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Successione dello Stato

Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato

In mancanza di altri successibili (c.c.459, 572) l`eredità è devoluta allo Stato (c.c.473). L`acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Massima della Cassazione
Successione dello Stato
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DELLO STATO ACQUISTO DEI BENI - DEBITI EREDITARI E LEGATI - RESPONSABILITÀ - LIMITAZIONI - SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE.

LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 586 COD. CIV. - PER IL QUALE LO STATO NON RISPONDE DEI DEBITI EREDITARI E DEI LEGATI OLTRE IL VALORE DEI BENI ACQUISTATI - RIGUARDA I SOLI DEBITI EREDITARI, CIOÈ I DEBITI GRAVANTI SUL DE CUIUS O SULL'EREDITÀ, NON GIÀ QUELLI, COME L'OBBLIGO IMPOSTO DALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, CHE DERIVANO DA UN COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLO STATO, IL QUALE ABBIA PREFERITO RESISTERE ANZICHÉ RICONOSCERE LA GIUSTA PRETESA DEL CREDITORE




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