Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l`applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti
Massima della cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - IN GENERE -
Pesi e condizioni sulla quota di riserva (divieto) - Intangibilità della quota di riserva - Portata - Intangibilità qualitativa - Esclusione - Soddisfacimento del riservatario con beni di qualunque natura - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. pesi e condizioni
Il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario; ne consegue che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l'attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzioni di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore. Pesi e condizioni
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