Il testamento viene definito dal Legislatore l'atto con il quale taluno dispone
delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato
di vivere.
Esso viene definito dalla dottrina come l'unico atto mortis causa poiché
avrà efficacia solo dopo la morte del testatore.
Il Codice civile conosce tre tipologie di testamento: segreto; pubblico e quello
olografo.
Il testamento segreto, invece, è il testamento datato,
sottoscritto e redatto di suo pugno dal testatore ma consegnato al notaio affinché
esso lo custodisca;tale tipologia testamentaria consente,indi,oltre ala segretezza
la sicurezza della sua conservazione essendo essa affidata ad un notaio.
Il testamento pubblico è, viceversa, quello redatto con
l'ausilio del notaio e con il rispetto delle norme di diritto che spesso vengono
ignorate dal testatore . Esso, difatti, viene redatto alla presenza di due testimoni
e con l'ausilio del notaio che datato il testamento, lo redige in forma pubblica
e lo registra nel repertorio degli atti di ultima volontà. Il testamento
pubblico proprio perché redatto da un tecnico del diritto da la massima
garanzia che esso non possa venire impugnato e che le disposizioni testamentarie
(anche a titolo di legato) ivi contenute abbiano esecuzione.
Il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto
dal testatore. Caratteristica principale di tale forma è la sua segretezza
e la economicità dello stesso poiché potrà essere tenuto
occultato a terzi estranei o agli stessi parenti del testatore e ne potranno essere
redatte più copie al fine di evitarne lo smarrimento.
La differenza tra dette differenti redazioni consiste nella necessità della
pubblicazione per il testamento olografo e per quello segreto. Invero il testamento
olografo deve essere presentato al notaio per la pubblicazione; per il testamento
segreto procede il notaio autonomamente non appena ha notizia della morte del
testatore. La pubblicazione consiste nel passaggio dello stesso dal repertorio
degli atti di ultima volontà a quello degli atti inter vivos e nella trascrizione
del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria
del tribunale.
Con il testamento il testatore può disporre di tutti i suoi beni o potrà
assegnare soltanto parte di essi e lo potrà fare a titolo di erede o a
titolo di legato.
La designazione di un soggetto quale erede si ha in tre casi specifici:
- quando il testatore ha indicato un proprio parente (od un terzo estraneo) con
il titolo di erede;
- quando il testatore ha assegnato ad un proprio parente (od a un terso estraneo)
una quota di eredità , senza che lo abbia chiamato erede;
- quando il testatore ha inteso assegnare un bene considerandolo come quota di
eredità (c.d. detta institutio ex re certa).
La designazione di un soggetto quale legatario si realizza, invece, quando il
testatore ha assegnato allo stesso un bene determinato.
La differenza tra erede e legatario è netta.
Il legatario risponde dei debiti ereditari solo nel limite del valore del bene
assegnatogli in legato ; l'erede risponde dei debiti ereditari con tutti i suoi
beni oltre che con quelli della massa ereditaria.
Il legatario non deve accettare il legato che si considera acquistato dal legatario
senza bisogno di accettazione alcuna; l'erede deve accettare , espressamente o
tacitamente , l'eredità;
Il legatario deve chiedere il bene oggetto di legato agli eredi del testatore
affinché glielo consegnino; gli eredi, viceversa, non devono chiedere alcuna
consegna essendo essi investiti della proprietà con l'accettazione dell'eredità. |