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Successione

La successione


Sentenza n. 6479 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:successione
....
LATINA 57/1, presso lo studio dell'avvocato CARMELO RAIMONDO, che lo
difende, giusta delega in atti;successione
- ricorrente -successione
contro
......., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO GUIDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
......;Successione
- intimato -
avverso la sentenza n. 694/00 della Cortsuccessionee d'Appello di ROMA,successione
depositata il 01/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato RAIMONDO Carmelo, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso su Successione ;
udito l'Avvocato GUIDI Enrico, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto di Successione ;successione
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
...conveniva in giudizio .....Successione
rivendicando la sua esclusiva proprietà sull'unità immobiliare
contraddistinta al NCEU di Roma al foglio 488, part. 54 sub 29,Successione
partita 51244. L'attrice Chiedeva dichiararsi l'illegittimità della Successione per
possesso di tale bene da parte del convenuto con la condanna di
questi al rilascio ed al risarcimento dei danni. successione La .... assumeva
che con atto notarile del 12/4/1945 si era proceduto alla divisione successione
tra essa attrice ed il fratello ....dei fabbricati di
comune proprietà siti in Roma (via Quattro Fontane - via Nazionale)
e che a lei era stata attribuita l'unità immobiliare al secondo successione
piano dopo l'ammezzato (p. 111), come sopra indicata catastalmente,Successione successione
mentre al fratello era stata assegnata quella adiacente identificata successione
dalla partita 51245, foglio 488, part. 54 sub 18. Aggiungeva successione
l'istante che le due unità erano state rese comunicanti per una più
vantaggiosa utilizzazione locativa e che in data 19/4/1974 il successione
fratello aveva venduto al Moschella entrambe le dette unità ivi
compresa quella (la subalterna 29) di essa Successione
Il convenuto, costituitosi, contestava quanto assunto
dall'attrice e citava in giudizio di garanzia ex articolo 1485 c.c.successione
...., erede del proprio dante causa, la quale rimaneva
contumace successione .successione
Con sentenza 7214/95 l'adito tribunale di Roma, affermato che successione
l'unità rivendicata era di proprietà dell'attrice, dichiarava
inefficace nei confronti della Forani l'atto di vendita da .....successione
..... e condannava il convenuto al rilascio
dell'immobilesuccessione . Il giudice di primo grado rigettava la domanda di
risarcimento danni e dichiarava la nullità dell'atto di citazione in
garanzia.successione
Avverso la detta sentenza il ....proponeva appello al
quale resisteva la......successione
Il giudizio di gravame era interrotto per la morte della
appellata ...... e proseguito in riassunzione nei confronti
dell'erede ......il quale non si costituiva successione .
La corte di appello di Roma, con sentenza 1/3/2000, rigettava il successione
gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede: che successione
nella esaustiva relazione del c.t.u. era stata ricostruita, sulla
base di documenti notarili e catastali, la vicenda degli immobili a
partire dall'atto di divisione del 12/7/1945 con il quale era stata successione
assegnata a ........l'unità immobiliare distinta in catasto
dalla subalterna 29 della particella 54 del foglio 488 del NCEU di successione
Roma; successione che tale unità immobiliare originariamente faceva parte di un
appartamento di più ampia estensione dal quale erano derivate per
distacco le due limitrofe unità che, individuate come sub 18 e sub
29, erano state distribuite la prima a .....e la seconda
alla sorella ....successione; che le due unità non erano state successione
separatamente accatastate ed erano state di fatto unificate mediante successione
l'eliminazione di una parete divisoriasuccessione ; che una terza unità sullo
stesso piano era stata venduta a tale signora .....ed erroneamente successione
indicata come distinta alla subalterna 18, mentre la subalterna 19
era stata sempre erroneamente identificata con l'unità immobiliare
venduta al Moschella con l'atto 19/4/1974; che la subalterna 19
corrispondeva invece all'unità venduta alla ..... mentre al
Moschella era stato venduto successioneda ......successione 'appartamento,
indicato come sub 19, di fatto unificato e comprendente le subalterne
18 e 29, quest'ultima di proprietà di Forani Giuliana; che le dette
conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. erano logicamente corrette
per cui era immune da censure la sentenza del tribunale che aveva
dichiarato l'inefficacia dell'atto di vendita relativamente alla
subalterna 29; che la tesi del ...... secondo cui era intervenuta
usucapione in favore di ......,successione era infondata e non successione
dimostrata. che, peraltro, il decorso del termine necessario anche ex successione
articolo 1159 c.c. era stato interrotto con l'atto di citazione successione
notificato al ...... il 15/3/1979, che andava respinto anche
l'appello in ordine alla garanzia ex articolo 1485 c.c.; che ......, erede del venditore, era deceduta ed il giudizio era
stato riassunto nei confronti del preteso erede della stessa .....il quale non si era costituito; che era stata ordinata la
produzione del testamento olografo pubblicato da un notaio di Monaco
il 23/3/1994;successione che non si era a conoscenza della rinuncia o meno da
parte del .........alla disposizione testamentaria a titolo
universale; che inoltre ostava al riconoscimento della legittimazione
del chiamato in causa, rimasto contumace, il fatto che il documento
prodotto non era l'originale della scheda testamentaria ma la copia
autentica legalizzata dell'atto notarile di pubblicazione del
testamento stesso.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è
stata chiesta da .............con ricorso affidato a
sette motivi.successione, quale unica erede di ...... .......... non ha
svolto attività difensiva in sede di legittimità. Entrambe le parti
costituite hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata
dal ricorrente, relativa all'inammissibilità del controricorso per
non aver la controricorrente ........- qualificatasi unica
erede di ........... parte originaria del giudizio di merito -
dimostrato tale qualità.
L'eccezione è fondata atteso che, secondo la consolidata
giurisprudenza di legittimità, colui che propone ricorso per
cassazione (come chi lo contraddice) asserendo di essere divenuto
erede di una delle parti dopo la pronuncia della sentenza impugnata,
è tenuto - a pena di inammissibilità del ricorso medesimo (o del
controricorso) - a provare, mediante apposita documentazione, sia il
decesso della parte originaria del giudizio sia la qualità di erede
di questa parte costituenti i presupposti di legittimazione alla sua
successione nel processo ex articolo 110 c.p.c. e, quindi, alla
proposizione dell'impugnazione (o a resistere al ricorso) a proprio
nome: in assenza di tale prova resta ingiustificata la legittimazione
ad agire o a contraddire nel giudizio (sentenze 26/1/2002 n. 1114;
21/3/2000 n. 3299; 4/2/1997 n. 10022)successione.
Nella specie la resistente ........non ha assolto
all'onere della prova sulla stessa incombente non avendo fornito
alcuna dimostrazione del decesso di ......e dell'asserita
qualità di erede della medesima: nessuna documentazione è stata
prodotta al riguardo (certificato di morte, denuncia di successione,
atto notorio).
Il controricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Con i primi sei motivi di ricorso .......
denuncia "violazione dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione
all'articolo 100 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio".
Con i detti motivi - relativi al rapporto tra il ricorrente e la
........... deduce rispettivamente che:
- la corte di appello si è limitata a ripetere l'iter del
tribunale senza nulla aggiungere e senza esaminare i motivi di successione
gravame relativi: a) allo "svarione" del catasto peraltro irrilevante
atteso il valore probatorio sussidiario delle risultanze catastali,
incombendo sull'attore l'onere di fornire la dimostrazione del titolo
posto a base del rivendicato diritto di proprietà; b) al riferimento
esclusivo al contenuto della nota di trascrizione ai fini della
opponibilità ai terzi di un determinato atto; e) alla mancata
produzione della nota di trascrizione (primo motivo);
- il bene oggetto di rivendicazione andava individuato con
riferimento ai confini indicati nel titolo esibito dall'attore e non
ai dati catastali e, comunque, che l'indagine espletata dal c.t.u.successione
comportava il rigetto della domanda della ....... per essere stato
accertato: a) che la planimetria allegata all'atto di divisione dei
fratelli ........ non poteva "essere presa in considerazione ai fini
dell'indagine"; b) che l'atto di divisione non conteneva "il numero
dei vani dell'appartamento" assegnato alla ......; c) che la
numerazione degli interni era cambiata (secondo motivo);
- dagli atti di causa non emerge alcun elemento a conferma
dell'asserzione della ........ circa la unificazione dei due
appartamenti con eliminazione di una parete divisoria (tanto che al
riguardo era stata chiesta una c.t.u.) e che sul punto nessun
accertamento è stato effettuato dal c.t.u. come esso ricorrente,
dopo il deposito della relazione peritale, aveva segnalato con
rilievi non esaminati dalla corte di appello (terzo motivo);
- la corte di merito non ha dato una risposta alla richiesta di
rinnovo della c.t.u. e non ha esaminato le numerose ed articolate
critiche all'elaborato peritale mosse da esso ricorrente con la
comparsa conclusionale relative, tra l'altro, all'erroneo
frazionamento effettuato di ufficio dal catasto, senza l'intervento successione
delle parti, in modo illegittimo perché in violazione dell'articolo successione
57 bis del R.D. 8/10/1931 n. 1572 e di quanto disposto dal n. 4 successione
dell'articolo 1350 c.c. (quarto motivo)successione;
- i giudici del merito non si sono resi conto che la c.t.u.
contiene mere petizioni di principio essenzialmente catastali senza
alcun accenno ad accertamenti di natura ipotecaria e ciò malgrado la
produzione da parte di esso Moschella di una relazione tecnica
giurata relativa, tra l'altro, alle risultanze catastali degli atti
notarili concernenti i rapporti di finanziamento tra esso ricorrente
e l'Istituto Italiano di Credito Fondiario con conseguenti iscrizioni
ipotecarie sul bene in questione: la corte territoriale avrebbe
dovuto esaminare la documentazione prodotta al riguardo o, quanto
meno, disporre una nuova c.t.u. come formalmente richiesto (quinto
motivo)successione;
- la corte di appello non ha ritenuto provato l'acquisto per
usucapione del bene in questione, a favore del dante causa di esso successione
ricorrente, ignorando le risultanze delle acquisite prove
testimoniali e documentali (sesto motivo La Corte rileva
l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ragioni di successione successione
ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione -
possono essere esaminate congiuntamente in quanto, connesse ed
interdipendenti. successionesi risolvono tutte, quale più quale meno e pur se
titolate come vizi di motivazione e come violazione delle stesse
norme di diritto, essenzialmente nella prospettazione di una diversa
valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare
apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in
particolare alla relazione del c.t.u., alle deposizioni dei testi
escussi ed ai documenti acquisiti) che sono inalienabile prerogativa
del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è
censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da
vizi logici e da errori di diritto:successione il sindacato di legittimità è
sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una
congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le
ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nella sentenza
impugnata. successione Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la
fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. successione Nè
per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è
tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a
confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo successione
sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo successione
convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli
altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, successione
siano incompatibili con la decisione adottata.successione
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente,successione
soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella successione
sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina
logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle
circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla
parte.successione
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di
obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice
del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di
mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con
chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia
difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul
valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli
elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle
circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di
merito.successione
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto
di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza
impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è
stata oggetto.successione
Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che
precede, la corte di appello, con ineccepibile apprezzamento di
merito in relazione alle risultanze istruttorie concernenti la
relazione del c.t.u. (definita corretta ed esaustiva) ed i documenti
(notarili e catastali) a tale relazione allegati, ha coerentementesuccessione
ritenuto - sulla base di fatti qualificanti - di dover confermare la
decisione di primo grado con la quale era stata dichiarato che
effettivamente al ....era stato venduto da......, un immobile comprendente anche
l'appartamento di proprietà di Forani Giuliana in virtù dell'atto successione
di divisione del 12/7/1945 relativo ai beni in comproprietà tra i successione
due ...... successione La corte di merito ha al riguardo reputato esaustiva e successione
logicamente corretta la ricostruzione delle vicende degli immobili in
questione a decorrere dal citato atto di divisione del 1945.successione
La corte territoriale è quindi pervenuta alle conclusioni
criticate dal ricorrente successione con la censura in esame attraverso successione
argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri
logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntualesuccessione
delle risultanze di causa con particolare riferimento alla relazione successione
del c.t.u. e degli allegati documenti.successione
Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni,
circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo
convincimento.
Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma
della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle
compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in
questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame successione
del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di
cassazione.successione
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e successione
le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione successione
dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice successione
del merito.successione
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la successione
corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori
favorevoli alle tesi della ....., ha implicitamente espresso una
valutazione negativa delle contrapposte tesi del .....successione
Le censure e critiche concernenti l'asserito errato esame sia
della relazione peritale sia delle osservazioni e dei rilievi a tale
relazione non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per
l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del
merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in
cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel
valutare la relazione del c.t.u.successione
Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o
l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in
considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non)successione successione
esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito successione
errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di
cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni successione
esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative -successione
l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa,successione
insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove successione
erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter
indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella
adottata.successione Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con
quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di
omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali
non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria
delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato,
onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il
vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia
è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che successione
si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì
da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata
avrebbe portato ad una decisione diversa.successione
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in
quanto non riporta il contenuto specifico e completo della relazione
del c.t.u. e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur successione
approssimativamente, il senso complessivo - ricavabile in base solo successione
ad alcune isolate parti - il ragionamento seguito dal consulente che successione
si porrebbe in contrasto con quanto affermato nell'impugnata
decisione. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza
causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal
ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure del Moschella - con le quali in
sostanza si sostiene che il giudice di appello avrebbe commesso
errori nel ricostruire i fatti di causa - sono inammissibili
risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe
basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e
frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli
atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento
dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa
Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al successione
fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova
acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per successione
cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito
in sede di legittimità (sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999
28/11/1998 n. 12089).
Parimenti infondate solo le critiche (di cui in particolare al
primo motivo di ricorso) concernenti i lamentati vizi della sentenza
impugnata per gli errori di diritto e di motivazione che la corte di
merito avrebbe commesso nel confermare e ripetere l'iter logico
seguito dal tribunale omettendo di esaminare i motivi di appello
relativi allo "svarione" del catasto, all'onere dell'attore di
provare la sussistenza di un valido titolo da porre a base del
diritto di proprietà rivendicato, alla necessità di tener conto
della nota di trascrizione.
In proposito è appena il caso di rilevare che la corte
territoriale, nel porre in evidenza la correttezza del metodo seguito successione
dal c.t.u. e la coerenza delle esaustive conclusioni riportate nella
relazione peritale, ha implicitamente esaminato e ritenuto infondati successione
i detti motivi di gravame del Moschella sottintendendo una
valutazione negativa delle censure e critiche mosse dal ricorrente.
Il giudice del merito non è infatti tenuto ad esaminare tutte le
argomentazioni critiche prospettate dalle parti alla c.t.u., essendo
sufficiente che egli dimostri che ne abbia valutato la consistenza
anche se non le ha conclusivamente condivise. La corte distrettuale,
richiamandosi alla relazione peritale del c.t.u., ha quindi
chiaramente disatteso le diverse tesi del Moschella.
Bisogna infine segnalare che la doglianza del ricorrente circa
l'omesso accoglimento della dedotta richiesta di rinnovo della c.t.u.
è inconsistente atteso che, come è noto e come più volte affermato
da questa Corte (tra le ultime, sentenza 6/4/2001 n. 5142), la
consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e
propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al
prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri
discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di
un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di
quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di
rinnovare le indagini: l'esercizio così come il mancato esercizio) successione
di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.
Peraltro la motivazione del diniego della nomina del c.t.u. può successione
essere anche implicita - come appunto nel caso in esame - dal successione
contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del
quadro probatorio acquisito unitariamente considerato (in tali sensi.
sentenze 4/2/1999 n. 996, 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777).
Occorre poi osservare che nella specie sin dall'inizio della
controversia il contrasto tra le parti in ordine all'azione di
rivendicazione esercitata dalla Forani ha avuto ad oggetto
essenzialmente le questioni relative all'individuazione dei beni
immobili assegnati alla resistente con l'atto di divisione del
12/4/1945 e di quelli alienati al Moschella da Forani Marcello con
contratto del 19/4/1974, nonché all'eventuale parziale coincidenza successione
tra alcune di tali unità immobiliari (più precisamente
all'inclusione o meno nell'oggetto del detto contratto di
compravendita di un appartamento attribuito alla rivendicante con il successione
citato atto di divisione).
Da ciò - in applicazione dei principi più volte affermati da
questa Corte - l'attenuazione nel caso in esame del rigore dell'onere
della prova a carico dell'attore in rivendicazione sia per aver il
convenuto dedotto come eccezione l'acquisto per usucapione della
proprietà del bene in questione da parte del proprio dante causa in
epoca successiva all'atto di divisione del 12/4/1945, sia per la non
contestata appartenenza del bene al comune dante causa dei fratelli
Marcello e Giuliana Forani comproprietari (sino al 1945) dell'intero
fabbricato ove è ubicato l'appartamento in questione (nei sensi
suddetti, tra le tante, sentenze 28/6/9000 n. 8806; 4/2/2000 n. successione
122505/1/2000 n. 1250). successione
Va infine evidenziato - con riferimento alle censure di cui al successione
sesto motivo di ricorso - che, come è principio pacifico nella
giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo al possesso
"ad usucapionem" manifestato nei suoi elementi costitutivi, alla
rilevanza delle prove, alla validità ed alla univocità degli
elementi probatori raccolti circa il possesso idoneo ai fini
dell'Usucapione, al decorso ed alla determinazione del tempo utile al
verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed è successione
insindacabile in sede di legittimità se sorretto - come nel caso in successione
esame - da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
La corte di appello - con incensurabile apprezzamento di merito
- ha ritenuto del tutto sfornita di prova la tesi del Moschella circa
l'asserito acquisto per usucapione, da parte del suo dante causa successione
Forani Marcello, del diritto di proprietà del bene immobile in
questione rivendicato dalla resistente.
La censura è peraltro inammissibile per la sua genericità per successione
non essere stato riportato in ricorso il contenuto specifico e
completo delle risultanze probatorie (deposizioni dei testi escussi e
documenti prodotti) che la corte di appello avrebbe omesso di successione
esaminare e che sarebbero decisive per ritenere provato il detto successione
assunto del ..... successione Il ricorrente non ha precisato i nomi dei successione
testi escussi, non ha riferito il senso complessivo ed essenziale successione
delle relative deposizioni e non ha indicato i singoli "atti prodotti successione
e non contestati". successione Ciò, come sopra già osservato, impedisce di
valutare la decisività delle prove vagamente richiamate in ricorso.
Con il settimo motivo - relativo all'azione di garanzia
esercitata dal ricorrente nei confronti dell'erede del proprio dante
causa ....denuncia "violazione
dell'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'articolo 100 successione
c.p.c. ed all'articolo 66 L. 16/2/1913 n. 89 ed ogni altra
disposizione attinente per omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio". successione Il ricorrente sostiene che la
corte di appello ha disatteso la norma di cui all'articolo della
legge n. 89 del 1993 la quale espressamente prevede che il notaio non successione
può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti: successione pertanto il
giudice di secondo grado avrebbe dovuto emettere sentenza di condanna
al risarcimento danni a carico di .....erede universale
della ..... come risultante dalla copia autentica legalizzata
dell'atto notarile di pubblicazione del testamento della ...... Ad successione
avviso del ....., infine, era onere del ..... portare a
conoscenza del giudice l'eventuale sua rinuncia alla detta nomina di successione
erede.successione successione
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Come risulta dalla parte espositiva che precede la corte di
appello ha confermato la pronuncia del tribunale in ordine alla
domanda di garanzia ex articolo 1485 c.c. proposta dal ....... nei
confronti di ........(e poi nei confronti di .......) e ciò per due autonome ed
indipendenti ragioni giuridiche e cioè: a) perché non si era a
conoscenza della rinuncia o meno, da parte del ....., alla
disposizione testamentaria a titolo universale; b) per non aver
l'appellante prodotto l'originale della scheda testamentaria in
questione.
La prima delle dette ragioni è stata criticata dal ..... il
quale ha sostenuto che incombeva al ..... costituirsi in giudizio
e dedurre di aver rinunciato alla nomina di erede della ......
fornendo al riguardo adeguata prova.
La tesi del ricorrente è infondata e contraria al principio
più volte affermato da questa Corte (al quale il giudice di appello
si è ineccepibilmente adeguato) secondo cui la delazione che segue
l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto,
non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di successione
erede perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del successione
chiamato, l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro
erede gestio oppure per la ricorrenza della condizioni di cui
all'articolo 485 c.c. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei
confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi
agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art.
2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto
della qualità di erede che non può desumersi dalla mera chiamata
all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita,successione
la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto successione
azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua
qualità di erede (in tali sensi, sentenze 30/10/1991 n. 11634;
22/2/1988 n. 1885; 10/3/1987 n. 2489)
Nella specie il ......., come risulta dalla motivazione della
sentenza impugnata, non ha dato la prova dell'esistenza
dell'accettazione dell'eredità da parte di ......e della
legittimazione passiva dello stesso - quale erede di .....
..... erede a sua volta di ......dante causa del
..... - per cui correttamente la domanda di garanzia proposta nei successione
confronti del ... è stata ritenuta infondata dalla corte di
appello con motivazione - di cui al punto sub a) - che, come già successione
segnalato, è idonea autonomamente a sorreggere sul piano logico e
giuridico la decisione impugnata indipendentemente dall'esattezza
dell'altra - di cui al punto sub b) - concernente la successione necessità
dell'acquisizione dell'originale della scheda testamentaria.successione Soccorre
al riguardo il noto principio secondo cui se una sentenza è sorretta successione
da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, è
sufficiente che una sola di esse sia valida a giustificare la
decisione, sicché l'impugnazione inerente alle altre deve ritenersi
inammissibile per carenza di interesse posto che anche la sua successione
eventuale fondatezza non varebbe a scalfire al pronuncia di cui si
chiede l'annullamento. successione È pertanto sufficiente che sia respinta la
censura relativa ad una delle predette ragioni - come appunto nel successione
caso di specie - perché il ricorso debba essere respinto nella sua
interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza,
relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di
interesse all'impugnazione.successione
È quindi inammissibile la parte del motivo di ricorso in esame successione
relativa all'errore che la corte di appello avrebbe commesso nel successione
ritenere necessaria la produzione dell'originale della scheda
testamentaria in questione.successione
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.successione
Non possono essere liquidate le spese in favore di ....
..... la quale si è irregolarmente costituita con controricorso
inammissibile.successione L'altro intimato ....non ha svolto
attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.successione
La Corte rigetta il ricorso.successione
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002






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