Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E` nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.
Sentenza n. 810 del 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Rocco PAFUNDI Consigliere
" Antonio PATIERNO "
" Vittorio VOLPE Rel. "
" Gaetano GAROFALO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
......ed ivi residente in via .... 96;
ENRICO ........ (gli ultimi quattro in qualità di eredi di .......); elettivamente domiciliati in Roma, via di , presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Barone, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso. Ricorrente
contro
........., rappresentante ....., elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n. 18, presso lo studio dell'avv. Saro Giudice, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico La Rosa, come da mandato alle liti Notaio ......... Resistente
nonché contro
ISTITUTO ..........Intimati
Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania 17.10.85-6.12.85.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 31.01.91 dal Cons. Rel. Dott. Volpe.
Uditi gli avv.ti Barone e La Rosa.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Franco Morozzo Della Rocca, che ha concluso per il rigetto del ricorso. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza è nell'originale della sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto per notar Nicoletti del 9 ottobre 1967 venne costituita l'associazione laicale "...... cui Suor ... ...., una delle fondatrici, donò, contestualmente, il fabbricato con annesso terreno di via ..... 9 e 11 e l'area edificabile di 59,60 mq. di piazza ..... L'ente non fu riconosciuto e la donazione non potè, quindi, essere accettata.
Con testamento dell'otto aprile 1968, ricevuto dal notaio Nicoletti, pubblicato il 14 gennaio 1973 con verbale del Conservatore dell'Archivio notarile, la predetta suor ....., deceduta il ...., legò all'Istituto delle .... i medesimi beni oggetto della donazione fatta il 9 ottobre 1967, nell'ipotesi che per una qualsiasi ragione non si arrivasse a perfezionare la donazione, e nel contempo dispose la fondazione denominata "Istituto delle ..." con gli stessi immobili avanti descritti, nel caso in cui al tempo della sua morte l'associazione laicale già costituita con il citato atto del 9 ottobre 1967 non avesse ottenuto il riconoscimento giuridico.
La testatrice, inoltre, instituì suo erede universale l'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di .....ovvero chi, in caso di sede vacante, si trovasse a rappresentare la detta Arcidiocesi, con diritto di acquistare i beni immobili della disposta fondazione qualora per qualsiasi ragione non si potesse perfezionare l'acquisto in favore dell'Istituto delle ...... dei beni oggetto del legato.
Nominò, infine, esecutore testamentario lo stesso Arcivescovo pro tempore di .......
I nipoti ex fratribus della testatrice, germani ......., con atto di citazione del 4 febbraio 1978, deducendo l'inefficacia della donazione 9 ottobre 1967 ex articoli 17 e 786 C.C., impugnarono il testamento in quanto annullabile ai sensi dell'articolo 624 C.C. per vizio della volontà della testatrice, certamente influenzata psicologicamente da una captazione lungamente esercitata dalle stesse consorelle, che circuivano di interessate premure suor .......
Parimenti i germani ......, nipoti ex sororibus, con altra citazione del 13 febbraio 1978, impugnarono il testamento, deducendo che l'istituzione di erede universale a favore dell'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di .... era nulla per incertezza assoluta dell'onorato, giacché era impossibile stabilire se tale indicazione riguardasse la persona fisica di colui che all'apertura della successione ricopriva quell'ufficio, se riguardasse invece l'ufficio stesso o, infine, il beneficio dell'Arcidiocesi; che l'istituzione di erede era comunque nulla perché simulata; che l'istituzione del legato a favore dell'Istituto delle ......era inefficace, trattandosi di ente non riconosciuto; che doveva pronunciarsi la risoluzione della disposizione testamentaria in forza della quale i beni legati all'Istituto sarebbero stati acquistati dall'erede universale nel caso in cui detto istituto non avesse ottenuto il riconoscimento, posto che l'esecutore testamentario non aveva svolto alcuna attività per consentire all'istituto stesso di acquistare il legato. Secondo gli attori, pertanto, doveva dichiararsi aperta la successione legittima di ......
L'Arcivescovo pro tempore dell'Arcidiocesi di .....contestava la domanda avversaria.
Non si costituiva l'Istituto delle .......
Con sentenza del 30 aprile 1981 il Tribunale di ..... rigettava le domande.
Gli attori appellavano con separate citazioni.
Mons. ...., Arcivescovo di ...., resisteva alle impugnazioni.
Riuniti i procedimenti e integrato il contraddittorio come da ordinanza collegiale del 17 marzo 1984, la Corte di Appello di ....... con sentenza 17 ottobre-6 dicembre 1985, confermava la sentenza impugnata, condannando gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado in favore dell'Arcivescovo di ..... Hanno proposto ricorso per cassazione ....., gli ultimi quattro in qualità di eredi di ...., contro l'Arcivescovo di ...., rappresentante dell'Arcidiocesi, e l'Istituto delle ...., in persona del legale rappresentante, e nei confronti di ........
Degli intimati si è costituito il solo Arcivescovo di ......, senza presentare controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione degli articoli 588, 591, 600, 627, 786 C.C., 9, 10 e 11 legge 27 maggio 1929 n. 848, in relazione all'articolo 360 n. 3 C.P.C.. Omessa o, quanto meno, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia", i ricorrenti sostengono che il rispetto del principio della prevalenza della effettiva volontà della testatrice, manifestamente ed immotivatamente pretermesso dalla Corte di Appello, imponeva ed impone di ravvisare nell'Arcivescovo pro-tempore di ..... un mero incaricato e-o fiduciario della de cuius, con la conseguente necessità di valutarne la posizione alla luce dell'ultimo comma dell'articolo 627 C.C..
Poiché la disposizione testamentaria a favore di un ente non riconosciuto, e non riconoscibile anche per inutile decorso del termine di decadenza dell'articolo 600 C.C. (come l'Istituto delle Suore Sacramentine), perciò incapace di ricevere, è nulla oltre che inefficace nel suo complesso e non soltanto per la parte concernente il soggetto incapace, il vizio radicale della istituzione di erede in parola - secondo i ricorrenti - si ripercuoteva e si ripercuote anche sulla posizione dell'incaricato e-o fiduciario, caducandola, ex art. 599 C.C., con quella dell'erede, in applicazione del terzo comma del ripetuto art. 627, derogativo non solo del primo ma anche del secondo comma della stessa norma.
Deducono, inoltre, i ricorrenti che contro i suddetti rilievi a nulla vale la constatazione della intervenuta autorizzazione ad accettare l'eredità, assentita all'Arcivescovo di .....con decreto del Capo di Stato in data 28 settembre 1978.
Infatti, a parte ogni considerazione sulla irrilevanza dell'autorizzazione de qua, la medesima autorizzazione, prevista dagli articoli 9 e 11 legge 27 maggio 1929 n. 848, è un requisito di validità e non una condicio iuris dell'accettazione, che, pertanto, è nulla se manifesta, come nella specie, in difetto di essa. Peraltro - osservano ancora i ricorrenti - l'autorizzazione di cui si discute era ed è comunque inidonea a sanare la situazione, posto, da un lato, l'inutile decorso del termine annuale dell'apertura della successione per la richiesta e-o la notifica della istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione medesima e-o il riconoscimento e attesa, dall'altro lato, la caducazione della disposizione testamentaria in discussione, ex articoli 600 e 627 C.C., già da tempo verificatasi alla data di emanazione del decreto del Capo dello Stato. Questo motivo non è fondato.
La Corte di Appello, con approfondita analisi delle risultanze di causa, ha escluso l'ipotesi di istituzione di erede fatta per interposta persona a favore dell'Istituto delle .... ente non riconosciuto e come tale incapace di ricevere.
Secondo il motivato apprezzamento della Corte, la fattispecie in esame resta fuori dell'ipotesi legislativa contemplata dall'ultimo comma dell'art. 627 C.C., che, introducendo un'eccezione al principio enunciato nel primo comma dell'articolo - che nega azione in giudizio per accertare il carattere fiduciario della disposizione testamentaria - ammette l'azione nel caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci.
Era, infatti, chiara e precisa la volontà della testatrice, la quale certamente volle che, qualora non potesse farsi luogo all'acquisto da parte dell'Istituto delle ...., i beni della sua eredità fossero acquistati dall'Arcivescovo pro tempore di ..., istituito all'uopo erede universale senza obbligo di restituirli o farli pervenire all'ente predetto, anche se tenuto a mantenere nel fabbricato di via Adrano le consorelle ancora in vita al momento del suo decesso.
Essendosi verificata tale situazione, correttamente la Corte d'Appello, senza incorrere in alcuna contraddizione, ha ritenuto l'Arcivescovo di ....(debitamente autorizzato ad accettare l'eredità) proprietario esclusivo dei beni caduti nella successione di suor ......
Osserva il Collegio che l'interpretazione complessiva della volontà del testatore rientra nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Tale accertamento in tanto è sindacabile in sede di legittimità in quanto non sia sorretto da un'adeguata motivazione. Non può essere, quindi, qui sindacato l'accertamento compiuto dalla predetta Corte che, con esaustiva motivazione, ha indicato le ragioni per le quali doveva escludersi la dedotta ipotesi i istituzione di erede per interposta persona in favore di incapace a ricevere.
Osserva, inoltre, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, l'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 11 legge 27 maggio 1929 n. 848 (disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto) non è requisito di validità (con conseguente nullità dell'accettazione se manifestata in difetto di essa), bensì una condizione legale di efficacia che, quando sopravvenga, opera ex tunc al pari dell'autorizzazione governativa prevista per le persone giuridiche private dall'art. 17 C.C., non essendo giustificato un diverso trattamento (v. Cass. 10 dicembre 1977 n. 5350). Non è fondato, infine, il rilievo concernente l'inidoneità della concessa autorizzazione a sanare la situazione, posto l'inutile decorso del termine annuale dall'apertura della successione per la richiesta e-o la notifica della istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione medesima, attesa l'efficacia retroattiva di tale autorizzazione. Per di più, il termine di un anno non è previsto per la richiesta di autorizzazione, bensì per quella intesa ad ottenere il riconoscimento di un ente ex art. 600 C.C.. Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione degli articoli 190, 324 e 342 C.P.C., 588, 591, 600 e 628 c.c., 9, 10 e 11 legge n. 848 del 1929 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia", i ricorrenti deducono, innanzi tutto, che erroneamente e immotivatamente la Corte di Appello ha considerato un sofisma la distinzione tra la persona dell'Arcivescovo e il rappresentante dell'Arcidiocesi, in quanto tale distinzione costituiva e costituisce un dato rilevante e indiscutibile. Deducono, inoltre, che se la qualità costituisce, come nella specie, solo la ragione dell'attribuzione, l'identificazione della persona del beneficiato (richiesta dall'art. 628 C.C.) è impossibile in mancanza di ulteriori elementi che consentano di individuare la volontà del testatore.
Secondo i ricorrenti, se la Fazzio volle beneficiare chiunque alla sua morte fosse Arcivescovo di ....., come sostenuto dalla Corte di Appello, la disposizione citata era ed è proprio per questo chiaramente violata.
Neppure tale motivo è fondato.
È sufficiente, per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminazione del beneficiario (articolo 628 C.C.), che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento a univoci dati obiettivi espressi dallo stesso testatore (v. Cass. 2 maggio 1975 n. 1681; 20 maggio 1954 n. 1608).
Orbene, nel caso in esame la Corte di Appello ha escluso la dedotta nullità della istituzione di erede per incertezza della persona dell'istituto sul rilievo che l'onorato andava senz'altro individuato nella persona dell'Arcivescovo in carica alla data dell'apertura della successione, tale essendo la chiara volontà della testatrice, la quale, infatti, aveva perfino previsto che, in caso di sede vacante, erede sarebbe stato chi si fosse trovato a rappresentare l'Arcidiocesi di ........
Era, cioè, chiaro, come già rilevato dal primo giudice, che la testatrice non aveva voluto beneficiare la persona dell'Arcivescovo, bensì lo stesso in quanto rappresentante dell'Arcidiocesi. Le valutazioni del giudice d'appello, costituendo giudizio di fatto correttamente motivato in aderenza al suindicato principio giurisprudenziale, si sottrae, dunque, alle censure in esame. Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione degli articoli 588, 591, 600, 631, 701, 1358 C.C. in relazione all'articolo 360 n. 3 C.P.C.. Omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia", i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il riconoscimento legale dell'Istituto delle Sacramentine e l'acquisto MOTIVI DELLA DECISIONE
da parte dello stesso del compendio ereditario costituiva e costituisce condizione risolutiva della stessa istituzione di erede. Di conseguenza, l'Arcivescovo, che era stato nominato esecutore testamentario e avrebbe dovuto in primis compiere tutti gli atti necessari perché l'Istituto fosse posto in gradi di acquisire i beni al medesimo attribuiti, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto inteso ad eseguire il testamento secondo la volontà della testatrice, ha violato anche il principio enunciato dall'articolo 1358 C.C., per il quale chi ha acquistato un diritto sotto condizione risolutiva deve comportarsi secondo buona fede.
Anche questo motivo va disatteso.
Interpretando il testamento di suor ......, la Corte di Appello, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che il riconoscimento dell'ente costituisse condizione risolutiva dell'istituzione di erede.
Non si configura, quindi, l'inosservanza dell'articolo 1358 C.C.. Peraltro i ricorrenti sostengono in modo apodittico l'inerzia dell'Arcivescovo, che avrebbe determinato il venir meno della disposizione testamentaria per il mancato verificarsi della condizione prevista.
In realtà non risulta fornita dimostrazione alcuna del mancato assolvimento, da parte dell'Arcivescovo, nella sua qualità di esecutore testamentario, degli adempimenti necessari per mettere in grado Istituto di acquistare i beni al medesimo attribuiti. Al riguardo si osserva che, come risulta dalla sentenza di primo grado e come ribadito dal difensore del resistente nell'odierno dibattimento, la dedotta inattività dell'Arcivescovo era ampiamente giustificata dalle ragione dallo stesso addotte, e cioè dalla constata impossibilità, data la mancanza di una erezione pontificia, di ottenere il riconoscimento dell'Istituto.
Non risultano specificamente contrastate, ne' con il gravame di merito ne' con il ricorso per cassazione, tali giustificazioni, da valutarsi nella tematica concernente gli enti riconoscibili agli effetti civili secondo le nome di origine concordataria del 1929. Infine si osserva che non risulta affatto sviluppata dai ricorrenti la censura relativa alla denunciata violazione e falsa applicazione dell'articolo 631 C.C..
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese in favore del resistente, che si liquidano in Lit. 15.000, oltre agli onorari in Lit. 2.500.000.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 1991 nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione.
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