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Successione del coniuge separato

Art. 585 Successione del coniuge separato

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell`art. 548

Massima della Cassazione
Successione del coniuge separato
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - DEL CONIUGE SUPERSTITE - CONIUGE SEPARATO (ESCLUSIONE) - SEPARAZIONE - ESISTENZA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA.

AL CONIUGE, CHE AGISCA PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI SUCCESSORI, SPETTA, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI SULL'ONERE DELLA PROVA, DI DIMOSTRARE LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, E NON ANCHE IL FATTO DELLA MANCANZA DI UNA SEPARAZIONE PER COLPA O CON ADDEBITO, LA DIMOSTRAZIONE DELLA CUI RICORRENZA RESTA A CARICO DI CHI INVOCHI LA SEPARAZIONE MEDESIMA PER SOSTENERE LA SOPRAVVENUTA CADUCAZIONE O LIMITAZIONE DI DETTI DIRITTI (AI SENSI, DELL'ART. 585 COD. CIV., RISPETTIVAMENTE, NEL TESTO IN VIGORE PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA).*



Successione del coniuge separato
 
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