Art. 463 Casi d`indegnità
E` escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull`omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l`ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l`ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Testo della Massima
La formazione o l'uso sciente di un testamento falso e' causa di
indegnita' a succedere, a meno che colui che viene a trovarsi nella
posizione di indegno dimostri di non avere inteso recare offesa alla
volonta' del "de cuius": a tal fine colui che risulta indegno e'
tenuto a provare non solo che il contenuto delle disposizioni
corrispondeva alla volonta' del "de cuius", ma anche che questi
aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui,
nell'eventualita' che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero aveva
la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab
intestato".
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