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Successione
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La Successione in generale

La successione ereditaria rappresenta il subentrare di determinati soggetti in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius, definito patrimonio ereditario o eredità.
Il Codice civile distingue tra successione legittima e successione testamentaria non facendosi luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
La successione legittima è la successione di taluni parenti legati al de cuius da stretti legami di parentela che il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.
La successione testamentaria è, invece, la tipologia successoria che nasce e viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento olografo,pubblico o segreto del testatore.
Nella successione, sia essa legittima o testamentaria ,il chiamato all'eredità deve optare se accettare l'eredità o se rinunciare alla stessa entro un determinato lasso di tempo che varia a seconda se il chiamato-erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Se il chiamato - erede ( che sia, coniuge, figlio, genitore , ascendente del de cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari, egli potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre mesi dall'apertura della successione,cioè dalla morte del de cuius, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice .
Per il chiamato erede che non sia nel possesso dei beni ereditari l'accettazione di eredità dovrà essere fatta espressamente (cd, accettazione espressa dell'eredità ), altrimenti egli perderà, decorsi dieci anni dall'apertura della successione,il diritto di accettare l'eredità per prescrizione.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, la facoltà di rinunciarvi mediante un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto o da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio del de cuius. L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro delle successioni e trascritto nei registri immobiliari.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella di accettare o rinunciare all'eredità : può accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio dell'erede da quello de cuius.
Ciò significa che ,per le passività ereditarie, risponderà solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare con denaro o beni propri;Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all'attività sicché, con l'accettazione beneficiata, non si correrà il rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.
Quanto detto vale ai soli fini civilistici.
Per ciò che concerne gli obblighi fiscali il legislatore prevede, invece, l'obbligo di presentare la denuncia di successione.
La denuncia di successione altro non è se non una dichiarazione espressa , degli eredi legittimi o degli eredi testamentari, con la quale essi dichiarano al fisco i beni immobili, quelli mobili, il denaro,i gioielli ed ogni altro bene a loro pervenuto per successione dal de cuius.
I termini , entro cui presentare la denuncia di successione, sono tassativamente stabiliti dal legislatore fiscale il quale prescrive un periodo di tempo massimo di sei mesi.
Non sempre, però, la presentazione della denuncia di successione prevede il pagamento di imposta di successione o di altra imposta successoria.
La riforma del 2001, invero, all'art. 14, ha soppresso l'imposta sulle successioni all'evidente scopo di agevolare il trasferimento di diritti a causa di morte.
Attualmente , permane esclusivamente, a carico degli eredi , l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla morte del de cuius, qualora la massa ereditaria comprenda anche beni immobili; in caso contrario non sussiste neppure tale obbligo.
Il Legislatore prevede , inoltre, tra i parenti del de cuius quelli che sono tenuti ala presentazione di detta rinuncia, essi sono desumibili dall'art. 28 del testo unico sulle successioni il quale statuisce che sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:a) i chiamati all'eredità ed i legatari; b) i soggetti immessi nel possesso, sia pure temporaneo, dei beni del defunto; c) gli amministratori dell'eredità; d) i curatori delle eredità giacenti; e) gli esecutori testamentari.
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