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Diritti dei figli naturali non riconoscibili

Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili

Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all`istruzione e alla educazione, a norma dell`art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all`ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell`assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Diritti dei figli naturali non riconoscibili
 
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