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Legato in genere

Legato


Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria -
Legato - Acquisto - In genere -
Poiche' a norma dell'art. 649, primo comma, cod. civ. il legato si
acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta' di
rinunciare, trovando applicazione il principio dell'automaticita'
della devoluzione del bene oggetto del legato, questo non diventa
inefficace ancorche' per il compendio ereditario sia mancata l'
accettazione nel termine di legge da parte degli eredi istituiti con
il testamento e si sia aperta la successione legittima.


ANNO/NUMERO: 1991/13036


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Enzo BENEFORTI Rel. Consigliere
" Giuseppe ROTUNNO "
" Cesare MAESTRIPIERI "
" Domenico GIAVEDONI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
TESSIER CARLO, il quale e' difensore di se' stesso, TESSIER EMILIO,
TESSIER GIULIO, TESSIER MARIA TERESA, TESSIER ANITA o ANNA MARIA,
TESSIER GIULIO fu LUIGI, elett. dom. in Roma c-o la Canc. della Corte
di Cassazione; rapp. e dif. dall'avv. Carlo Tessier p.d. in c. al r.
Ricorrenti
contro
TESSIER GIOVANNI e TESSIER MARIA in Gidoni, elett. dom. in Roma Viale
Castro Pretorio, 25 c-o Vincenzo Mesiano che li rapp. e dif.
unitamente all'avv. Giancarlo Gidoni p.d. in c. al c.
Controricorrenti
nonche' contro
TESSIER FRANCESCA vedova Marcon e TESSIER GIOVANNI PAOLO fu
FRANCESCO; elett. dom. in Roma viale Castro Pretorio, 25 c-o l'Avv.
Vincenzo Mesiano p.d. in c. al c.
Controricorrenti
nonche' contro
FLEGO ALDO, TESSIER FILOMENA MASON, TESSIER MARIO, TESSIER FRANCESCO,
TESSIER PAOLO, DA RIF CARLA ved. TESSIER, TESSIER RENATO, TESSIER
ALESSANDRO, PIAZZA MARGHERITA ved. TESSIER
Intimati
Per l'annullamento della sentenza della C.A. di Venezia
29.9-15.10.88.
Sono presenti:
per il ricorrente l'Avv. Corapi - p.d. Avv. Tessier.
Il Cons. Beneforti svolge la relazione della causa.
La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento.
Il P.M. in persona del Dott. Mario Zema conclude per rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27 e 30 novembre, il 1 , il 2 ed il 4
dicembre 1981, Tessier Carlo, Giuseppe, Emilio, Filomena, Giulio del
fu Luigi, Giulio del fu Francesco, Maria Teresa e Anna Maria (o
Anita) citarono davanti al Tribunale di Venezia Giovanni, Maria,
Francesca, Mario e Giovanni Paolo Tessier (cui l'atto fu notificato
il 23 marzo 1982) nonche' Aldo Flego, chiedendo lo scioglimento,
mediante vendita all'incanto, della comunione ereditaria derivante
dalla successione di Giovanni e Maddalena Tessier e caduta su due
opere di pittura, una del XVI secolo, raffigurante Mercurio ed Argo
e l'altra del XVIII secolo, rappresentante Giove, Giunone e Ganimede
e chiedendo, inoltre, che Giovanni e Maria Tessier, quali eredi di
Giuseppe Tessier, uno dei figli del de cuius Giovanni Tessier,
fossero condannati a corrispondere agli attori il giusto indennizzo
per il godimento esclusivo del primo dei due dipinti, conservato dal
loro dante causa fino dalla morte del padre Giovanni Tessier.
I convenuti Giovanni e Maria Tessier, mentre non si opposero allo
scioglimento della comunione, chiesero l'attribuzione dei due quadri,
attesoche' dovevasi tenere conto anche del legato di meta' del
dipinto del XVI secolo, disposto da Maddalena Tessier a favore del
loro genitore e dante causa Giuseppe Tessier.
Anche i convenuti Francesca, Giovanni Paolo e Mario Tessier,
costituitisi successivamente, chiesero l'attribuzione dei due dipinti
congiuntamente a Giovanni e Maria Tessier.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data del 20 febbraio-14
marzo 1986, accertato che il quadro del XVI secolo apparteneva per
7-36 agli attori e per 29-36 alle altre parti mentre l'altro
apparteneva per 7-18 agli attori e per 11-18 agli altri eredi
Tessier, attribuiva congiuntamente ai convenuti Giovanni, Maria,
Francesca, Giovanni Paolo e Mario Tessier la proprieta' dei due
dipinti e poneva a loro carico l'eccedenza di valore in L. 4.284.000
dovuta agli altri coeredi.
Contro tale decisione proposero appello gli attori Carlo,
Filomena, Emilio, Giulio del fu Luigi, Giulio del fu Francesco, Maria
Teresa ed Anna Maria o Anita Tessier, nonche' Renato ed Alessandro
Tessier e Margherita Piazza ved. Tessier, quali eredi dell'attore
Giuseppe Tessier, lamentando che erroneamente fosse stato ritenuto
eseguibile il legato di Maddalena Tessier, deceduta il 6 novembre
1960 benche' il testamento che lo conteneva fosse stato pubblicato
soltanto il 2 aprile 1982, cioe', quando si era ormai maturata la
prescrizione decennale del diritto; che poi, i due dipinti fossero
stati attribuiti agli altri coeredi in base al criterio della
maggiore senza alcuna adeguata valutazione di tutti i possibili
criteri di scelta e senza che, inoltre, fosse stato riconosciuto il
diritto all'indennizzo per il godimento esclusivo dei due dipinti da
parte di Giuseppe Tessier e suoi aventi causa; che in ogni caso i due
quadri fossero stati stimati in misura non adeguata al loro valore.
Gli appellati si costituivano tutti in giudizio per resistere
all'impugnazione, tranne Aldo Flego rimasto contumace.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data del 29
settembre-15 ottobre 1988 mentre, in parziale accoglimento
dell'appello, elevava a L. 6.533.334 il conguaglio dovuto agli altri
condividenti da Giovanni, Maria, Giovanni Paolo, Francesca e Mario
Tessier, confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Riteneva, in particolare, che la disposizione del testamento in
data 13 settembre 1960 ("lascio a mio nipote.... la quota di mia
spettanza del quadro depositato presso di lui....") costituisse un
legato, come in sostanza riconoscevano gli stessi appellanti; che il
legato a differenza della istituzione di erede, si acquistava senza
bisogno di accettazione e senza che, percio', potesse configurarsi
l'esistenza di un termine prescrizionale o che assumesse rilevanza il
fatto dell'essere stato il testamento pubblicato oltre dieci anni
dopo la morte della disponente.
I coeredi che avevano chiesto l'attribuzione congiunta dei due
dipinti erano, osservava la Corte, titolari degli undici diciottesimi
del quadro del XVIII secolo attribuito al Bortoloni, rappresentante
Giove, Giunone e Ganimede e dei ventinove trentaseiesimi di quello
del XVI secolo, rappresentante Mercurio e Argo ed erano percio' "gli
aventi diritto alla quota maggiore ai sensi e per gli effetti
dell'art. 720 cod. civ.
Indipendentemente dalla questione se la regola maggioritaria fosse
o non fosse criterio in derogabile di scelta nell'attribuzione la
decisione del Tribunale, secondo il giudice d'appello, risultava
esatta non solo perche' i condividenti cui i due dipinti erano stati
attribuiti rappresentavano la maggioranza (in ragione di circa
quattro quinti nella comunione relativa al dipinto del XVI secolo
(che era il piu' ambito)) ma anche perche' tra essi si trovavano i
figli di quel Giuseppe Tessier nella cui casa il dipinto con Mercurio
ed Argo si trovava alla morte di Giovanni Tessier, cui Maddalena
Tessier aveva inteso legare la sua quota di proprieta', quasi a
conferma di una lunga tradizione femiliare, mentre l'altro quadro era
rimasto a lungo depositato in una banca.
Anche sotto l'aspetto della continuita' del legame la preferenza
doveva, pertanto, essere data agli appellati e non gia' agli
appellanti i quali inizialmente avevano chiesto soltanto la vendita
allo incanto.
Nemmeno costituiva fondata ragione per rinnovare la consulenza
tecnica, l'asserita mancanza di una conoscenza specifica dell'arte
veneta da parte del C.T. Prof. Mina Gregori, docente nell'Universita'
di Firenze, la cui attribuzione del quadro piu' piccolo a Mattia
Bortoloni e la relativa stima nemmeno erano contestate, mentre la sua
attribuzione del quadro con Mercurio ed Argo ad un pittore
"nell'ambito di Lodovico Pozzoserrato" corrispondeva a quella del
prof. Pietro Zampetti incaricato dalla difesa dei convenuti Giovanni
e Maria Tessier, la cui competenza in materia di pittura veneta era
indiscutibile e che aveva attribuito il quadro ad un anonimo
"nell'ambito di artisti nordici operanti a Venezia........ (come
Paolo Fiammingo o addirittura Lodovico Pozzoserrato".
Non risultava, viceversa, fondata su specifiche argomentazioni
l'attribuzione del dipinto al Toeput o Pozzoferrato, operata dal
consulente degli attori prof. Alessandro Ballarin.
Circa il valore del dipinto, la Corte riteneva prudenziale una
stima di L. 18.000.000 al 1984, corrispondente a quella del prof.
Pietro Zampetti che l'aveva valutato "sui quindici milioni..... non
oltre i venti" la cui stima appariva preferibilmente a quella del
C.T. (12.000.000) perche' proveniva dalle parti tenute a
corrispondere l'eccedenza.
Ne' il rinnovato recente interesse critico per l'opera di
Pozzoserrato, artista comunque minore, nel cui ambito si collocava,
in ogni caso, l'ignoto del dipinto con Mercurio e Argo e nemmeno il
pregio della cornice, valutato sia dalla Prof.ssa Mina Gregori sia
dal prof. Zampetti, costituivano motivi idonei a giustificare una
stima piu' elevata od a suggerire una nuova indagine.
I valori, diciotto e cinque milioni di lire, tradotti in moneta
attuale, dovevano essere aumentati del 20%, tenuto conto della
svalutazione monetaria avutasi nei quattro anni e mezzo trascorsi
dopo la stima.
Circa, infine, la pretesa dell'indennizzo richiesto ai coeredi, i
quali avevano il godimento esclusivo del quadro con Mercurio ed Argo,
la Corte d'appello rilevava, a conferma della precedente pronuncia,
che mentre, da un lato, difettava il fatto illecito di Giuseppe
Tessier, il quale tenne il dipinto a titolo di deposito in casa "nel
comune interesse, cio' che risultava dal tenore della sua lettera non
contestata del 31.3.1959, esulando, pertanto ed a maggiore ragione,
l'ipotesi del fatto penalmente illecito che potesse giustificare una
pretesa di risarcimento di danno non patrimoniale, dall'altro lato,
trattavasi di bene sicuramente non produttivo di frutti civili, non
essendo stato nemmeno dimostrato che lo si potesse prestare verso
corrispettivo, per mostre o esposizioni, mentre il piacere estetico
di averlo in casa, patrimonialmente non misurabile, avrebbe potuto
giustificare un godimento turnario. Era mancata, tuttavia, una
esplicita richiesta in tal senso, fino alla lettera dell'avv. Carlo
Tessier del 18 maggio 1981, scritta pochi giorni prima dell'inizio
della causa e del resto non risultava che Giuseppe Tessier e poi
Giovanni e Maria Tessier si fossero opposti a tale soluzione.
Contro tale decisione l'avv. Carlo Tessier che si difende in
proprio, Emilio, Giulio, Maria Teresa, Anita e Giulio Tessier hanno
proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di
censura.
Resistono con separati controricorsi Giovanni Tessier e Maria
Tessier in Gidoni, da un lato e Francesca Tessier ved. Marcon e
Giovanni Paolo Tessier, dall'altro.
Non hanno proposto ricorso ne' si sono costituiti in giudizio,
benche' regolarmente citati, i litisconsorti Tessier Filomena,
Renato, Alessandro e Piazza Margherita ved. Tessier.
Nemmeno Giovanni Flego, gia' contumace nei giudizi di merito, si
e' costituito.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi la violazione degli
articoli 456, 480 e 511 cod. civ., si lamenta, in particolare, che la
Corte d'appello nella impugnata sentenza, ritenendo il legato
testamentario devoluto per effetto dell'apertura della successione,
senza cioe' l'accettazione, richiesta invece per la devoluzione
dell'eredita' al chiamato (art. 459 cod. civ.) non abbia considerato
che nella specie l'eredita' di Giuseppe Tessier non era stata
accettata dai chiamati nel termine prescritto dall'art. 480 cod. civ.
e che al legato "de quo", avente come "base e condizione
fondamentale" il testamento si rendevano applicabili le norme
stabilite per l'acquisto dell'eredita' (artt. 459 e 480 cod. civ.),
cosicche' l'inefficacia del testamento pubblicato oltre dieci anni
dopo l'apertura della successione si estendeva al legato, la cui
accettazione non poteva essere surrogata dalla conoscenza della
scheda testamentaria o dal riconoscimento del diritto da parte degli
eredi.
La successione intestata di Maddalena Tessier, e con essa, il
legato, essendo vanamente trascorso il termine per l'accettazione,
secondo i ricorrenti, non potevano validamente sostituirsi alla
successione legittima in base alla quale gli eredi gia' avevano
proceduto allo scioglimento della comunione dei beni immobili
relitti.
Il motivo, osserva la Corte, e' palesemente infondato, poiche' con
esso si pretende di fare accreditare una tesi del tutto contraria ai
dati del sistema, quale e' quella secondo cui nel caso, come nella
specie, di mancata accettazione dell'eredita' nel termine di legge
(art. 480 cod. civ.) da parte degli eredi testamentari, il legato, se
non sia accettato, neppure esso, entro detto termine, diviene
inefficace al pari della istituzione di erede e si fa luogo alla
successione legittima anche relativamente ai beni oggetto del legato
stesso.
La norma dell'art. 649 comma primo cod. civ., nel disporre che il
legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facolta'
di rinunziare, invero, si ispira al principio di automaticita' della
devoluzione che, com'e' noto, non trova invece applicazione per
l'acquisto dell'eredita' (art. 459 cod. civ.).
La regola della devoluzione automatica non patisce, d'altra parte,
alcuna eccezione nel caso di specie, in cui il legato concorre con la
successione legittima per non essere stata accettata nel termine di
legge l'eredita' testamentaria, ipotesi, questa, non dissimile da
quella del "legatum vice legitimae" (art. 551 cod. civ.) laddove
l'esercizio della facolta' di scelta fra legittima e legatario
postula che la devoluzione del legato sia avvenuta al momento
dell'apertura della successione e senza la necessita' di accettazione
da parte del legatario. (cfr., al riguardo, la sentenza di questa
S.C. 3 aprile 1954 n. 1040).
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 718 cod.
civ. lamentandosi, in particolare, che la Corte d'appello nella
impugnata sentenza abbia ritenuto chiesta dagli attori soltanto la
vendita all'incanto dei due dipinti oggetto del legato, quando,
viceversa, a dire dei ricorrenti, essi avevano proposto istanza in
data 15.6.1984 diretta ad ottenere l'assegnazione in natura.
A parte cio', i ricorrenti, si dolgono anche del fatto che i due
dipinti siano stati attribuiti proprio alle controparti in assenza di
una valida giustificazione, tale non potendosi considerare l'adottato
criterio della maggiore quota ex art. 720 cod. civ.
Anche questo motivo, osserva la Corte, e' infondato, innanzi
tutto, perche' la Corte del merito, pur avendo erroneamente rilevato
che non vi era stata domanda di assegnazione dei due dipinti in
natura, ha deciso come se la domanda fosse stata effettivamente
proposta, statuendo, previa una debita comparazione delle quote, che
i due dipinti dovevano essere assegnati a quei condividenti cui
competeva la quota maggiore, in ossequio al disposto dell'art. 720
cod. civ. secondo cui i beni non comodamente divisibili debbono
essere compresi, con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno
MOTIVI DELLA DECISIONE
dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni
di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente
l'attribuzione.
Benche' dettata espressamente in materia di divisione immobiliare,
tale norma, osserva la Corte, stante la "eadem ratio" (l'esigenza,
cioe', di conservare, finche' possibile, l'unita' del patrimonio
relitto, deve ritenersi applicabile anche nella divisione di mobili,
per cui la legge nulla dispone e, percio', anche nel caso di specie,
come, del resto nella ipotesi di divisione di universalita' di beni
mobili (cfr. in tema di divisione d'azienda, la sentenza di questa
S.C. in data 12 ottobre 1973 n. 2574).
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1102 cod.
civ. ("uso della cosa comune") quale vizio in cui la Corte del merito
si afferma essere incorsa per avere rigettato la domanda di condanna
al pagamento di un equo indennizzo a favore dei coeredi che per oltre
quarantanni non avevano potuto godere del quadro "Argo" (il migliore
dei due dipinti oggetto del legato) e cio' in base all'erronea
affermazione che un'opera di pittura non produce "ex se" frutti
civili non essendo economicamente valutabile il piacere estetico che
esso puo' suscitare.
La cessazione del godimento estetico da parte di taluni
comproprietari del dipinto, per fatto degli altri, secondo i
ricorrenti, dava, invece, ai primi il diritto al corrispettivo negato
dalla Corte d'appello, la quale, a loro dire, nell'affermarne che il
godimento del quadro da parte di tutti i comproprietari avrebbe
potuto essere esercitato soltanto a turno, non ha considerato che i
ricorrenti ne avevano fatta specifica richiesta ancor prima
dell'inizio della causa, ma senza risultato.
Il motivo, osserva la Corte, e' privo di fondamento, innanzi
tutto, perche' la Corte del merito nella impugnata sentenza, con un
accertamento privo di vizi logici od altri errori manifesti; sorretto
inoltre da una adeguata motivazione e fondato, altresi', su corrette
premesse d'ordine giuridico, ha incensurabilmente escluso che
l'ultraquarantennale godimento esclusivo del dipinto da parte di
Giovanni e Maria Tessier e danti causa costituisse fatto illecito ai
sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, comunque, abuso della cosa comune,
cio' che trovava riscontro anche nel fatto che solo nell'imminenza
della causa gli attori avevano avanzato richiesta di uso turnario.
Se, infatti, la natura del bene di proprieta' comune non ne
permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune, come ha correttamente ritenuto il giudice d'appello,
puo' realizzarsi o in maniera indiretta (cfr. al riguardo la sentenza
17 ottobre 1974 n. 2902 di questa S.C.) oppure mediante
avvicendamento, ma fino a quando non vi sia richiesta di uso turnario
da parte degli altri comproprietari il semplice godimento esclusivo
ad opera di taluni non puo' assumere l'idoneita' a produrre un
qualche giudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza
all'altrui uso esclusivo, quando, come nel caso di specie, non
risulti provato che i comproprietari, i quali ebbero il godimento
esclusivo del dipinto, ne avessero anche tratto un vantaggio
patrimoniale dandolo in comodato oneroso a musei o gallerie di arte
oppure esponendolo essi stessi al pubblico, dietro pagamento.
Soltanto in una ipotesi del genere, del resto nemmeno prospettata
in causa, i comproprietari rimasti estranei al godimento avrebbero,
infatti, potuto pretendere un equo indennizzo, se non addirittura una
partecipazione ai proventi di quella particolare forma d'uso
commerciale, travalicante i limiti del godimento puramente estetico e
personale.
Con il quarto motivo, denunciandosi violazione dell'art. 196 cod.
proc. civ. e contraddittorieta' di motivazione, si sostiene che la
Corte di appello nella impugnata sentenza, pur avendo riconosciuto
implicitamente la fondatezza di talune censure mosse dai ricorrenti
alla stima dei due dipinti da parte del C.T.U., non ha provveduto
alla chiesta rinnovazione dell'indagine tecnica che era anche
giustificata dalla nuova documentazione prodotta con l'atto d'appello
e tale da imporre, in ogni caso, di sentire il C.T.U. per
chiarimenti.
La Corte del merito, secondo i ricorrenti, in assenza di riscontri
oggettivi ha ritenuto di poter aderire alla stima del C.T. nominato
da quelle parti che, avendo chiesto l'attribuzione in natura, avevano
un evidente interesse a pagare la minore somma possibile a titolo di
conguaglio.
Il giudice d'appello, aggiungono i ricorrenti, ha prima accettato
come attendibile il giudizio tecnico sull'opera, espresso dal C.T.U.
benche' non fosse specialista nell'arte veneta e poi,
contraddittoriamente, si e' discostato dalla valutazione dello stesso
C.T.U. (L. 12.000.000), procedendo ad una stima autonoma espressa
nella misura di L. 18.000.000, notevolmente superiore alla prima,
cio' che a loro dire, non poteva non incidere sulla attendibilita'
complessiva della consulenza tecnica.
In definitiva, la Corte d'appello, a detta dei ricorrenti, non
aveva fondata ragione per non accedere alla valutazione massima del
C.T. dei convenuti (L. 20.000.000) ed il non avervi la Corte aderito
e' giudizio viziato da gravi errori logici.
Anche questo motivo, osserva la Corte, e' senza fondamento
poiche', diversamente da quanto i ricorrenti affermano, il giudice
d'appello ha determinato in L. 18.000.000 il valore del dipinto in
questione, in virtu' di una valutazione autonoma che risulta
pressoche' intermedia a quella minima ed a quella massima del C.T. di
parte (15.000.000-20.000.000) e che, tuttavia, non e' contraddetta
dai ricorrenti mediante l'indicazione di specifici elementi di
giudizio che possano farla risultare inadeguata, posto che nemmeno il
loro C.T. fu in grado di contrapporre ad essa una valutazione propria
avendo egli declinato la funzione di stimatore.
Resta, percio', priva di qualsiasi giustificazione anche la
doglianza di mancata rinnovazione della C.T., cio' che assume piena
evidenza quando si consideri che i ricorrenti i quali hanno finito
con l'aderire alla valutazione massima del C.T. di parte avversa (L.
20.000.000) non spiegano come e perche' una nuova indagine tecnica
potrebbe colmare il lieve divario che esiste fra quella stima ed il
valore determinato dalla Corte del merito.
Sotto ogni profilo l'impugnata sentenza si sottrae dunque a
censura perche' sorretta da congrua e corretta motivazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, ma ricorrono giusti
motivi di compensazione delle spese del presente giudizio fra tutte
le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso il 13 marzo 1990.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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