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Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari

Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - IN GENERE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLA NECESSITÀ DI SACRIFICARE I LEGATI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA - COMPOSIZIONE DEI RAPPORTI CON TRANSAZIONE TRA I SOLI COEREDI - AMMISSIBILITÀ.*



QUALORA IL COEREDE LEGITTIMARIO AGISCA IN RIDUZIONE, SI DETERMINA UNA COMUNIONE (ED UN CONSORZIO DI LITE) TRA COEREDI E LEGATARI SOLTANTO SE LA PREVENTIVA FICTA AESTIMATIO DELL'ASSE, EX ART. 556 COD. CIV., ABBIA RIVELATO L'INSUFFICIENZA DELL'ATTIVO AL SODDISFO DELLE RAGIONI DEL LEGITTIMARIO, NEL QUAL CASO, AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 554, LE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE DEVONO ESSERE RIDOTTE PROPORZIONALMENTE, SENZA DISTINZIONE TRA EREDI E LEGATARI, CON IL RISULTATO ECONOMICO-GIURIDICO DI RENDERE IL LEGITTIMARIO COMPARTECIPE DEI BENI DELLA UNIVERSALITÀ E DEI SINGOLI BENI LEGATI, SIA PURE SOLTANTO IN RELAZIONE ALLA PERCENTUALE DETERMINATA NELLA SUA EREDITÀ, DA DISTACCARSI DAI BENI ATTRIBUITI IN MISURA MAGGIORE A QUELLA DELLA DISPONIBILE. PERTANTO, OVE SIA PACIFICAMENTE ESCLUSA DAI COEREDI LA NECESSITÀ DI SACRIFICARE I LEGATI AD INTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA, GLI STESSI BEN POSSONO AUTONOMAMENTE REGOLARE I LORO RAPPORTI ED APPRONTARE IN PROPOSITO IDONEA TRANSAZIONE, NELLA PIENA ESTRANEITÀ DEI LEGATARI
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