Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione (c.c.557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (c.c.2652
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - OGGETTO - DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE -
Riduzione della disposizione testamentaria - Conseguenze - Nullità dell'atto dispositivo - Esclusione - Inefficacia "ex nunc" - Configurabilità - Domanda di riduzione e domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria - Rapporto di pregiudizialità - Insussistenza.
La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace "ex nunc" nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati.
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