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Petizione dell'eredità

La "petitio hereditatis" ha natura di azione reale, volta a
conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga,petizione di eredità
vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza
alcun titolo, e presuppone l'accertamento della sola qualita'
ereditaria dell'attore o di diritti che a costui spettano "iure
hereditatis", qualora siano contestati dalla controparte; la
"petitio hereditatis", pertanto, si differenzia dalla "rei petizione di eredità
vindicatio" malgrado l'affinita' del "petitum", in quanto si fonda
sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni
riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota petizione di eredità
parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio che, mentre
l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprieta' dei beni
attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo
di tempo necessario all'usucapione, nella petizione di eredita' puo'petizione di eredità
invece limitarsi a provare la propria qualita' di erede ed il fatto
che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero
compresi nell'asse ereditario.

ANNO/NUMERO 2001 10557 petizione di eredità


REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
.......petizione di eredità, elettivamente domiciliate in
ROMA VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato MAZZONI CLAUDIO,
che li difende unitamente all'avvocato MANGANELLI MICHELE, giusta
delega in atti;
- ricorrenti -petizione di eredità
contro
......, elettivamente domiciliati in ROMA
V.LE TITO LABIENO 70, difesi dall'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, giusta
delega in atti;petizione di eredità
- controricorrenti -
nonchè contro
...... - intimata -petizione di eredità
avverso la sentenza n. 546/98 della Corte d'Appello di TORINO,
depositata il 16/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del petizione di eredità
24/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato PARINI Enzo, per delega dell'Avv. MAZZONI,
depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.petizione di eredità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18-20.9.1990 Maria Carla petizione di eredità
Masserano e Maria Guarnieri convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Torino Stefano Masserano, sua moglie Gianna Torta ed
Emilia Cavalli e, premesso di essere rispettivamente figlia e moglie
separata di Steno Masserano, deceduto il 25.4.1988, esponevano:
con testamento del 15.9.1977 pubblicato il 30.5.1988 il "de cuius"
aveva nominato erede ed esecutore testamentario il nipote Stefano,
figlio del proprio figlio Ennio;
nell'aprile del 1988 Stefano Masserano aveva prelevato da un conto petizione di eredità
corrente intestato a Steno Masserano presso il Monte dei Paschi di petizione di eredità
Siena, complessive lire 218.000.000 per mezzo di due assegni a firma
del nonno;
il 19.4.1988 lo stesso Stefano Masserano, per conto del nonno, aveva
venduto alla Torta un immobile al prezzo di lire 140.000.000, ed
uguali importo era stato accreditato, il giorno prima, sul loro
conto corrente;
un prelievo di lire 130.000.000 era stato effettuato lo stesso
giorno della stipulazione:petizione di eredità
dal suddetto conto nel luglio del 1988 erano state prelevate lire petizione di eredità
90.000.000 e versate alla Cavalli;
ciò premesso, le attrici chiedevano condannarsi il Masserano e la
Torta a conferire alla massa ereditaria lire 218.000.000 oltre ai
beni mobili relativi alla abitazione del "de cuius"; condannarsi
inoltre la Cavalli a restituire lire 305.000.000, dichiarare che petizione di eredità
nella massa ereditaria dovevano ricomprendersi lire 3.666.809 e lire
1.829.381 depositate su due conti bancari del "de cuius", e
condannarsi infine i convenuti a corrispondere gli interessi legali
sulle somme dovute.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto
delle domande.petizione di eredità
Il Tribunale adito con sentenza del 22.9.1996 dichiarava
inammissibili le domanda nei confronti della Torta e della Cavalli e petizione di eredità
rigettava le domande nei confronti del Masserano.
Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte di Maria Carla
Masserano e di Maria Guarnieri, la Corte di Appello di Torino con
sentenza del 16.5.1998 respingeva il gravame.
La Corte territoriale rilevava, in ordine alla qualificazione
dell'azione proposta dalle Masserano, che la medesima non poteva
rientrare nello ambito della "petitio hereditatis" non essendo stata petizione di eredità
contestata la qualità di eredi delle appellanti, cosicchè era petizione di eredità
insussistente il presupposto di tale azione; del pari era erroneo il petizione di eredità
richiamo all'art. 2043 C.C., non essendoci prova di una illiceità
del comportamento delle parti appellate, avendo queste ultime petizione di eredità
ricevuto i beni cui si faceva riferimento in base a disposizioni del petizione di eredità
"de cuius"; quanto poi alla domanda di restituzione, essa era stata
proposta sulla base della affermazione che i beni fossero stati
posseduti senza titolo da coloro nei cui confronti venivano
rivendicati, mentre tale asserzione non rispondeva alla realtà petizione di eredità
emersa dagli elementi in atti, essendo risultato pacifico che tali petizione di eredità
beni erano stati trasferiti con il consenso del "de cuius" a terzi, petizione di eredità
ovvero alla Torta ed alla Cavalli; queste ultime, peraltro, non
rivestivano la qualità di eredi, cosicchè per agire utilmente nei
loro confronti le attrici avrebbero dovuto proporre azione di petizione di eredità
riduzione preceduta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di petizione di eredità
inventario; l'azione di restituzione neppure poteva essere utilmente petizione di eredità
esperita nei confronti di Stefano Masserano, che pure era erede, non
essendo questi il destinatario ultimo delle somme di cui si chiedeva
la restituzione medesima; il giudice di appello riteneva poi petizione di eredità
assorbito alla luce delle considerazioni sopra esposte il motivo di
gravame con il quale le appellanti avevano censurato la sentenza petizione di eredità
impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto la nullità degli
atti con i quali i beni del "de cuius" erano pervenuti alla Torta ed
alla Cavalli pur in mancanza della prova che essi fossero stati
stipulati in forma pubblica.petizione di eredità
Avverso tale sentenza Maria Carla Masserano e Maria Guarnieri hanno petizione di eredità
proposto ricorso per cassazione basato su due motivi; resiste con petizione di eredità
controricorso Stefano Masserano; la Torta e la Cavalli non hanno
svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione dell'art. 533 c.c., premesso che esse avevano agito per petizione di eredità
far ricomprendere nell'asse ereditario le somme occultate dalle petizione di eredità
controparti, assumono che erroneamente il giudice di appello ha petizione di eredità
rigettato la domanda proposta, non considerando adeguatamente che
l'azione di petizione ereditaria ha natura prevalentemente
recuperatoria, e che il riconoscimento della qualità di erede è solo
strumentale al recupero dei beni ereditari; pertanto la mancata
contestazione della qualità di erede non può comportare il rigetto
della domanda attrice, bensì il semplice esonero dell'attore dalla
prova della suddetta qualità, fermo l'ulteriore requisito della
prova dell'appartenenza dei beni all'asse ereditario.
La censura è fondata.
Deve premettersi che l'azione di petizione ereditaria ha natura
reale, svolta a conseguire la restituzione di beni ereditari da
parte di colui che li possegga vantando un titolo successorio che
non compete ovvero senza alcun titolo.
Orbene tale azione si fonda sulla allegazione dello stato di erede,
presupposto quest'ultimo che, nonostante l'affinità del "petitum",
la distingue dalla "rei vindicatio" (Cass. 30.10.1992 n. 11813); petizione di eredità la
qualità di erede quindi costituisce il necessario presupposto della
"petitio hereditatis" onde potere realizzare le finalità petizione di eredità
recuperatorie di beni ereditari in funzione delle quali tale azione petizione di eredità
è prevista dall'ordinamento; pertanto il riconoscimento della
qualità di erede, cui essa tende, è strumentale al perseguimento petizione di eredità
dell'obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come
elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di petizione di eredità
esso.
Sulla base di tali premesse è evidente l'errore da cui è
caratterizzata la sentenza impugnata, che ha negato la
qualificazione dell'azione proposta dalla Masserano e dalla
Guarnieri come "petito hereditatis" semplicemente perchè, non petizione di eredità
essendo contestata la loro qualità di eredi, non si sarebbe petizione di eredità
verificato il presupposto di tale azione: invero la mancata petizione di eredità
contestazione della qualità di erede dell'attore, lungi dal far petizione di eredità
venir meno le finalità recuperatorie della petizione ereditaria, petizione di eredità
produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla
prova della sua qualità, fermo restando l'onere della dimostrazione petizione di eredità
dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento petizione di eredità
dell'apertura della successione (Cass. 20.10.1984 n. 5304).
Diversamente opinando, come in effetti è avvenuto nella fattispecie, petizione di eredità
si giungerebbe alla conclusione, manifestamente contraria alla petizione di eredità
logica prima ancora che al diritto, di far discendere dalla suddetta petizione di eredità
condotta processuale del convenuto, che invece dovrebbe agevolare petizione di eredità
l'attore sul piano del l'onere probatorio incombente a suo carico nei petizione di eredità
limiti sopra chiariti, la paradossale conseguenza di negare la petizione di eredità
specifica tutela accordata dall'ordinamento giuridico mediante la
"petitio hereditatis" e, in definitiva, di consentire al convenuto
una fin troppo agevole strategia processuale onde paralizzare in
radice la possibilità per l'attore di avvalersi di tale azione
proprio laddove ricorrono i presupposti di legge per la sua
esperibilità, ovvero la sua qualità di erede.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione dell'art. 782 c.c. nonché omessa ed insufficiente petizione di eredità
motivazione su un punto decisivo della controversia.
La Masserano e la Guarnieri lamentano in proposito che la Corte petizione di eredità
territoriale si è limitata a ritenere assorbito l'ulteriore motivo petizione di eredità
di appello da esse proposto con cui era stata dedotta la nullità petizione di eredità
della donazioni con le quali i beni del "de cuius" erano stati petizione di eredità
acquisiti dalla Torta e dalla Cavalli per mancanza di atto pubblico.petizione di eredità
Alla luce delle considerazioni sopra esposte tale motivo deve petizione di eredità
ritenersi assorbito.petizione di eredità
In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione al primo motivo accolto, e la causa deve essere rinviata petizione di eredità
ad altra sezione della Corte di Appello di Torino che provvederà petizione di eredità
anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.petizione di eredità
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il petizione di eredità
secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto,petizione di eredità
e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di petizione di eredità
legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.petizione di eredità
Così deciso in Roma il 24 aprile 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.petizione di eredità
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