Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all`eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d`accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l`eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all`eredità propria del trasmittente include rinunzia all`eredità che al medesimo è devoluta.
Testo della Massima
La facolta' di accettazione tacita dell'eredita' spetta anche agli
eredi del chiamato all'eredita' il quale sia deceduto prima di
averla accettata; infatti, ai sensi dell'art. 479 cod.civ., la
delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede e
pertanto questi, oltre ad accettare l'eredita' cosi' come poteva
accettarla il suo autore, puo' compiere, rispetto all'eredita', il
cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti
spettanti al primo chiamato.
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