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Dolo

DOLO


Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria -
Testamento in genere - Vizi della volonta' del testatore -
Dolo (captazione) -
Nozione.

Per affermare l'esistenza della captazione, la quale deve essere
configurata come il "dolus malus causam dans" trasferito dal campo
contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi
influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni,
consigli, blandizie e promesse, ma e' necessario il concorso di
mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il
testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe
deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente
e subdolamente deviato.







ANNO/NUMERO: 1992/2122


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Vincenzo DI CIO' Rel. Consigliere
" Girolamo GIRONE "
" Gaetano GAROFALO "
" Franco PAOLELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto
da
GRAVA GIUSEPPINA, GRAVA ERSILIA, MARTINI FABIO, MARTINI ALESSIO;
elett. dom. in Roma Viale Mazzini 55 c-o l'avv. Camillo Grillo che li
rapp. e difende unitamente all'avv. Giorgio Coden, per delega a
margine del ricorso.
Ricorrenti
contro
GRAVA PIERINA e MARTINI OSVALDO, di Claut; elett. dom. in Roma Via
Giuseppe Zanardelli, 23 c-o lo studio dell'avv. Antonio Alessandri
che li rapp. e difende unitamente all'avv. Omero Raengo, per delega a
margine del controricorso.
Controricorrenti
per la cassazione della sentenza n. 355 della corte di appello di
Trieste del 30.9.-17.10.1988.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21.2.1991 dal cons. Di Cio'.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Italo Visalli
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Grava Giuseppina e Grava Ersilia, nell'aprile del 1976,
convenivano dinanzi al Tribunale di Pordenone Grava Pierina, Grava
Leonardo, Martini Angelo e Martini Osvaldo, esponendo che il 17
aprile 1966 era deceduta, senza testamento, Elena Della Valentina,
lasciando a se' superstiti il coniuge Grava Leonardo e le figlie
Grava Ersilia, Pierina e Giuseppina. L'eredita' relitta dalla
predetta consisteva in immobili siti in Claut. Esse istanti erano
anche comproprietarie, per successione, di altri immobili siti in
Claut, unitamente a Martini Angelo ed a Martini Osvaldo. Chiedevano
la divisione giudiziale di tutti i beni suddetti, debitamente
specificati.
Grava Leonardo e Martini Angelo non si costituivano in giudizio,
mentre i coniugi Martini Osvaldo e Grava Pierina non si opponevano
alla divisione e chiedevano che si tenesse conto delle notevoli somme
da loro erogate nel comune interesse, per la manutenzione dei beni da
dividere.
Dopo la redazione, da parte di un esperto, di una proposta di
divisione, all'udienza del 19 giugno 1979 Grava Giuseppina produceva
un testamento olografo della madre Elena Della Valentina e, in base
ad esso, si produceva ad una nuova consulenza tecnica.
L'adito tribunale con sentenza non definitiva del 23 novembre
1981, attribuiva all'attrice Grava Giuseppina i mappali n. 680
(fabbricato rurale), n. 679 (fabbricato rurale) e 696 (fabbricato
rurale), del foglio 47, in quanto tale era la volonta' testamentaria
espressa dalla de cuius Elena Della Valentina, con obbligo di
liquidare in denaro le quote di spettanza dei convenuti Martini sul
mappale 679, nonche' quanto di spettanza delle sorelle Pierina ed
Ersilia, a integrazione delle rispettive quote; disponeva altresi'
che gli altri beni immobili fossero divisi in parti uguali tra queste
ultime sorelle, con sorteggio delle quote. Nel prosieguo del
giudizio, dopo una ulteriore consulenza tecnica, il tribunale con
sentenza definitiva completava la divisione richiesta.
Avverso dette sentenze proponevano impugnazione i coniugi Martini
Osvaldo e Grava Pierina sostenendo, tra l'altro, l'inefficacia del
testamento olografo di Elena Della Valentina, in relazione al quale
si era verificata la condizione risolutiva del matrimonio dell'erede
Giuseppina Grava. Resistevano Grava Giuseppina ed Ersilia nonche',
per Martini Angelo, deceduto, i suoi eredi Fabio ed Alessio Martini e
la vedova Grava Ersilia. Dopo la redazione di un nuovo progetto
divisionale, predisposto da un tecnico, la corte d'Appello di
Trieste, in parziale riforma della gravata pronuncia, procedeva a una
diversa divisione dei beni in questione e compensava le spese
giudiziali di entrambi i gradi. Rilevava, tra l'altro, che non si
dovesse tener conto della disposizione testamentaria di Elena Della
Valentina, in alcune disposizioni a favore della Figlia Grava
Giuseppina. Innanzi tutto, la relativa istanza degli appellanti Grava
Pierina e Martini Osvaldo non costituiva domanda nuova, poiche' gia'
in primo grado era stato dedotto, in ordine a detto testamento, che
si era verificata la condizione risolutiva, apposta dalla testatrice,
in quanto l'erede Giuseppina si era sposata. Tale condizione non era
illecita, ex artt. 634 e 636 c.c., perche' non diretta ad impedire le
nozze della beneficiaria, bensi' volta all'esclusivo fine di
provvedere ai suoi bisogni, in previsione che rimanesse sola e senza
aiuto. Pertanto detta condizione non poteva ritenersi come non
apposta. Ma se anche, per mera ipotesi, si potesse considerare la
condizione contraria a norme imperative ed all'ordine pubblico, in
quanto coartatrice della liberta' di matrimonio di un soggetto, la
disposizione in favore di Giuseppina sarebbe nulla, a norma dell'art.
626 c.c., essendo emerso dal contenuto della condizione, che essa
aveva, da sola, determinato il lascito a favore dell'erede predetta.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso Pierina Grava e
Osvaldo Martini, in base a quattro motivi di cassazione.
Giuseppina ed Ersilia Grava, nonche' Fabio ed Alessio Martini,
resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) - I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 345 c.p.c. e
insufficienza di motivazione, deducendo di avere assunto
l'inammissibilita' della domanda volta all'accertamento
dell'inefficacia ed invalidita' della disposizione testamentaria di
Elena Della Valentina, in favore della Figlia Giuseppina Grava.
Avevano osservato, in merito, che quella pretesa non era stata mai
formulata nel corso del giudizio di primo grado. La corte d'appello
ha disatteso tale rilievo, in base alla considerazione che gli
appellanti "gia' in primo grado avevano dedotto che si era verificata
la condizione risolutiva apposta dalla testatrice alla disposizione
relativa alla figlia Giuseppina". Ma tale affermazione sarebbe
contestabile sotto un duplice profilo: per non essere corrispondente
alla realta' processuale e perche', in ogni caso, non essendo stata
sul punto proposta una specifica domanda in primo grado, essa non
poteva essere formulata mediante l'atto d'appello.
La censura e' giuridicamente infondata.
A parte la diatriba su quello che e' avvenuto nel corso del
giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Pordenone, in ordine alla
dedotta inefficacia della disposizione testamentaria a favore di
Giuseppina Grava - per essersi verificata la condizione risolutiva
prevista nell'atto di ultima volonta' - e' palese che, in ogni caso,
la tesi ora in esame e' carente nei suoi presupposti di diritto
processuale.
E' certo, perche' pacifico ed attestato nell'impugnata sentenza,
che durante il giudizio di primo grado, avente ad oggetto la
divisione di beni ereditari, Giuseppina Grava ha prodotto un
testamento della madre, contenente disposizioni a lei favorevoli,
sottoposte alla condizione risolutiva "... se non si sposera'".
Orbene, e' evidente che mediante la stessa produzione del documento,
l'erede beneficata ha implicitamente, ma in modo non equivoco,
formulato la pretesa che, nella formazione delle quote, si tenesse
conto della disposizione. Ed invero i giudici del merito hanno in
tale senso interpretato la condotta processuale di Giuseppina Grava.
Ne segue che l'obiezione sollevata dai controinteressati Pierina e
Leonardo Grava, nonche' Angelo e Osvaldo Martini, secondo cui la
disposizione sarebbe invalida per essersi verificata la condizione
risolutiva (il matrimonio di Giuseppina Grava, avvenuto il 25
settembre 1976), essendo volta a paralizzare e vanificare l'altrui
pretesa, ha la portata ed il valore d'eccezione; e non gia' di
domanda, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti. E poiche' nel
giudizio d'appello possono essere proposte nuove eccezioni (art. 345,
II comma, c.p.c.), se pure fosse vero che in primo grado non sia
stato dibattuto il problema dell'avveramento della condizione
risolutiva - e quindi dell'inefficacia della disposizione
testamentaria cui essa ineriva - validamente la questione sarebbe
stata proposta, con l'atto d'appello, dagli odierni controricorrenti.
E' infatti noto che la parte, la quale impugni la sentenza di primo
grado, puo' formulare eccezioni nuove; purche' lo faccia con lo
stesso atto d'impugnazione che delimita, per quanto le compete,
l'ambito del giudizio di secondo grado.
Deve quindi concludersi che correttamente la corte triestina ha
preso in esame la questione, ritualmente sottopostale, degli effetti
della condizione risolutiva di cui sopra, apposta dalla de cuius alle
disposizioni testamentarie in favore della figlia Giuseppina Grava.
2) - I ricorrenti si dolgono dell'assunta violazione dell'art. 112
c.p.c., per avere la corte d'appello trascurato che la domanda
(rectius eccezione) di accertamento d'invalidita' del testamento,
proposta nell'atto introduttivo d'appello, non sia stata ribadita
nelle conclusioni definitive: doveva, quindi intendersi come
rinunciata.
La tesi e' inconsistente.
In realta' Pierina Grava e Osvaldo Martini - in seguito
all'ordinanza della corte territoriale con cui e' stata disposta una
nuova consulenza tecnica per la formulazione di un'ipotesi
divisionale che non tenesse conto del testamento di Elena Della
Valentina - hanno concluso chiedendo che si desse attuazione a quel
progetto che, appunto, quell'atto di ultima volonta' ignorava
totalmente. Ne segue che manca la stessa premessa su cui i ricorrenti
basano il mezzo ora in esame, dato che le conclusioni formulate nel
giudizio di secondo grado dagli odierni controricorrenti, lungi
dall'avvalorare l'ipotesi della prospettata rinuncia, confermano
l'intenzione di sostenere la validita' della condizione risolutiva -
avveratasi e la correlativa inefficacia della disposizione
testamentaria alla quale essa era riferita.
In conclusione il mancato esame del punto segnalato, lungi dal
riguardare una questione potenzialmente decisiva, e' attinente a un
tema totalmente irrilevante: inidoneo, quindi, a concretare l'ipotesi
prevista dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
3) - Viene denunciata la violazione degli artt. 633, 634, 635, 636
e 626 c.c., nonche' difetto e insufficienza di motivazione.
Si assume che, mentre l'art. 633 c.c. presuppone l'esistenza di
una vera e propria disposizione testamentaria, nel caso di specie si
verterebbe in tema di divisione predisposta dal testatore, ex art.
633 o 634 c.c., come gia' sostenuto in comparsa conclusionale. Ma la
corte territoriale ha omesso di motivare su tale prospettazione.
In ogni caso la stessa corte non avrebbe convincentemente motivato
sulla natura, lecita o meno, della pretesa condizione ne'
sull'applicabilita' dell'art. 634 c.c. ("vitiatur sed non vitiat"),
nel presupposto che detta condizione configuri il motivo unico e
determinante della disposizione testamentaria.
I rilievi che procedono vanno disattesi.
A) Gli stessi ricorrenti, precisando di aver sostenuto in comparsa
conclusionale la pretesa natura di "divisione predisposta dal
testatore" dell'atto di ultima volonta' in questione, evidenziano
l'inammissibilita' della deduzione e, quindi, la legittimita' della
circostanza che essa non sia stata presa in considerazione dal
giudice di secondo grado. E' infatti noto che gli scritti difensivi
conclusionali assolvono alla funzione di illustrare le domande e le
eccezioni in precedenza definitivamente assunte dalle parti; senza
che tuttavia, a tutela della regolarita' del contraddittorio,
mediante essi ne possano essere introdotte di nuove.
B) L'art. 636, I comma, c.c., secondo cui e' illecita la
condizione (testamentaria) che impedisce le prime nozze o le
ulteriori, e' chiaramente connotato dalla "ratio" di tutelare la
liberta' personale nella scelta inerente a uno dei diritti piu' sacri
dell'uomo, qual e' quello di contrarre o meno matrimonio. Ma dalla
stessa determinazione del non equivocabile intento del legislatore,
discende che ove detta condizione sia inerente a un doppio
trattamento del beneficato, piu' favorevole in caso di mancato suo
matrimonio, e sia dettata non dal fine di influire sulle decisioni al
riguardo del chiamato all'eredita', bensi' da quello di provvedere in
modo piu' adeguato alle sue esigenze, connesse ad una scelta di vita
che lo privi di aiuti materiali e morali, la condizione non e'
illecita, con la conseguenza che, se le nozze in essa contemplate, si
verificano, la disposizione testamentaria risolutivamente
condizionata diventa inefficace.
La corte triestina, oltre ad essersi correttamente adeguata
all'enunciato principio di diritto, ha adeguatamente motivato - con
accertamento di fatto pertanto incensurabile - l'intento che ha
ispirato la testatrice nell'apporre la condizione ora in esame.
Invero e' stato sottolineato come la Della Valentina abbia dato
conto, nel testamento, delle sue intenzioni in ordine al maggior
favore riservato alla figlia Giuseppina, se non si fosse sposata
("questo perche' essa non ha nessuno e non e' sposata.... e questo
che possa difendere per vivere"). Orbene, venute meno tali ragioni
col matrimonio della beneficiaria di quelle particolari e
condizionate disposizioni, e' mancata la stessa matrice causale delle
stesse e la predetta erede e' stata considerata alla stregua dei
fratelli e delle sorelle, che all'epoca del testamento evidentemente
non versavano in quella specifica situazione.
Giustamente, per incontestabile rigore logico, in base alle
delineate circostanze sono stati esclusi l'intento, e l'effetto, di
porre ostacoli al matrimonio della beneficata; e, quindi, e' stato
anche escluso il carattere illecito della condizione risolutiva.
C) Ma, ha aggiunto la corte con autonoma argomentazione, seppure,
per mera ipotesi, la condizione fosse illecita, a' sensi del citato
art. 636 c.c., tuttavia la disposizione testamentaria sarebbe nulla,
a norma dell'art. 626 stesso codice, perche' risulta dal testamento
che la condizione stessa costituisce l'unico motivo che ha
determinato la volonta' del testatore.
Tale puntualizzazione giuridica - da sola idonea a sostenere la
decisione impugnata con il motivo ora in esame - e' innanzi tutto
ineccepibile in diritto, essendo noto che, a tenore della norma
citata, il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria,
quando emerge dallo stesso testamento che e' stato il solo a
provocare la disposizione del testatore. E, va aggiunto,
l'accertamento del concorso dei menzionati elementi e' il prodotto di
una tipica indagine di fatto, istituzionalmente riservata al giudice
del merito; pertanto soggetta al controllo di legittimita'
esclusivamente riguardo alla congruita' ed alla logicita' della
motivazione.
Nella specie la corte triestina ha dato conto in modo adeguato ed
esauriente della sussistenza delle cennate condizioni, avendo posto
in risalto che la testatrice si e' data carico - con frasi
evidentemente dirette agli altri figli ed eredi - di precisare che le
disposizioni di particolare favore per Giuseppina erano volte
soltanto a sopperire alle specifiche esigenze di questa, la quale era
sola e senza appoggi di sorta. Da tutto cio' i giudici d'appello
hanno tratto, con evidente coerenza logica, il convincimento che la
condizione, ipoteticamente illecita, costituisse l'unico motivo
determinante della disposizione testamentaria in esame. E cioe', in
sostanza, che senza quella specifica situazione, quella particolare
disposizione in favore di Giuseppina Grava non vi sarebbe stata.
4) - I ricorrenti deducono la violazione dell'art. 360 n. 5
c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe omesso di
MOTIVI DELLA DECISIONE
motivare in ordine alle preferenze manifestate dalle parti circa il
concreto contenuto della divisione; e cioe' sui particolari beni,
indicati per l'inclusione nelle rispettive quote. "Anche nel giudizio
d'appello, gli stessi appellanti avevano formulato varie ipotesi
tramite il loro consulente di parte", non prese in considerazione.
La censura e' destituita di fondamento.
A) La questione, innanzi tutto, non e' stata posta ai giudici di
secondo grado, come emerge dallo stesso letterale tenore della
doglianza, secondo cui il consulente tecnico di parte - e non quindi
gli appellanti - avrebbe formulato una proposta di divisione diversa
da quella accolta dalla corte d'appello.
B) La censura e' inoltre generica, perche' non indica
compiutamente il suo effettivo contenuto; ossia, in sostanza, quali
beni siano stati indicati, e non inseriti, nelle quote degli istanti.
C) Essa, comunque - e il rilievo e' da solo decisivo - manca di
qualsiasi supporto in diritto. E non a caso i ricorrenti non sono
stati in grado di indicare la norma sostanziale che sarebbe stata
violata.
Invero, mentre nella divisione consensuale domina la volonta' dei
condividenti, in quella giudiziale prevale il volere del giudice,
tenuto naturalmente a disporre la ripartizione dei beni secondo le
norme all'uopo dettate dalla legge e tenendo conto dei diritti dei
singoli condividenti sui beni comuni. Ne segue che il giudice puo'
prendere in considerazione, nella formazione delle quote, le
preferenze e le indicazioni delle parti, tra loro compatibili; ma non
e' tenuto a farlo. Pertanto, se ritiene idoneo un diverso progetto,
non deve rendere conto specificamente delle ragioni che lo hanno
indotto a disattendere quelle indicazioni; sempreche' vengano
rispettati i criteri dagli artt. 708 e segg. c.c. e le parti non
abbiano a dolersi della formazione e dell'attribuzione di quote non
corrispondenti, per valore, all'entita' dei loro rispettivi diritti
sulla comunione.
In definitiva il ricorso va respinto e le spese giudiziali poste a
carico dei soccombenti, solidalmente tenuti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso proposto da Giuseppina Grava, Ersilia
Grava, Fabio Martini e Alessio Martini, contro la sentenza della
Corte d'Appello di Trieste in data 30 settembre - 17 ottobre 1988 n.
355-88 e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in L. 19.900, oltre a L. 2.500.000 per
onorario di avvocato.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte
Suprema di Cassazione, II sez
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