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Successione
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Legato in sostituzione di legittima

Art. 551 Legato in sostituzione di legittima

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l`eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE -

Legittimario destinatario di un legato - Azione di riduzione - Legittimazione - Condizioni - Pronunzia di primo grado qualificante il legato come in sostituzione di legittima e ravvisante rinunzia allo stesso da parte del legatario - Rigetto della domanda di riduzione per mancanza di lesione - Interesse del legatario soccombente alla qualificazione del legato come " in conto" di legittima - Appello - Necessità - Esclusione - Appello relativo alla ritenuta insussistenza della lesione - Appello incidentale sulla ritenuta rinunzia al legato - Questione di qualificazione del legato - Riesame da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Difetto di specifica impugnazione sul punto - Irrilevanza.

La pronunzia di primo grado che riconosca al legittimario, destinatario di un legato la legittimazione ad agire in riduzione, ex art. 551 cod. civ., ritenendo non ostativa la circostanza che si tratti di legato in sostituzione di legittima, avendovi il beneficiario rinunziato, e rigetti la domanda per insussistenza in concreto della denunziata lesione, non determina alcun interesse dell'attore a censurare con l'appello la statuizione sulla legittimazione (ancorché essa abbia disatteso la qualificazione del legato come " in conto " anziché " in sostituzione" di legittima). Pertanto qualora detta sentenza sia impugnata dall'attore, relativamente alla ritenuta insussistenza della lesione, e, in via incidentale dal convenuto, sul punto della ravvisata rinunzia al legato, l'intera questione di qualificazione di quest'ultimo viene riaperta dinanzi al giudice d'appello, il quale non incontra quindi ostacoli nel ritenere, conformemente alla tesi prospettata dal soccombente in primo grado, che si tratti di legato a titolo (e non in luogo ) di legittima, potendo al più configurarsi per l'appellante, in ordine a siffatta questione, l'onere di riproporla a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.

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