Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio (c.c.250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l`eredità spetta per metà a ciascuno di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (c.c.280 e seguenti), l`altro è escluso dalla successione.
Testo della massima
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE -
Figlio naturale morto senza prole ne' coniuge - Genitore effettuante il riconoscimento - Qualità di unico erede ex art. 578 cod. civ. - Sussistenza - Concorso di altri parenti - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole ne' coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.
Successione dei genitori al figlio naturale
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