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Riduzione del legato o della donazione

Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d`immobili

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile (c.c.812), la riduzione si fa separando dall`immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (c.c.720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell`immobile un`eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l`immobile si deve lasciare per intero nell`eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l`eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l`immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l`immobile, purché il valore di esso non superi l`importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

Massima della Cassazione
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE -
Accordi contenenti attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili a favore dell'altro coniuge - Profilo causale - Onerosità- Gratuità- Criteri distintivi.

Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può' interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.



 
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