Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (c.c.457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (c.c.537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell`art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA - FUNZIONE - PREVIA PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA AZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.
LA RIUNIONE FITTIZIA (IN QUANTO DIRETTA A RICOSTRUIRE L'INTERO PATRIMONIO DEL DE CUIUS, CHE LA LEGGE CONSIDERA COME TERMINE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DISPONIBILE E DI RIFLESSO PER QUELLA DELLE QUOTE DI RISERVA) NON È LEGATA NECESSARIAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE, PONENDOSI COME UN PRIUS INDISPENSABILE ALLE OPERAZIONI DIVISIONALI QUANDO VI SIA CONCORSO DI EREDI LEGITTIMARI.*
|