sì che agli atti risultavano due copie della disposizione pubblicazione del testamento testamentaria in discussione, una delle quali con evidenti cancellature ed pubblicazione del testamento interpolazioni, le cui divergenze ostavano all'accertamento dell'autenticità dell'una o dell'altra per prova testimoniale.pubblicazione del testamento
Avverso tale decisione la ...proponeva gravame cui resisteva il .....pubblicazione del testamento
Decidendone con sentenza 11.11.99, la corte d'appello di Roma lo respingeva sulla considerazione che il codicillo in questione non era stato pubblicato a norma dell'art. 620 CC e non costituiva, pertanto, come rilevabile anche d'ufficio, titolo legittimante alla proposizione dell'azione intesa ad ottenere l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute;pubblicazione del testamento che, comunque, il documento contenente detto preteso codicillo, per il suo tenore letterale e logico, era da considerare non un testamento, contenente disposizioni d'ultima volontà impositive d'oneri a carico dell'erede suscettibili in quanto tali d'esser fatti pubblicazione del testamento valere in via giudiziaria, ma l'espressione all'erede del proprio gradimento perché questi, a sua discrezione, volesse autonomamente disporre di taluni beni in favore delle persone indicate, quindi un suggerimento e non una manifestazione di volontà direttamente dispositiva idonea a costituire diritti per 1 nominati ed obblighi per l'erede.pubblicazione del testamento Detta sentenza veniva impugnata dalla ....con ricorso per Cassazione basato su quattro motivi.pubblicazione del testamento
Resisteva il Carapezza Guttuso con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie.pubblicazione del testamento
MOTIVI DELLA DECISIONE pubblicazione del testamento
La ricorrente denunzia, ex art. 360 n. 5 CPC: con il primo motivo, "insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia, rilevato d'ufficio in ordine alla legittimazione ad causam della appellante, conseguente alla mancata pubblicazione del testamento dedotto in lite"; con il secondo motivo, pubblicazione del testamento ancora "insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia sulla mancata sottoscrizione e sulla interpretazione della lettera codicillo 23.2.86 con conseguente declaratoria d'inapplicabilità dell'art. 590 CC"; con il terzo ed il quarto motivo, "omessa motivazione sul punto decisivo relativo alle prove testimoniali dedotte dall'appellante ed insufficiente ed illogica motivazione sul rigetto dell'istanza d'ammissione d'interrogatorio formale di Enrichetta Pellegrini dedotto dall'appellante".pubblicazione del testamento
La prima delle riferite censure, che attiene a questione cui la corte di merito ha correttamente attribuito priorità logica di trattazione ed assorbente rilievo, non merita accoglimento.pubblicazione del testamento
È opinione del tutto prevalente in dottrina ed in giurisprudenza che la pubblicazione, sebbene costituisca circostanza esterna al testamento olografo - in quanto questo, ove redatto in conformità al modello pubblicazione del testamento normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace - e non possa esserne, pertanto, configurata come requisito di validità o d'efficacia, si ponga non di meno, per l'espresso disposto dell'art. 620/5^ CC, come atto preparatorio necessario ai fini della sua coattiva esecuzione e, quindi, come condizione di essa.pubblicazione del testamento
Ond'è che, quando consti dell'esistenza del testamento olografo, ma chi lo invoca si trovi nell'impossibilità di produrlo onde dar luogo alla sua pubblicazione - per pubblicazione del testamento essere il documento andato distrutto o smarrito, o per altra circostanza equivalente costitutiva di caso fortuito o di forza maggiore - la rispondenza di esso ai requisiti di forma voluti dalla legge ed il suo contenuto possono essere accertati in via giudiziale e tale accertamento viene a sostituirsi alla formalità della pubblicazione legittimando, quindi, la realizzazione coattiva delle pretese su di esso fondate (Cass. 17.7.74 n. 2145, 6.3.56 n. 645).pubblicazione del testamento
È esatta, dunque, la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale laddove ha ritenuto inammissibile l'azione della sedicente legataria - intesa ad ottenere, nei confronti dell'erede, la condanna alla consegna del bene assuntivamente oggetto d'una disposizione in favore d'essa deducente - in quanto promossa esclusivamente sulla base d'una scheda testamentaria per la quale non s'era previamente provveduto alla necessaria pubblicazione.pubblicazione del testamento Nè rilevava, in relazione ai termini nei quali il giudizio era stato promosso, che alla pubblicazione non si fosse potuto provvedere in quanto del preteso testamento olografo non era disponibile l'originale ma solo una fotocopia.pubblicazione del testamento
Come si è sopra evidenziato, l'impossibilita della pubblicazione non impedisce a chi ne abbia interesse di promuovere un'azione intesa a far valere disposizioni testamentarie assuntivamente contenute in un testamento olografo, ma detta azione deve, anzi tutto, contenere una domanda d'accertamento dell'esistenza e della persistenza del dedotto testamento, con le invocate disposizioni, al momento della morte del de cuius.pubblicazione del testamento
Potendo, infatti, il testamento olografo, come si desume dall'art. 684 CC, essere revocato dal testatore anche mediante distruzione, lacerazione o cancellazione, il solo fatto del suo mancato rinvenimento, ossia della sua irreperibilità in originale, basta a legittimare la pubblicazione del testamento presunzione, posta dalla richiamata norma, che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che, per vincere tale presunzione, occorre provare o che la scheda testamentaria, ovviamente quella originale, esistesse ancora al momento dell'apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non possa farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che quest'ultimo, benché supposto autore materiale della distruzione, non fosse stato animato da volontà di revoca (Cass. 22.11.95 n. 12098, 13.10.75 n. 3286, 10.5.67 n. 952). Nella specie, l'odierna ricorrente, facendo valere l'invocata disposizione, quale risultante dalla copia fotostatica d'un preteso testamento olografo, non ha mai chiesto espressamente, con specifica domanda, che fossero accertate la sussistenza e la persistenza della volontà della testatrice, quale dalla detta copia risultante, alla data della morte della testatrice stessa.
Nè domanda siffatta può ritenersi proposta per implicito, pur ammessa l'idoneità di siffatta modalità di pubblicazione del testamento introduzione d'un thema decidendum, in ragione della richiesta prova testimoniale, dacché questa risulta intesa non all'accertamento della detta essenziale circostanza, bensì - come desumibile dai capitoli di prova riportati in ricorso e come, d'altronde, ivi dichiarato dalla medesima interessata, che fa pubblicazione del testamento riferimento "alla dimostrazione del fatto che il testo della disposizione riguardante l'odierna ricorrente era, in effetti, come dettato dalla sig.ra ....., quello riportato nella scheda pubblicata in appendice al libro 'La morte del Maestro' e non anche quello riportato nella copia prodotta dal convenuto- appellato Dr. Fabio Carapezza Guttuso, ove risultano cancellate le parole relative al gioiello Fabergè per cui è causa" - all'accertamento d'una diversa circostanza, rilevante solo ove già fosse stato accertato che la testatrice, pur dovendosi presumere ex lege la revoca dell'una come dell'altra versione del testamento in mancanza d'entrambi gli originali, non avesse inteso, tuttavia, revocare le disposizioni d'ultima volontà manifestate nell'uno, o nell'altro, od anche in entrambi.pubblicazione del testamento
Non senza considerare come proprio il positivo esperimento della prova contraria alla presunzione d'avvenuta revoca della disposizione testamentaria, implicita nell'irreperibilità dell'originale, costituisse il necessario presupposto per l'ammissibilità e la rilevanza, sulla premessa dell'incolpevole indisponibilità dell'originale stesso da parte dell'odierna ricorrente, della richiesta prova testimoniale e per interpello, in quanto intesa alla ricostruzione dell'effettivo contenuto del testamento secondo l'una o l'altra delle contrapposte versioni dedotte in giudizio dalle parti, ond'è che la prova stessa, oggetto delle censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, andava e va considerata inutile e, quindi, inammissibile.pubblicazione del testamento
Nè, può soggiungersi, potevano venire in considerazione gli artt. 2712 e 2719 CC in materia di riproduzioni meccaniche e di copie fotografiche di scritture, dal momento che, quand'anche il convenuto non avesse espressamente disconosciuto la conformità all'originale della prodotta fotocopia informe dell'olografo, tale pubblicazione del testamento mancata contestazione sarebbe stata, di per sè sola, del tutto irrilevante in assenza d'una valida prova atta a vincere l'evidenziata presunzione normativamente sancita, in quanto detta conformità, pur non contestata, non sarebbe valsa, in ogni caso, ad escludere la possibilità che il testamento nella dedotta versione, dopo essere stato fotocopiato, fosse stato revocato, mediante distruzione, dalla stessa testatrice.pubblicazione del testamento
In definitiva, avendo l'odierna ricorrente basato la propria domanda esclusivamente su di un testamento non pubblicato, documentato con la sola produzione di un'irrilevante sua fotocopia in luogo dell'originale, e non anche sull'alternativo previo accertamento dell'esistenza e persistenza della dedotta disposizione ancora alla data della morte della de cuius nonostante l'irreperibilità dell'originale, la decisione non poteva essere che quella, d'inammissibilità della domanda d'esecuzione della disposizione stessa, adottata dalla corte territoriale.pubblicazione del testamento
Le svolte considerazioni sono assorbenti ed esimono dall'esame del secondo motivo, inerente all'interpretazione del preteso testamento quale fornita, d'altra parte con superflua motivazione aggiuntiva, dalla corte territoriale, e dei motivi terzo e quarto, questi, d'altronde, già risultati inconferenti per quanto in precedenza evidenziato.pubblicazione del testamento
Come sopra integrata ex art. 384/2^ CPC la motivazione dell'impugnata sentenza, le cui ragioni essenziali ed il cui dispositivo sono conformi a diritto, il ricorso va, dunque, respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M.pubblicazione del testamento
LA CORTE pubblicazione del testamento
respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 227,50 per esborsi ed in euro 3.500,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2003.pubblicazione del testamento
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004


 
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