Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l`ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull`asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (c.c.537 e seguenti, 737; disp. di att. al c.c. 135-2).
Massima della Cassazione
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - RIUNIONE FITTIZIA -
Rinunzia all'usufrutto con "animus donandi" - Donazione indiretta - Configurabilità - Conseguenze - Convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 - Necessità.
Rinunzia all'usufrutto con "animus donandi" - Donazione indiretta - Configurabilità - Conseguenze - Convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 - Necessità.
La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da "animus donandi", è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto "dominus" dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ
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