La successione ereditaria rappresenta il subentrare di determinati soggetti in
tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, definito patrimonio ereditario
o eredità.
Il Codice civile distingue tra successione legittima e successione testamentaria
non facendosi luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.
La successione legittima è la successione di taluni parenti legati al de
cuius da stretti legami di parentela che il legislatore riconosce come soggetti
meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.
La successione testamentaria è, invece, la tipologia successoria che nasce
e viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento olografo,pubblico
o segreto del testatore.
Nella successione, sia essa legittima o testamentaria ,il chiamato all'eredità
deve optare se accettare l'eredità o se rinunciare alla stessa entro un
determinato lasso di tempo che varia a seconda se il chiamato-erede sia o meno
nel possesso dei beni ereditari.
Se il chiamato - erede ( che sia, coniuge, figlio, genitore , ascendente del de
cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari, egli potrà
rinunciare all'eredità nel breve termine di tre mesi dall'apertura della
successione,cioè dalla morte del de cuius, altrimenti verrà considerato
erede puro e semplice .
Per il chiamato erede che non sia nel possesso dei beni ereditari l'accettazione
di eredità dovrà essere fatta espressamente (cd, accettazione espressa
dell'eredità ), altrimenti egli perderà, decorsi dieci anni dall'apertura
della successione,il diritto di accettare l'eredità per prescrizione.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, la facoltà di rinunciarvi
mediante un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto o da
un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio del de
cuius. L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro delle successioni
e trascritto nei registri immobiliari.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella di
accettare o rinunciare all'eredità : può accettare l'eredità
con beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio dell'erede
da quello de cuius.
Ciò significa che ,per le passività ereditarie, risponderà
solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare con
denaro o beni propri;Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella
massa ereditaria le passività siano superiori all'attività sicché,
con l'accettazione beneficiata, non si correrà il rischio di pagare, con
beni propri, i debiti ereditari.
Quanto detto vale ai soli fini civilistici.
Per ciò che concerne gli obblighi fiscali il legislatore prevede, invece,
l'obbligo di presentare la denuncia di successione.
La denuncia di successione altro non è se non una dichiarazione espressa
, degli eredi legittimi o degli eredi testamentari, con la quale essi dichiarano
al fisco i beni immobili, quelli mobili, il denaro,i gioielli ed ogni altro bene
a loro pervenuto per successione dal de cuius.
I termini , entro cui presentare la denuncia di successione, sono tassativamente
stabiliti dal legislatore fiscale il quale prescrive un periodo di tempo massimo
di sei mesi.
Non sempre, però, la presentazione della denuncia di successione prevede
il pagamento di imposta di successione o di altra imposta successoria.
La riforma del 2001, invero, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle successioni
all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti a causa di morte.
Attualmente , permane esclusivamente, a carico degli eredi , l'obbligo di presentare
la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla morte del de cuius, qualora
la massa ereditaria comprenda anche beni immobili; in caso contrario non sussiste
neppure tale obbligo.
Il Legislatore prevede , inoltre, tra i parenti del de cuius quelli che sono tenuti
ala presentazione di detta rinuncia, essi sono desumibili dall'art. 28 del testo
unico sulle successioni il quale statuisce che sono tenuti a presentare la dichiarazione
di successione:a) i chiamati all'eredità ed i legatari; b) i soggetti immessi
nel possesso, sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c) gli amministratori
dell'eredità; d) i curatori delle eredità giacenti; e) gli esecutori
testamentari. |