Disposizione fiduciaria
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 12/03/1980 (Rv. 405283)
405283 SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - FIDUCIARIE - IN GENERE - INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO - CONTESTUALE INCARICO FIDUCIARIO CONFERITO AD ALTRA PERSONA PER FAVORIRE MAGGIORMENTE L'EREDE - ISTITUZIONE EREDITARIA FIDUCIARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Allorquando in un testamento vi sia l'espressa ed inequivoca indicazione del beneficiario delle sostanze ereditarie, l'ulteriore conferimento ad altra persona di un incarico fiduciario volto non ad una diversa destinazione delle sostanze ereditarie, bensi a favorire maggiormente la persona indicata quale erede (nella specie con l'esclusione dell'imposta di successione), non configura un'altra istituzione ereditaria qualificabile come fiduciaria.