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Liquidazione

Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione
dell'eredita' beneficiata previsto dall'art. 500 cod. civ. ha natura
volontaria e non contenziosa e va assunto con ordinanza, impugnabile
con reclamo, ove si limiti a concedere o negare le previste
disposizioni sull'incontestato presupposto della ricorrenza o meno
delle condizioni di legge per la sua adozione; quando, invece, vi
siano contestazioni tra le parti in ordine al diritto dell'istante
di chiedere la fissazione del termine o all'obbligo dell'erede di
procedere alla liquidazione, la decisione del giudice sul punto
viene ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, onde il
relativo provvedimento, quale che sia la forma adottata, finisce per
assumere contenuto sostanziale di sentenza. (Nella specie, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto
l'ammissibilita' dell'appello proposto avverso provvedimento emesso
ai sensi dell'art. 500 cod. civ., avendo rilevato che detto
provvedimento aveva non solo la forma, ma anche la natura di
sentenza).

ANNO/NUMERO 2001 15583


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MALTA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE
10, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO RIZZO STRIANO, difeso
dall'avvocato GIOVANNI LIMINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CHERUBINI NICOLA, CHERUBINI NATALIA, SAPONARO ANGIOLA MARIA IMPERIA,
CHERUBINI CINZIA, quali eredi di CHERUBINI GIORGIO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEL BABUINO 193, presso lo studio
dell'avvocato ISIDORO TOSCANO, difesi dall'avvocato VINCENZO AUGUSTO,
giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonche' contro
CHERUBINI ROBERTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di ROSSANO, depositata il
21/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 496 - 500 CC e 749 CPC del 7.4.95, Giovanni
Malta - premesso che aveva prestato attivita' di commissario
giudiziale della Snc Gi. & Gi. di Cherubini Giorgio & Co.; che, a
titolo di compenso per la detta attivita', il tribunale di Rossano
gli aveva liquidato la somma di L. 115.891.248; che, deceduto Giorgio
Cherubini, gli eredi di questi, Angiola Maria Imperia Saponara, anche
quale esercente la potesta' sulla minore Roberta Cherubini, nonche'
Cinzia, Nicola e Natalia Cherubini, avevano accettato l'eredita' con
beneficio d'inventario; che i decreti di liquidazione delle spettanze
professionali erano stati notificati a tutti gli eredi i quali,
tuttavia, non avevano provveduto al pagamento - chiedeva al pretore
di Rossano d'assegnare agli eredi Cherubini un termine per rendere il
conto dell'amministrazione e liquidare le attivita' ereditarie.
Costituendosi, gli eredi Cherubini contestavano la qualita' di
creditore ereditario del ricorrente, in quanto i titoli azionati
erano nei confronti non del dante causa di essi deducenti ma della
societa' Gi. & Gi., e facevano presente che tutti i decreti di
liquidazione delle somme loro ingiunte erano stati opposti innanzi al
tribunale di Rossano ove pendevano i relativi giudizi; deducevano,
altresi', che la domanda proposta era inammissibile per non avere
l'istante preventivamente escusso il patrimonio sociale, che la
procedura invocata non era applicabile al caso di specie ed, in fine,
che l'assegnazione del termine non aveva alcuna ragion d'essere nella
concreta fattispecie di liquidazione individuale e non concorsuale.
Con sentenza 5.1.98, l'adito pretore - ritenuto che agli eredi
Cherubini fosse lecito chiedere il rendiconto avendo essi accettato
con beneficio d'inventario; ch'essi dovessero rispondere dei debiti
ereditari anche in pendenza delle proposte opposizioni avverso i
titoli giudiziari posti dal creditore a base dell'istanza; che, ex
art. 2291 CC, essi dovessero rispondere solidalmente ed
illimitatamente delle obbligazioni sociali pur nei limiti
dell'operata accettazione beneficiaria - accoglieva il ricorso
proposto dal Malta ed assegnava agli eredi Cherubini il termine di 60
giorni dalla notifica del provvedimento per rendere il conto della
gestione e per liquidare le attivita' ereditarie.
Avverso tale decisione proponevano appello i Cherubini deducendo
la nullita' della sentenza - per essere stata depositata dal giudice,
un vice pretore onorario, oltre la data di scadenza delle sue
funzioni giurisdizionali - e riproponendo le eccezioni gia' sollevate
in primo grado in ordine all'infondatezza dell'avversa pretesa ed
all'inammissibilita' della procedura intrapresa, onde concludevano
per l'integrale riforma del provvedimento impugnato; con separato
ricorso chiedevano, inoltre, la sospensione dell'esecutivita' di
detta sentenza sussistendo il pericolo che l'affrettata liquidazione
dell'attivita', il cui valore era stimato a diversi miliardi, potesse
determinarne la svalutazione o la perdita.
Costituendosi, il Malta si opponeva alla richiesta di
sospensione e deduceva l'inammissibilita' del proposto gravame
poiche' il provvedimento impugnato, sebbene formalmente denominato
sentenza era, sostanzialmente, un'ordinanza e come tale poteva essere
solo oggetto di reclamo e non di appello; eccepiva, inoltre, che i
decreti di liquidazione azionati non avrebbero dovuto essere opposti,
bensi', stante l'espressa previsione normativa, impugnati con ricorso
per cassazione, e che, avendo egli svolto attivita' di commissario
giudiziale della societa', era perfettamente a conoscenza della
situazione economica e dell'incapienza del patrimonio sociale donde
l'insussistenza dell'obbligo d'escussione preventiva; concludeva,
dunque, per il rigetto del gravame.
Con sentenza 21.1.99, il tribunale di Rossano - ritenuto che, ai
sensi degli artt. 156 e 157 CPC, il provvedimento pretorile non
potesse considerarsi nullo; che fosse esatto il mezzo d'impugnazione
proposto avverso di esso in quanto, essendo stata la decisione
adottata in forma di sentenza, se ne imponeva l'impugnazione
ordinaria nella forma dell'appello; che la considerazione della
maggiore lunghezza dei tempi procedurali legati a detto mezzo
d'impugnazione imponesse, a sua volta, la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza di primo grado onde, trattandosi di
liquidare un patrimonio ereditario, questa eseguita non rimanessero
frustrati gli effetti di quella di secondo; che, quanto al merito, la
forma di pagamento dei debiti ereditari dovesse essere nella specie,
in difetto d'opposizioni creditorie ex art. 498 CC, individuale e non
concorsuale, donde l'inammissibilita' del ricorso alla procedura ex
art. 500 CPC - in accoglimento del proposto appello, rigettava
l'originaria istanza del Malta e dichiarava integralmente compensate
tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale decisione Giovanni Malta proponeva ricorso per
cassazione con tre motivi cui faceva seguire memoria.
Resistevano gli eredi Cherubini con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione
dell'art. 749 CPC in relazione all'art. 339 CPC - si duole che il
tribunale abbia ritenuto corretto il mezzo d'impugnazione utilizzato
da controparte avverso il provvedimento impugnato - con il quale il
pretore si era limitato a fissare un termine per il compimento delle
attivita' di liquidazione dell'eredita' e per il rendimento del conto
- dacche' esso presentava tutti gli elementi intrinseci e sostanziali
dell'ordinanza, come tale non appellabile e soggetta soltanto a
reclamo, senza tener conto dell'insegnamento giurisprudenziale per
cui al fine d'individuare la natura d'un provvedimento devesi avere
riguardo al suo contenuto sostanziale ed all'effetto giuridico che
esso e' destinato a produrre.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando omessa e/o
insufficiente motivazione - si duole che il tribunale abbia omesso di
motivare in ordine all'eccepita inammissibilita' del gravame sotto il
profilo della richiesta valutazione della natura del provvedimento
pretorile ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione
esperibile.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando contraddittoria
motivazione - si duole che il tribunale, pur avendo riconosciuto la
natura sostanziale d'ordinanza del provvedimento in questione, lo
abbia poi contraddittoriamente ritenuto appellabile.
I surriportati motivi, che, per evidente interconnessione degli
argomenti, riconducibili alla medesima problematica, possono essere
trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
L'inammissibilita' non e', in vero, la sanzione per un vizio
dell'atto diverso dalla nullita', ma la conseguenza di particolari
nullita' degli atti introduttivi dei mezzi di gravame, onde, non
essendo comminata in ipotesi tassative, si verifica ogniqualvolta un
atto si riveli inidoneo al raggiungimento del suo scopo e non operi,
pertanto, il meccanismo della sanatoria previsto dall'art. 156 CPC,
che riconosce il principio di conversione degli atti nulli dai quali,
viceversa, lo scopo tipico sia stato comunque conseguito.
Ne deriva che l'impugnazione del provvedimento emesso ai sensi
dell'art. 500 CC mediante appello, in luogo del reclamo previsto dal
combinato disposto degli artt. 749/3^ CPC e 739/1^ CPC, non e'
inammissibile ove abbia raggiunto lo scopo essendo stati, tra
l'altro, rispettati i termini per la sua proposizione stabiliti
dall'art. 739/2^ CPC.
Nella specie, nessuna questione al riguardo risulta essere stata
sollevata nel giudizio di merito dalla parte legittimata a far valere
la nullita' ex art. 157 CPC, dacche' il ricorrente in questa sede non
ha dedotto d'averla prospettata all'adito tribunale senza ottenerne
la decisione ed, anzi, ancora svolge le proprie censure
esclusivamente sotto il profilo della difformita' strutturale del
mezzo d'impugnazione utilizzato da controparte; il fatto che il
giudice del merito non abbia rilevato d'ufficio l'eventuale mancato
rispetto dei termini induce a ritenere, per il principio di
legittimita', che il controllo abbia avuto luogo e con esito positivo
e, d'altronde, la mancata deduzione da parte del ricorrente
dell'error in procedendo, nel quale quel giudice sarebbe incorso ove
avesse omesso il controllo o mal valutato il rispetto dei termini,
non consente l'esame diretto degli atti da parte del giudice di
legittimita'.
La doglianza del ricorrente in ordine alla mancata dichiarazione
d'inammissibilita' dell'appello s'appalesa, dunque, per le esposte
ragioni, immeritevole d'accoglimento e tanto basta alla reiezione del
ricorso dacche' l'impugnata sentenza resta validamente fondata sulla
resa motivazione; ma alla medesima conclusione si perviene anche
sotto il diverso profilo, pur non esaminato dal giudice del merito,
della natura del provvedimento impugnato nel quale il ricorrente, che
di tale mancato esame si duole deducendo contraddittorieta' di
motivazione, ritiene doversi ravvisare un'ordinanza.
E' ben vero, infatti, che, per il principio di prevalenza della
sostanza sulla forma, la denominazione data dal giudice al
provvedimento adottato non influisce sul regime delle impugnazioni,
queste dovendo essere individuate in ragione del contenuto del
provvedimento stesso, ma e' altrettanto vero che, nella specie, la
decisione adottata dal pretore di Rossano aveva non soltanto la
denominazione ma anche la natura d'una sentenza ed andava, pertanto,
impugnata, come lo e' stata, con appello.
Il provvedimento di fissazione del termine per la liquidazione
dell'eredita' beneficiata previsto dall'art. 500 CC e' emesso in sede
di volontaria giurisdizione ed ha, pertanto, natura amministrativa
non contenziosa, onde il giudice richiestone lo adotta in forma
d'ordinanza, impugnabile con reclamo, ove si limiti dare o negare le
disposizioni di sua competenza sull'incontestato presupposto della
ricorrenza o meno delle condizioni di legge per la sua adozione,
risolvendo, se del caso, gli eventuali contrasti insorti tra le parti
in ordine alle modalita' ed ai tempi dell'attivita' da imporre
all'erede beneficiario, procedimento la regolarita' dei cui atti e
determinazioni i cui contenuti sono suscettibili d'impugnazione,
appunto, con il reclamo.
Ove, per converso, insorga tra le parti controversia in ordine
al diritto dell'istante di chiedere la fissazione del termine od
all'obbligo dell'erede di procedere alla liquidazione, la decisione
che il giudice assume sul punto, sia pure in funzione dell'adottando
provvedimento, viene ad incidere in via diretta sui diritti
soggettivi delle parti che, ove eseguita, ne rimangono
definitivamente pregiudicati - basti considerare il diritto
dell'erede di pagare i creditori individualmente evitando la
svantaggiosa procedura di liquidazione - eppertanto il provvedimento
stesso, qual che ne sia la forma, finisce per avere contenuto
sostanziale di sentenza.
Del che, nel caso in esame, si e' ben reso conto il pretore che
- chiamato a decidere se il Malta fosse da considerare o meno
creditore dell'eredita' beneficiata, avendo titolo esecutivo (tra
l'altro opposto) solo nei confronti della societa' della quale il de
cuius era stato socio illimitatamente responsabile, e se l'eredita'
beneficiata fosse o meno da mettere in liquidazione introducendo il
procedimento concorsuale inteso a realizzare la par condicio
creditorum pur in mancanza d'una pliralita' di creditori e di formale
opposizione ex art. 498/1^ CC - ha correttamente ritenuto di dare
alla propria decisione anche la forma di quella sentenza che, nella
sostanza, veniva a pronunziare.
L'impugnata sentenza, che ha disattesa l'eccezione
d'inammissibilita' dell'appello sollevata dall'odierno ricorrente,
e', dunque corretta, e nei sensi di cui sopra ne va integrata la
motivazione ex art. 384/2^ CPC, anche sotto l'esaminato profilo,
essendo del tutto erronea la tesi del ricorrente per la quale il
provvedimento pretorile avrebbe avuto natura d'ordinanza e sarebbe
stato, pertanto, impugnabile solo mediante reclamo.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il
ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che
liquida in complessive L. 4.650.000 delle quali L. 4.500.000 per
onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio
2001.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2001
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