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Disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo

Art. 631 Disposizioni rimesse all`arbitrio del terzo

E` nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall`arbitrio di un terzo l`indicazione dell`erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità (c.c.590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (c.c.588) in favore di persona da scegliersi dall`onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all`onerato.
Se l`onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione , dopo avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).

Massima della Cassazione
IN IPOTESI DI CHIAMATA ALL'EREDITÀ SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DELL'AGGIUNTA DEL COGNOME DEL TESTATORE AL PROPRIO ENTRO UN DETERMINATO TERMINE DALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, CON LA PREVISIONE, PER IL CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE, DELLA DEVOLUZIONE DI TUTTO IL PATRIMONIO RELITTO ALLO STATO, QUALORA RISULTI L'INTENTO DEL DE CUIUS DI AFFIDARE I PROPRI SCOPI (CONNESSI AL VERIFICARSI DI DETTA CONDIZIONE) ED IL BENEFICIO AL PRIMO CHIAMATO ALLA MERA DISCREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SENZA ALCUN OBBLIGO A CARICO DI QUESTA ULTIMA DI ATTIVARSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DEDOTTO IN CONDIZIONE, SI CONFIGURA LA NULLITÀ DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA, OVE IL TESTATORE ABBIA IN TAL MODO CONSAPEVOLMENTE INTESO RIMETTERE ALL'ARBITRIO DEL SECONDO CHIAMATO LA DESIGNAZIONE DELL'EREDE (ART. 631, PRIMO COMMA, COD. CIV.), OVVERO LA NULLITÀ - QUANTO AL TERMINE - DELLA CONDIZIONE PERCHÉ ILLECITA (ART. 634 COD. CIV.), OVE IL TESTATORE ABBIA POSTO UNA CONDIZIONE REALIZZANTE, NELLA SOSTANZA, LA FATTISPECIE VIETATA DI CUI ALL'ART. 631, PRIMO COMMA, CITATO

 
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