Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l`eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l`istituto non possa o non voglia accettare l`eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all`eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Testo della Massima
In tema di imposta di successione, ai nipoti che succedono per
rappresentazione ai sensi dell'art. 467 cod. civ. non si applica la
aliquota prevista per la categoria "fratelli e sorelle", ma la
diversa aliquota relativa alla categoria "altri parenti", atteso che
l'istituto civilistico della rappresentazione, per il quale il
discendente subentra nel luogo e grado dell'ascendente, non opera
anche in materia tributaria, restando cio' escluso dal combinato
contesto dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il quale
dispone, tra l'altro, che l'imposta e' determinata mediante
l'applicazione delle aliquote indicate nelle lettere a) e b) della
tariffa allegata, e della tariffa stessa, dal quale si evince che la
diversificazione delle aliquote e' direttamente e unicamente
ricollegata al rapporto naturale esistente tra l'erede e il "dante
causa" prescindendo dalla causa e dal titolo della chiamata
all'eredita'.
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