Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall`art. 544
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall`art. 569.
massima della Cassazione
Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Oggetto - Donazione -
Immobile intestato al discendente - Pagamento da parte dell'ascendente - Donazione indiretta dell'immobile - Valore dell'immobile acquisito - Determinazione al tempo dell'apertura della successione.
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente e di intestazione dello stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente stesso abbia inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per la attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell'immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario; conseguentemente il conferimento, ai sensi dell'art. 737 cod. civ., avrà ad oggetto l'immobile e non il danaro impiegato per l'acquisto, all'uopo considerando il valore acquisito dall'immobile stesso al tempo dell'apertura della successione.
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