Il principio del contraddittorio , sancito dall'art. 101 cod. proc.
civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria
giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un
controinteressato; pertanto, il curatore dell'eredita' giacente, per
ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve
istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al
pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi a
cio', il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli
ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non
sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del
compenso decisorio e definitivo, puo' essere impugnato con il
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
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