DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI -
FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED
IMPUTAZIONE - IN GENERE - RESA DEI CONTI
ANNO/NUMERO: 2000 12038
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CRIVELLARO SABINA, CRIVELLARO IVA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO,
che li difende unitamente all'avvocato PIVA ALDO, giusta delega in
atti;
- ricorrenti -
contro
CASSA FORMAZIONE PROPRIETA' CONTADINA, in persona del suo Commissario
prof. Salvatore BUSCEMI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA
128, presso lo studio dell'avvocato CAMMARERI PIETRO, che lo difende,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonche' contro
CIAMPANELLI GEROMINA, CRIVELLARO GAETANO, CRIVELLARO EMILIANA in
MARCON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6,
presso lo studio dell'avvocato PLACIDI GIOVANNI BATTISTA, che li
difende unitamente avvocato IPPOLITO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.151/98 della Corte d'Appello di VENEZIA,
depositata il 06/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/03/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI, difensore della ricorrente che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Pietro CAMMARERI, difensore della Cassa Formaz.
Prop. Cont., resistente che ha chiesto il, rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Antonio IPPOLITO, difensore dei resistenti
CIAMPANELLI G.+2, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.6.1984 le sorelle Sabina
Crivellaro ed Iva Crivellaro esponevano:
- il 7.12.1976 era deceduto il loro padre Gaetano Crivellaro,
lasciando eredi, oltre alle istanti, anche il fratello Sante;
- i beni immobili costituenti il patrimonio paterno erano stati
donati a Sante Crivellaro;
- in data 26.1.1968 il padre Gaetano, i tre figli e la nuora
Geronima Ciampanelli avevano sottoscritto una convenzione in base
alla quale le esponenti avevano ceduto alla Ciampanelli le loro
future quote di eredita' conseguenti alla morte del padre per il
prezzo di lire 1.100.000;
- con atto di vendita del 22.9.1969, da ritenersi simulato,
Gaetano Crivellaro aveva venduto alla suddetta nuora un immobile;
nel 1968 Sante Crivellaro aveva dato corso alle pratiche con il
Ministero dell'Agricoltura per l'acquisto dei campi del padre, e con
atto del 13.7.1971 aveva liquidato alle sorelle per lire 6.300.000
ciascuna la quota di loro spettanza sulla futura eredita';
- doveva altresi' ritenersi simulato l'atto di vendita del
10.6.1970 con il quale Gaetano Crivellaro aveva ceduto i campi al
figlio Sante, che nel 1981 era deceduto.
Cio' premesso le attrici, assumendo che l'asse ereditario doveva
essere ricostruito con le donazioni eseguite in vita dal "de cuius",
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza Geronima
Ciampanelli, Gaetano Crivellaro ed Emiliana Crivellaro quale eredi di
Sante Crivellaro chiedendo:
- dichiararsi nulli ex art. 458 c.c. gli atti del 26.1.1968 e
del 13.7.1971;
- dichiararsi simulati gli atti di compravendita del 22.6.1969 e
del 10.6.1970, dissimulando essi una donazione tra Gaetano Crivellaro
ed il figlio Sante, il primo di essi attraverso l'interposta persona
della Ciampanelli, e dichiararsi nulle le donazioni per difetto di
forma, con conseguente ricostituzione dell'asse ereditario ed
accertamento del loro diritto su tale compendio pari ad un terzo per
ciascuna di esse;
- disporsi infine l'assegnazione della quota in natura o del suo
valore, dandosi atto che le istanti erano disposte a restituire le
somme di lire 1.100.000 e di lire 6.300.000.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti i quali, tra
l'altro, sostenevano che non vi era mai stata una vendita tra Gaetano
Crivellaro e Sante Crivellaro, atteso che il primo aveva venduto i
campi il 20.9.1970 alla Cassa per la Formazione della Piccola
Proprieta' Contadina, la quale poi li aveva venduti a Sante
Crivellaro; eccepivano inoltre la prescrizione.
Successivamente le attrici estendevano la domanda di simulazione
ai due atti di compravendita intervenuti tra Gaetano Crivellaro e la
Cassa, e tra quest'ultima e Sante Crivellaro; veniva quindi disposta
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa che,
costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione delle azioni di
simulazione e chiedeva il rigetto delle domande.
Con sentenza del 9.8.1994 il Tribunale adito, dichiarata la
nullita' delle scritture private del 26.1.1968 e del 13.7.1971 in
quanto integranti patti successori, condannava Sabina Crivellaro ed
Iva Crivellaro a restituire alla Ciampanelli le somme di lire
1.100.000 e di lire 6.300.000 ciascuna con gli interessi legali
rispettivamente dal 26.1.1968 e dal 13.7.1971, e rigettava la domanda
di simulazione.
Proposta impugnazione da Sabina Crivellaro e da Iva Crivellaro
nei confronti di tale decisione, la Corte di Appello di Venezia con
sentenza del 6.2.1998 rigettava l'appello.
La Corte territoriale rilevava, sulla base delle domande
proposte dalle appellanti, che l'azione di simulazione era stata da
esse proposta nella loro veste di eredi legittime del padre Gaetano
Crivellaro e non quali legittimarie, non essendo stata invocata quale
mezzo al fine di conseguire, nello stesso giudizio, la tutela delle
proprie ragioni di legittimario; neppure poteva ritenersi compresa
nell'azione di simulazione cosi' come formulata in primo grado quella
di reintegrazione delle quote di legittima, trattandosi di azioni
fondate su presupposti e finalita' diverse, e considerato che
l'azione di riduzione non era stata proposta in primo grado ed era
inammissibile in quanto nuova nel giudizio di appello;
conseguentemente, rilevato che le attrici avevano agito nella loro
qualita' di eredi legittime, correttamente il Tribunale aveva
ritenuto - prescritta -, l'azione proposta, considerato che il
termine "a quo" decorreva dalla stipulazione degli atti impugnati; al
riguardo, attesa l'assenza di motivi di appello, si era formato il
giudicato; neppure era fondata l'impugnazione relativa alla condanna
alla restituzione delle somme di denaro suddette con interessi dalla
data del percepimento per asserita prescrizione della domanda di
restituzione dell'indebito o quantomeno di quella relativa agli
interessi: invero allorche' come nella fattispecie viene accertata la
mancanza di una "causa acquirendi" con conseguente venir meno
dell'originario vincolo contrattuale, l'azione apprestata
dall'ordinamento per ottenere la restituzione di quanto corrisposto
in esecuzione del contratto caducato e' quella di indebito oggettivo,
ed il relativo diritto puo' essere fatto valere soltanto dal momento
del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullita' del
contratto, che quindi segna il "dies a quo" della prescrizione;
d'altra parte, aggiungeva la Corte territoriale, doveva considerarsi
che le appellanti avevano implicitamente rinunciato all'eccezione di
prescrizione sollevata, avendo offerto fin dall'atto introduttivo del
giudizio di primo grado le somme ricevute in esecuzione di quei
contratti di cui facevano valere la nullita'.
Avverso tale sentenza Sabina Crivellaro ed Iva Crivellaro
hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in sei motivi
illustrato successivamente da memoria; resistono con distinti
controricorsi Geronima Ciampanelli, Gaetano Crivellaro ed Emiliana
Crivellaro da un lato, e la Cassa per la Formazione della
Proprieta' Contadina dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione ed
erronea applicazione degli articoli 99 C.P.C., 536, 555 e 556 c.c. in
relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., assumeva che erroneamente la Corte
territoriale, nell'interpretare restrittivamente la natura delle
domande da esse proposte, non aveva ritenuto essere stata formulata
implicitamente la domanda di reintegrazione della quota di
legittimita'.
Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo violazione ed
erronea interpretazione degli articoli 345 c.p.c., 536, 555 e 556
c.c. in relazione agli articoli 92 e 112 c.p.c. e 360 n.3 c.p.c.,
nonche' omessa pronuncia sulla domanda delle attrici, con riferimento
agli articoli 536, 555 e 556 c.c., rilevano che le esponenti, avendo
inteso far valere con le domande proposte la loro qualita' a di eredi
di Gaetano Crivellaro con conseguente attribuzione della quota loro
spettante per legge, avevano implicitamente formulato la domanda di
riduzione delle donazioni che pertanto non poteva ritenersi
inammissibile quanto nuova in grado di appello.
Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione degli
articoli 1417, 536, 555, 556 c.c. e 99 c.p.c. in relazione all'art.
360 n.3 c.p.c., nonche' erronea e falsa applicazione di norme di
diritto ed insufficiente motivazione, sostengono che, avendo le
esponenti agito in giudizio come ai fini della decisione sulla
domanda di simulazione degli atti di vendita sopra menzionati
avrebbero dovuto essere esaminati i documenti prodotti ed
eventualmente essere ammesse le prove per testi dedotte, avendo fatto
valere un diritto proprio e non del "de cuius" e dovendo quindi
essere considerate nella qualita' di terzi ai fini della prova della
simulazione.
I primi tre motivi proposti, da esaminare congiuntamente per
ragioni di connessione, sono infondati.
E' anzitutto opportuno osservare che l'interpretazione della
domanda, che spetta al giudice di merito, e' censurabile in
Cassazione solo per difetto o contraddittorieta' della motivazione,
ovvero per vizi nella fattispecie neppure genericamente prospettati.
Al riguardo comunque le argomentazioni svolte dalla Corte
territoriale risultano corrette ed immuni da vizi logici.
Invero, essendo stato accertato che Sabina Crivellaro ed Iva
Crivellaro avevano proposto l'azione di simulazione degli atti di
vendita suddetti in quanto dissimulati delle donazioni onde
ricostituire il compendio ereditario e procedere alla sua divisione
con assegnazione a ciascuna di esse di un terzo del valore dei beni
ereditari, e che avevano quindi agito quali erede legittime, e' stato
escluso che esse avessero proposto una domanda, di reintegrazione
della quota di legittima.
Infatti la domanda di collazione proposta nel giudizio di
divisione ereditaria con riguardo ai beni che si assumono donati in
vita al coerede con atti di alienazione simulati, non implica la
domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali,
diversi essendo sia il "petitum", che nella prima ha per oggetto la
ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, e nella seconda la
riduzione delle attribuzioni patrimoniali di cui hanno beneficiato
gli altri eredi, sia la "causa petendi", che nella domanda di
collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi discendenti di
conseguire nella divisione proporzioni uguali e nella domanda di
riduzione nel diritto alla quota di legittima (Cass. 29.7.1994
n.7142).
La rilevata radicale diversita' tra le domande proposte dalle
Crivellaro e le domande di riduzione delle donazioni per lesione
della quota di legittima comporta l'impossibilita' di ritenere
implicitamente formulate queste ultime nell'atto introduttivo del
giudizio: infatti una domanda non espressamente e formalmente
proposta puo' ritenersi tacitamente introdotta e virtualmente
contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in
rapporto di necessaria connessione con il "petitum" e la "causa
petendi" di questa (Cass. 19.8.1998 n.8200) e non allorche' presenti,
rispetto ad essa, natura e finalita' diverse ed autonome.
Dalle considerazioni svolte discende altresi' l'infondatezza del
terzo motivo proposto, atteso che l'esercizio dell'azione di
simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte
dissimulate donazioni non comporta che egli acquisti la veste di
terzo al fine dell'ammissibilita' della prova testimoniale ai sensi
dell'art. 1417 c.c.: invero, se egli agisce come nella fattispecie,
per lo scioglimento della comunione previa collazione delle donazioni
dissimulate per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire
l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius",
mentre deve essere considerato terzo se agisce in riduzione per
pretesa lesione di legittima, perche' la riserva e' un suo diritto
personale riconosciutogli dalla legge, e percio' puo' provare la
simulazione con ogni mezzo (Cass. 29.5.1995 n.6031; Cass. 21.4.1998
n.4024); tale seconda ipotesi, peraltro, si verifica, (coerentemente
con quanto piu' sopra evidenziato in ordine alla diversa natura delle
azioni di simulazione delle alienazioni poste in essere dal "de
cuius" e di riduzione delle donazioni dissimulate) solamente quando
l'erede contestualmente all'azione di simulazione proponga, sulla
premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota
di riserva, una domanda di riduzione delle donazioni dissimulate
diretta a far dichiarare che i beni donati fanno parte dell'asse
ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto di
tali beni, e non anche quando si sia limitato a chiedere
l'accertamento della simulazione senza alcuna connessa domanda di
reintegrazione della legittima (Cass. 29.10.1994 n.8942).
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art.
2935 c.c. in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle
parti, nonche' falsa applicazione di norme di diritto.
Sabina Crivellaro ed Iva Crivellaro sostengono che erroneamente
il giudice di appello ha ritenuto prescritta la domanda di
simulazione considerando il termine decennale decorrente dalla data
di stipulazione degli atti di vendita impugnati; esse inoltre
aggiungono che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che al
riguardo, non essendo stato dedotto alcun motivo d'appello, si era
formato il giudicato.
Con il quinto motivo le ricorrenti deducono violazione degli
articoli 2934, 2935 e 556 c.c., e dell'art. 339 c.p.c. in relazione
all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., nonche' falsa applicazione di norme di
diritto ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Esse rilevano che, avendo agito in giudizio quali eredi
legittimarie, il termine prescrizionale dell'azione di simulazione
decorreva dal giorno di apertura della successione e non da quello
della stipula degli atti impugnati; ribadiscono inoltre che sii tale
questione, contrariamente all'assunto del giudice di appello, non si
era formato il giudicato.
Il quarto ed il quinto motivo, che vengono esaminati
congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Come evidenziato dal giudice di appello, il Tribunale di Vicenza
aveva rilevato la prescrizione della domanda di simulazione ritenendo
che Sabina ed Iva Crivellaro avevano agito come eredi legittime al
fine di acquisire alla massa ereditaria i beni oggetto degli atti di
vendita sopra menzionati, restando cosi' vincolate alla posizione del
"de cuius" anche sotto il profilo del termine prescrizionale
dell'azione di simulazione, decorrente non dalla apertura della
successione ma dal compimento degli atti simulati, nella fattispecie
stipulati negli anni 1969 e 1970.
Orbene occorre a tal punto rilevare che correttamente il giudice
di appello ha ritenuto tale statuizione non oggetto di alcun motivo
di impugnazione, posto che dall'esame dell'atto di appello non
emergono specifiche argomentazioni e censure in proposito; a tal
riguardo e' opportuno osservare che l'onere della specificita' dei
motivi di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e' assolto solo se
l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti
specifici tendenti a contrastare le considerazioni logico -
giuridiche espresse nella sentenza impugnata (Cass. 26.6.1998 n.6335;
Cass. 24.9.1999 n.10493), e che nella fattispecie tali requisiti sono
insussistenti.
Con il sesto ed ultimo motivo le ricorrenti, denunziando
violazione dell'art. 2937 terzo comma c.c. in relazione all'art. 360
n.3 c.p.c. assumono che i contrariamente al convincimento della Corte
territoriale riguardo alla eccezione di prescrizione del diritto
della Ciampanelli in ordine alla restituzione delle somme di denaro
corrisposte alle attrici in base ad accordi successivamente
dichiarati nulli per violazione dell'art. 458 c.c., il termine
prescrizionale decorre dal momento in cui e' stato effettuato il
pagamento non dovuto e non dal passaggio in giudicato della sentenza
dichiarativa della nullita' dei contratti; inoltre aggiungono che
l'offerta di restituzione delle suddette somme fin dall'atto
introduttivo del giudizio non poteva essere configurata come una
rinuncia implicita alla eccezione di prescrizione.
Anche tale censura e' infondata.
Deve anzitutto rilevarsi che secondo l'orientamento di questa
Corte richiamato anche nella sentenza impugnata il venir meno della
causa di un pagamento in epoca successiva ad esso da' luogo -,ad una
azione di ripetizione di indebito oggettivo; cio' premesso, ne
consegue che, qualora l'accertamento della nullita' del titolo che
aveva giustificato il versamento di una determinata somma e'
l'effetto di una sentenza, soltanto dal giorno del relativo passaggio
in giudicato iniziera' a decorrere il termine prescrizionale per il
"solvens" per ottenere la restituzione di quanto corrisposto: infatti
prima di allora permane l'esistenza del titolo che aveva dato luogo
al versamento della somma, e dunque e' esclusa la possibilita' legale
dell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Del pari deve ritenersi privo di pregio l'ulteriore profilo di
censura relativo alla dedotta insussistenza di una rinuncia implicita
alla eccezione di prescrizione.
In proposito deve osservarsi che l'accertamento compiuto dal
giudice di merito e' incensurabile in sede di legittimita' se
sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. 25.6.1988 n.4292);
orbene in presenza della argomentazione corretta ed immune da vizi
logici resa dal giudice di appello, secondo cui la rinuncia implicita
alla eccezione di prescrizione da parte delle appellanti emergeva in
modo inequivocabile dall'offerta delle somme di denaro ricevute in
esecuzione dei contratti ritenuti nulli effettuata nell'atto
introduttivo del giudizio, le ricorrenti omettono del tutto di
specificare sotto quale profilo sussisterebbe un vizio dell"iter"
argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, e le ricorrenti devono
essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali in
favore dei controricorrenti liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in lire
242.000, per spese e lire 3.500.000 per onorari di avvocato in favore
di Ciampanelli Geronima, Gaetano Crivellaro ed Emiliana Crivellaro,
ed in lire 414.900 per spese ed in lire 3.500.000 per onorari di
avvocato in favore della Cassa per la Formazione della Proprieta'
Contadina.
Cosi' deciso in Roma, il 23 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2000
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