Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l`eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell`apertura della successione (456) e, in caso d`istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si verifica la condizione (2935).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno
Testo della Massima
Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta
accettazione della eredita' a secondo del titolo della delazione
(testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che
ha per oggetto il diritto alla eredita' e non il titolo della
delazione ereditaria. Pertanto, l'accettazione della eredita' da
parte del chiamato "ab intestato", avendo per oggetto il diritto
alla eredita' e non il titolo della delazione ereditaria, estende i
suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta
alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale
non e' conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del
diritto di accettazione.
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