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Accettazione dell'eredità

Art. 459 Accettazione dell'eredità

L`eredità si acquista con l`accettazione (470 e seguenti). L`effetto dell`accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (456, 1146



Sentenza n. 2202 del 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
....., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difesa dall'avvocato PASQUALE NASCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -su accettazione dell'eredità e di eredità
contro
...., elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI 47, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAROPPO, (Studio AVV. NICOLA D'AGOSTINO), che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -accettazione dell'eredità e di eredità
e contro
CURATELA FALL. ....;
- intimati -su accettazione dell'eredità e di eredità
avverso la sentenza n. 1102/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/11/00;accettazione dell'eredità e di eredità
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;accettazione dell'eredità e di eredità
udito l'Avvocato PANARITI Benito che deposita delega dell'Avvocato NASCA Pasquale, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;accettazione dell'eredità e di eredità
udito l'Avvocato CAROPPO Antonio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;accettazione dell'eredità e di eredità
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO accettazione dell'eredità e di eredità
Con atto notificato l'8 e il 9 novembre 1982 .... citò davanti al Tribunale di ... i propri ....., chiedendo che si procedesse alla divisione del patrimonio relitto dal padre ......, deceduto ab intestato il 18 aprile 1974, previa ricostituzione dell'asse ereditario con inclusione dell'azienda "....", che secondo l'attrice apparteneva al de cuius, il quale l'aveva gestita in società di fatto con ....e l'aveva poi trasferita fittiziamente alla società convenuta con una scrittura del 30 novembre 1971;accettazione dell'eredità e di eredità chiese inoltre che ...., i quali avevano continuato l'attività imprenditoriale dopo la morte del padre, fossero condannati a rendere il conto della loro gestione.accettazione dell'eredità e di eredità
Si costituirono in giudizio ...., tutti contestando la fondatezza della domanda e chiedendo in via accettazione dell'eredità e di eredità riconvenzionale, per il caso di suo accoglimento, la condanna dell'attrice alla restituzione delle somme spese per il suo mantenimento e il matrimonio, oltre alla condanna di tutti gli eredi al rimborso delle somme pagate per l'acquisto della ... e per l'esercizio della relativa impresa.accettazione dell'eredità e di eredità Rimasero invece contumaci Anna ...... Nel processo intervennero .... nei confronti dei quali era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, entrambi contrastando la domanda proposta dall'attrice.accettazione dell'eredità e di eredità
Con sentenza non definitiva del 31 luglio 1987 il Tribunale dichiarò simulata la vendita dell'azienda, ritenendo che si fosse trattato in realtà di una accettazione dell'eredità e di eredità donazione, compiuta invalidamente, da ....ai figli maschi; stabilì quindi che la IMCA era compresa nel patrimonio ereditario; ordinò a ....di rendere il conto dell'attività imprenditoriale svolta;accettazione dell'eredità e di eredità
convalidò il sequestro giudiziario dell'azienda, che in corso di causa era stato eseguito da ......, su autorizzazione del giudice istruttore; respinse le domande riconvenzionali. La decisione passò in giudicato, essendo state rigettate dalla Corte di appello di Bari e da questa Corte le conseguenti impugnazioni, che erano state proposte dalla s.a.s. .....accettazione dell'eredità e di eredità
Il 29 gennaio 1992 si era intanto costituita in giudizio ....., aderendo alla domanda di divisione. Il processo fu poi dichiarato interrotto, in seguito alla morte di ....; i suoi eredi, nei cui confronti la causa fu riassunta, rimasero contumaci. Successivamente, essendo stato dichiarato il fallimento della società ... e di ....in proprio, si costituì il curatore, il quale sostenne che l'intera azienda ... dovesse essere assoggettata alla procedura concorsuale.accettazione dell'eredità e di eredità
Con sentenza non definitiva del 9 settembre 1998 il Tribunale respinse la domanda del curatore fallimentare, dichiarò prescritto il diritto di ...e di Rosaria Fergola di accettare l'eredità, dispose quindi che l'asse fosse diviso in tre parti uguali tra ......, ....e la curatela del fallimento di ...., salvo il diritto di usufrutto spettante ad ....accettazione dell'eredità e di eredità
Impugnata da ....., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bari, che con sentenza del 17 novembre 2000, in accoglimento del gravame, ha dichiarato che l'appellante ha diritto di partecipare alla divisione del patrimonio relitto da ....... A questa conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo:accettazione dell'eredità e di eredità ,...., con l'atto introduttivo del giudizio, notificato a meno di dieci anni dalla morte del de cuius ad ......, ha riconosciuto il diritto di costei di accettare l'eredità, così interrompendo la relativa prescrizione; accettazione dell'eredità e di eredità l'accettazione è poi avvenuta tacitamente entro i successivi dieci anni, mediante la comparsa di costituzione in giudizio della stessa ...., contenente la dichiarazione di non opporsi alla domanda di divisione e di farla anzi propria; restano assorbite le questioni riguardanti l'ammissibilità della prova dedotta in primo grado dall'appellante, diretta a dimostrare precedenti suoi atti comportanti comunque l'accettazione dell'eredità in questione.accettazione dell'eredità e di eredità
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione ...., in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. ....si è costituita con controricorso e ha presentato a sua volta una memoria. Gli altri destinatari dell'impugnazione non hanno preso parte al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE accettazione dell'eredità e di eredità
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso ......, denunciando "falsa applicazione degli artt. 2944 c.c., 480 c.c.", sostiene che aveva "dovuto convenire nel giudizio di divisione ereditaria innanzi al Tribunale di Trani la sorella ....quale litisconsorte necessario e non perché voleva riconoscere l'altrui diritto di chiamato accettazione dell'eredità e di eredità all'eredità" e che comunque "la natura giuridica del diritto di accettare l'eredità è incompatibile con la previsione di atti interruttivi della prescrizione", sicché erroneamente il giudice a quo ha considerato tale il preteso riconoscimento, ravvisato nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio.accettazione dell'eredità e di eredità
La censura è fondata.accettazione dell'eredità e di eredità
Negli esatti termini in cui si pone in questa causa, per quanto consta, la seconda delle questioni sollevate dalla ricorrente - che per ragioni di precedenza logica deve essere esaminata prioritariamente - non è stata ancora mai affrontata da questa Corte. accettazione dell'eredità e di eredità Infatti con Cass. 1 giugno 1993 n. 6099, invocata da .....a suffragio della sua tesi, si è bensì escluso che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità sia soggetta a cause di interruzione, ma con espresso e specifico riferimento soltanto agli atti "provenienti dal titolare del diritto" indicati nell'art. 2943 cod. civ., non anche al riconoscimento, previsto invece dall'art. 2944. Tuttavia il principio può senz'altro essere esteso a quest'altra ipotesi. La ragione per cui "la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere", come stabilisce la seconda delle disposizioni accettazione dell'eredità e di eredità citate, è che si tratta di un atto simmetrico ed equipollente a quelli di esercizio della pretesa, cui ha riguardo la prima norma: accettazione dell'eredità e di eredità li rende superflui, perché determina una situazione analoga, nella quale ugualmente risulta essere venuta meno, in sostanza, quella inerzia del titolare del diritto, che costituisce il accettazione dell'eredità e di eredità fondamento e la giustificazione dell'istituto stesso della prescrizione. Ma nel caso dei diritti "potestativi" - nel cui novero va compreso quello qui in considerazione, che consiste nella facoltà del chiamato di acquistare la qualità di erede, mediante una propria unilaterale manifestazione espressa o tacita di volontà - la cessazione del suddetto stato di inerzia può conseguire soltanto al compimento dello accettazione dell'eredità e di eredità specifico atto che ne costituisce a un tempo l'esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente il formulare intimazioni a (e correlativamente il ricevere riconoscimenti da) chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quanto è destinato a subire gli effetti che quell'atto produce.accettazione dell'eredità e di eredità Non si può pertanto condividere, nei termini generali in cui è stato formulato, il principio enunciato da Cass.accettazione dell'eredità e di eredità 30 gennaio 1985 n. 575, che rappresenta l'unico precedente, almeno nella giurisprudenza di legittimità più recente, in materia di interruzione della prescrizione di diritti potestativi mediante riconoscimento, principio secondo accettazione dell'eredità e di eredità cui "l'affermazione che il termine di prescrizione del diritto potestativo non possa essere interrotto con la costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c. non contrasta con l'attribuzione di tale efficacia al riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere". accettazione dell'eredità e di eredità D'altra parte, si verteva in quel caso in tema di retrocessione di beni espropriati, ossia di un diritto potestativo non "puro", che non solo richiede per la sua attuazione una pronuncia giurisdizionale costitutiva, ma che inoltre si inserisce in un rapporto giuridico intercorrente con una ben accettazione dell'eredità e di eredità determinata "controparte"; accettazione dell'eredità e di eredità invece l'accettazione dell'eredità (che infatti è atto non recettizio) opera ex se, direttamente nella sfera giuridica soltanto di chi la compie, mentre esclusivamente di riflesso incide sul soggetto che beneficerebbe del mancato esercizio del relativo diritto entro il termine di prescrizione, il quale soggetto fino ad allora è titolare semmai di una mera aspettativa al subentro, sicché è incongruo considerarlo come "colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere", secondo la previsione dell'art. 2944 cod. civ..accettazione dell'eredità e di eredità
Accolto pertanto il ricorso sotto questo profilo di diritto, resta assorbito l'altro, relativo alla negazione in fatto dell'avvenuto riconoscimento, da parte di .....di accettare l'eredità paterna. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, accettazione dell'eredità e di eredità con rinvio ad altro giudice - che si designa in un'altra sezione della Corte di appello di Bari, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità - il quale si uniformerà al seguente accettazione dell'eredità e di eredità principio: "La prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità non è soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 cod. civ.". DISPOSITIVO accettazione dell'eredità e di eredità
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bari, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.accettazione dell'eredità e di eredità Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004 accettazione dell'eredità e di eredità

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