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Successione dei figli naturali

Art. 573 Successione dei figli naturali

Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (c.c.250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall`art. 580

Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI - FACOLTÀ DI COMMUTAZIONE -
Diritto potestativo (art. 574 cod. civ. antecedente alla legge 151/1975) - Negozio unilaterale commutativo - Perfezionamento ed efficacia - Manifestazione recettizia o accertamento giudiziale di idoneità - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze.

Il diritto potestativo, riconosciuto dall' art. 574 cod. civ. secondo comma - prima dell'abrogazione disposta dall'art. 187 legge 19 maggio 1975 n. 151 - ai figli legittimi del "de cuius" di sciogliere la comunione ereditaria con i figli naturali del medesimo commutando la porzione a questi spettante con l'equivalente in denaro o in immobili ereditari, è efficace dal momento della sua manifestazione ai destinatari - che non hanno il potere di impedirlo - o per effetto del giudizio di accertamento della validità e dell'idoneità di tale manifestazione, mentre l'inadempimento degli obblighi che ne derivano non incide sul perfezionamento del negozio commutativo unilaterale, ma sulla attuazione di esso, e sul conseguente obbligo di risarcire i danni ai figli naturali. Successione dei figli naturali
 
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