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Concorso di coniuge e figli

Art. 542 Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459, 231, 258) a quest`ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell`art. 537.


Sentenza n. 2453 del 1993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Filippo ANGLANI Presidente
" Antonio PATIERNO Consigliere
" Franco PAOLELLA Rel. "
" Roberto PREDAN "
" Roberto Michele TRIOLA "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto
da
...., nata in ....il ....; elett. dom. in Roma via Sabotino, 46 presso l'avv.to Romano Granozio; rapp.to e difeso dallo avv.to Vincenzo Barbiera per delega in calce al ricorso. Ricorrente
contro su concorso di coniuge e figli
......elett. dom. in Roma via Filippo Nicolai, 48 presso l'avv. Giuseppe Bartoli, rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Vascellaro per delega in calce al controricorso.
Controricorrenti concorso di coniuge e figli
per la cassazione della sentenza n. 470-89 della C.A. di Palermo del 10.2.1989-21.7.1989
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.1992 dal Cons. Paolella.concorso di coniuge e figli
Per il ricorrente è comparso l'avv.to Barbiera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.concorso di coniuge e figli
Per il controricorrente è comparso l'avv.to Bartoli per delega avv.to Vascellaro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Dettori che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.concorso di coniuge e figli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO concorso di coniuge e figli
Con atto di citazione notificato tra il 17 ed il 18 dicembre 1971, .....conveniva davanti al Tribunale di Trapani il germano .... e la madre .....ved. Impellizzeri, esponendo che il proprio genitore ....., deceduto in .... l'8 dicembre 1970, con testamento olografo del 29 novembre 1970, pubblicato il 2 gennaio 1971, aveva disposto del suo cospicuo patrimonio immobiliare e mobiliare in modo da ledere, a favore del figlio e della moglie, la quota di patrimonio ad essa istante riservata per legge.concorso di coniuge e figli
Chiedeva quindi che, accertata la lesione dei suoi diritti di legittimaria, il tribunale adito disponesse la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti, fino all'integrazione, mediante le assegnazioni di beni che si fossero rese a tal fine necessarie, della quota di patrimonio a lei riservata.concorso di coniuge e figli
Costituitisi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda e ne chiedevano il rigetto.concorso di coniuge e figli
All'esito di una lunga e complessa istruttoria, nel corso della quale venivano disposti, espletati e rinnovati accertamenti tecnici, con sentenza del 14 gennaio 1986 il tribunale accertava la lesione della quota di legittima riservata all'attrice, e, ad integrazione della stessa, riduceva alcune disposizioni testamentarie - attribuendo a ......la piena proprietà dei due immobili indicati nel dispositivo - e fissava dei conguagli.concorso di coniuge e figli Su impugnazione, principale dell'attrice ed incidentale dei convenuti, con sentenza del 21 luglio - 19 settembre 1989 la C.A. di Palermo confermava integralmente la gravata pronunzia e condannava l'appellante principale al pagamento dei due terzi delle spese processuali del grado, compensata per il residuo.concorso di coniuge e figli
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora interessa, che infondatamente l'appellante si doleva della valutazione dei beni della massa effettuata dal C.T.U. ed accolta dal Tribunale, risultando validi e condivisibili i criteri di stima adottati dal consulente e recepiti dai primi giudici;concorso di coniuge e figli che erano del pari da disattendere le censure relative alla titolarità dei beni rinvenuti nella cassetta di sicurezza, essendo mancata, quanto ai buoni postali, qualsiasi prova della natura fiduciaria o simulata dall'intestazione dei medesimi a ....., e non essendo stata vinta da prova contraria la presunzione di appartenenza degli altri beni ad entrambi i coniugi intestatari di detta cassetta;concorso di coniuge e figli che era pure infondata la censura con cui l'appellante si doleva che, ai fini della determinazione della quota di riserva, la stessa fosse stata calcolata al netto dell'usufrutto, capitalizzato, su detta quota spettante al coniuge superstite, anziché nelle sue componenti di piena proprietà e di nusa proprietà, essendo del tutto corretto il criterio seguito dai primi giudici;concorso di coniuge e figli che andavano altresì respinte le doglianze concernenti la richiesta, disattesa dai primi giudici, di procedere alle operazioni divisionali correlate all'accertata lesione della quota di legittima ed al conseguente "rientro" dell'attrice nella comunione creditaria, poiché la volontà chiaramente manifestata dal de cuius, attraverso le disposizioni testamentarie,concorso di coniuge e figli di evitare il sorgere di una comunione ereditaria tra i suoi tre eredi, non poteva essere "pretermessa da una non grave lesione di legittima" in danno di uno di essi, la cui quota era stata reintegrata con l'attribuzione di beni specifici,concorso di coniuge e figli individuati tra quelli assegnati agli altri due eredi;concorso di coniuge e figli che infondatamente, infine, l'appellante si doleva dell'omessa condanna dei convenuti al versamento dei frutti degli immobili assegnatile ad integrazione della quota di riserva, poiché la relativa domanda, avente un'autonomia sostanziale rispetto a quella volta a conseguire la proprietà dei beni produttivi di detti frutti, avrebbe dovuto essere espressamente proposta in giudizio perché il giudice potesse prenderla in considerazione.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, ........concorso di coniuge e figli
Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE concorso di coniuge e figli
Col primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 542 (vecchio testo)concorso di coniuge e figli del codice civile, la ricorrente deduce che avrebbero errato i giudici del merito, ai fini della determinazione della quota del patrimonio del de cuius riservata ai figli, nel calcolare la stessa (nella specie pari a due terzi dell'asse) al netto del valore concorso di coniuge e figli (capitalizzato) dell'usufrutto spettante su detta quota al coniuge superstite ai sensi della citata disposizione.concorso di coniuge e figli
Assume che, seguendo il criterio dettato dal comma 2 ultima parte della norma in questione, avrebbero invece quei giudici dovuto considerare la quota riservata ai figli come gravata, in misura pari ad un quarto del patrimonio del defunto, dell'usufrutto uxorio, e, per il resto, come loro spettante in proprietà piena. concorso di coniuge e figli Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti di cui appresso. Il comma 2 dell'art. 542 cod. civ., nella formulazione anteriore alla legge 19-5-1975 n. 151, testualmente recitava: "Quanto i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi ed al coniuge è complessivamente di due terzi.concorso di coniuge e figli
Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari al quarto del patrimonio del defunto.
La residua parte della quota di riserva e la nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge sono ripartiti tra i figli".concorso di coniuge e figli Inquadrata in un sistema normativo che garantiva al coniuge superstite, concorrente alla successione con i figli legittimi (e naturali), solo lo usufrutto di una quota dell'eredità (art. 581 vecchio testo), la disposizione in esame, operante per le successioni apertesi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, andava e va interpretata nel senso che sulla quota complessivamente riservata ai figli ed al coniuge superstite (due terzi dell'eredità), in tanto grava, a favore di quest'ultimo e su una porzione determinata (un quarto dell'eredità), il diritto di usufrutto, in quanto le ragioni di legittimario di detto coniuge, in siffatto diritto concretantisi, non siano state altrimenti soddisfatte dal de cuius.concorso di coniuge e figli
In quest'ultima ipotesi, invero, non avrebbe giustificazione alcuna la tutela, a carico della quota dell'eredità riservata ai figli, di simili ragioni, restando per converso esposte ad eventuale riduzione, nella misura necessaria a reintegrare detta quota, le disposizioni - a favore del coniuge superstite - lesive della quota medesima.concorso di coniuge e figli
Nel caso di specie, caratterizzato dall'avvenuto pieno soddisfacimento delle ragioni del coniuge superstite (alla moglie il de cuius lasciò e legò, oltre la proprietà dei beni mobili, l'usufrutto di "tutti" gli immobili facenti parte del patrimonio ereditario), hanno perciò errato i giudici del merito nel ritenere la quota dell'eredità riservata ai (due) figli gravata dell'usufrutto uxorio nella misura stabilita dall'art. 542 comma 2 c.c., e nel procedere, peraltro con un procedimento anch'esso erroneo (quale quello consistente nel determinare il valore capitale dell'usufrutto "riservato", detraendolo poi da quello della ridetta quota), alla conseguene concorso di coniuge e figli rideterminazione, finalizzata all'accertamento della sussistenza ed entità della dedotta lesione, del concreto contenuto giuridico ed economico della quota stessa.concorso di coniuge e figli Il motivo non può però essere accolto che nei limiti delle censure con esso svolte e della statuizione impugnata e perciò nella parte in cui rimprovera ai giudici d'appello di non aver seguito, nella determinazione della quota di riserva di cui era stata denunziata la lesione, i criteri dettati dall'art. 542 comma 2 cod. civ., e, specificamente, di non aver considerato che detta quota, per la porzione non gravata (proporzionalmente) dell'usufrutto riservato al coniuge superstite, era rappresentata dalla piena proprietà di beni ereditari di corrispondente valore.concorso di coniuge e figli
Cassata sul punto la sentenza impugnata, spetterà al giudice del rinvio rinnovare l'indagine sull'entità e consistenza della quota di riserva spettante all'attuale ricorrente, uniformandosi ai criteri anzidetti.
Col secondo motivo si denunzia "violazione delle normative dettate dagli artt. 556 e 555 c.c.".concorso di coniuge e figli
La ricorrente, premesso che ai sensi dell'art. 556 cod. civ. la riunione fittizia all'asse ereditario dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione va effettuata al solo fine di determinare la porzione disponibile, e che ai sensi del precedente articolo la riduzione delle donazioni va effettuata sempre che il valore delle stesse ecceda la quota di cui il defunto poteva disporre (e nei limiti dell'eccedenza), assume che avrebbero errato i giudici d'appello nel dare "per componenti effettivi" dell'asse ereditario le donazioni ricevute in vita del padre da essa deducente (pari, con le contestate rivalutazioni, a complessive L. 10.018.350) e nel sottrarre le stesse, ancorché abbondantemente rientranti nella disponibile (pari a L. 35.504.413) dalla quota di riserva spettantele.concorso di coniuge e figli
Addebita altresì a quei giudici di avere del tutto omesso di prendere in esame le doglianze avanzate in ordine alla mancata indicazione del criterio adottato per la rivalutazione delle donazioni ed all'illegittima inclusione, tra le stesse, del corredo nuziale costituitole in dote.concorso di coniuge e figli
Anche questo motivo è solo parzialmente fondato.
Non lo è nella prima parte, poiché delle donazioni ricevute, in vita del padre, dall'attuale ricorrente, i giudici del merito hanno correttamente tenuto conto non come componenti del "relictum" ma, in via di riunione fittizia, esclusivamente per quella preventiva ricostruzione dell'intero patrimonio del de cuius che la legge, all'art. 556 c.c., considera come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e, di riflesso, per quella della quota di riserva.concorso di coniuge e figli
Priva di consistenza è pure la censura di violazione dell'art. 555 c.c.: i giudici del merito non hanno proceduto - ne', attese le conclusioni cui sono pervenuti circa la sussistenza della denunziata lesione della quota di riserva, avevano ragione di farlo - ad alcuna riduzione delle donazioni ricevute dall'attrice; hanno invece imputato alla quota a lei riservata, in corretta applicazione dell'art. 553 c.c., quanto ricevuto dal defunto in virtù di tali donazioni.concorso di coniuge e figli
Fondate sono invece le censure svolte nella seconda parte del motivo in esame.concorso di coniuge e figli
I giudici del gravame hanno del tutto omesso di prendere in esame le specifiche doglianze della appellante in ordine alla mancata indicazione, da parte dei primi giudici, dei parametri di riferimento dell'operata rivalutazione del "donatum", ed alla configurabilità come donazione, della costituzione in dote del corredo nuziale. A supplire a queste omissioni di esame (e di pronunzia) provvederà il giudice del rinvio.concorso di coniuge e figli
Col terzo motivo la ricorrente denunzia come contraddittoria ed errata la motivazione con cui la Corte di merito ha disatteso la richiesta di procedere alle operazioni divisionali conseguenti all'accertata lesione della quota di eredità riservata all'attrice ed al correlato suo "rientro", nella comunione ereditaria:concorso di coniuge e figli
contraddittoria, perché, dopo avere affermato che la volontà del testatore di evitare il sorgere di una comunione ereditaria non poteva "essere pretermessa da una non grave lesione della quota di legittima", i giudici di appello hanno ritenuto legittima e corretta l'attribuzione di beni determinati effettuata dai primi giudici in funzione di reintegrazione della quota riservata, prescindendo da qualsiasi valutazione della gravità o meno della lesione; errata, perché le operazioni divisionali di una comunione ereditaria ricostituitasi a seguito ed in dipendenza di un'accertata lesione della quota di riserva, devono effettuarsi necessariamente e non possono compiersi direttamente dal giudice.concorso di coniuge e figli
L'accoglimento, nei limiti dianzi precisati, dei primi due motivi del ricorso, comporta l'assorbimento di quello in esame. Le conclusioni cui il giudice del rinvio perverrà, all'esito della rinnovanda indagine di merito, circa la consistenza dell'asse ereditario, della quota disponibile e di quella di riserva, nonché in ordine alla misura della lesione di quest'ultima ed alla specie ed entità delle riduzioni (e correlate attribuzioni) da operare per reintegrarla, potranno infatti spiegare diretti riflessi sulla valutazione - anch'essa da rinnovare - che detto giudice dovrà fare della concreta possibilità di mantenere fermo, salve parziali e limitate correzioni, il disegno divisionale del testatore.concorso di coniuge e figli Col quarto motivo la ricorrente denuncia come "illegittima per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre che per insufficiente e contraddittoria motivazione, la statuizione con cui è stata disattesa, perché non proposta in prime cure, la domanda volta a conseguire la condanna degli attuali resistenti al "versamento dei frutti degli immobili assegnatile". Assume che simile domanda, doveva ritenersi priva di una sua autonomia sostanziale ed insita nell'azione di riduzione, spettando i frutti al concorso di coniuge e figli riservatario non già per un diritto di credito da accertare in giudizio, ma come estrinsecazione dello stesso diritto "che egli ha sui beni attribuitigli in supplemento".concorso di coniuge e figli Del resto, aggiunge, proprio a tutela di questo diritto ai frutti MOTIVI DELLA DECISIONE concorso di coniuge e figli
essa deducente aveva ripetutamente richiesto, in prime cure, il sequestro giudiziario dei beni ereditari.
Il motivo è infondato.concorso di coniuge e figli
L'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di eredità riservata all'attore, è un'azione avente contenuto patrimoniale e funzione correttiva del comportamento del de cuius lesivo di detta quota, al cui accoglimento, se attuato mediante la restituzione al legittimario di beni fruttiferi, segue quello della domanda di corresponsione dei frutti di detti beni (con effetto dalla data dell'atto introduttivo, ex art. 561 cpv. cod. civ.) solo se quest'ultima sia stata espressamente e ritualmente proposta.concorso di coniuge e figli
La relazione di accessorietà che intercorre tra le due domande, lascia infatti ferma la loro autonomia sul piano del diritto sostanziale come su quello processuale, escludendo la configurabilità di una logica, necessaria, e perciò implicita continenza della seconda nella prima.
Nè, attese le peculiari e specifiche finalità del sequestro giudiziario, simile rapporto potrebbe mai desumersi dal fatto che - come nella specie - l'attore in riduzione abbia richiesto (in corso di causa) l'adozione di detto provvedimento cautelare per i beni ereditari.concorso di coniuge e figli
La statuizione impugnata, informata ai sovraesposti principi, si sottrae perciò alle censure svolte col motivo in esame. Col quinto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, oltre che per insufficiente concorso di coniuge e figli motivazione", addebitando ai giudici di appello: a) di non aver tenuto conto delle "specifiche contestazioni" mosse dall'appellante alla valutazione dei beni della massa effettuata in primo grado dal C.T.U.; b) di aver ritenuto di esclusiva proprietà del fratello Vincenzo i buoni postali a lui intestati e rinvenuti nella cassetta di sicurezza del de cuius, ancorché la minore età dell'intestatario dei titoli, all'epoca della loro emissione, fosse circostanza idonea a dimostrare - salvo prova contraria - che si era trattato di una donazione fatta dal padre al figlio, donazione di cui, quindi, avrebbe dovuto tenersi conto nella ricostruzione della massa; c) di aver ritenuto di proprietà di entrambi i coniugi i restanti beni mobili rinvenuti in detta cassetta, sebbene contro la presunzione di comproprietà correlata alla cointestazione della cassetta militasse la circostanza che la vedova aveva rivendicato la proprietà esclusiva solo di alcuni di detti beni.concorso di coniuge e figli
Il motivo è privo di fondamento.concorso di coniuge e figli
Non è ammissibile, per l'assoluta sua genericità, la censura sub a).concorso di coniuge e figli
La ricorrente ha omesso di indicare specificamente le ragioni di critica alle valutazioni del C.T.U.) che assume essere rimaste obliterate ed il cui omesso esame avrebbe dato origine al denunziato vizio della motivazione.
Essendo la specificazione di tali ragioni una condizione necessaria per il controllo della sussistenza concorso di coniuge e figli dell'elemento della decisività dei punti che si assumono trascurati o insufficientemente valutati e dell'inadeguatezza della motivazione in rapporto ai punti medesimi, la censura in questione si risolve nel proporre una semplice revisione, inammissibile in sede di legittimità, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. Infondate sono le censure sub b) e sub c).concorso di coniuge e figli
Per quanto concerne la prima, va rilevato che la minore età, all'epoca della creazione di un titolo di credito (nella specie, buono postale), dello intestatario del medesimo, non è idonea a far sorgere alcuna presunzione, e tanto meno a provare, che colui (nella specie, il genitore) che, in rappresentanza del minore, abbia negoziato l'acquisto del titolo, abbia a tal fine utilizzato, agendo con spirito di liberalità, danaro proprio, e non mezzi economici provenienti da altre fonti (ad es. rendite di capitali, frutti di beni di proprietà del minore), o forniti, animo donandi, da soggetti diversi da esso rappresentante.concorso di coniuge e figli
Quanto alla seconda, deve osservarsi che la cointestazione di una cassetta di sicurezza a più persone (nella specie, ad entrambi i genitori della ricorrente), origina una presunzione iuris tantum di appartenenza alle stesse, in parti e quote eguali, di tutto quanto in essa contenuto.
La prova contraria fornita per alcuni dei beni custoditi nella cassetta (nella specie, quella della loro appartenenza esclusiva ad uno dei coniugi cointestatari della casetta), lascia ferma ed operante l'anzidetta presunzione nei riguardi di tutti gli altri beni.concorso di coniuge e figli
Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Palermo, si rimette la pronunzia sulle spese di questo procedimento.concorso di coniuge e figli
P.Q.M.concorso di coniuge e figli
La Corte: accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo: dichiara assorbito il terzo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa, anche per la pronunzia sulle spese di questo procedimento, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.concorso di coniuge e figli
Così deciso in Roma il 16-3-1992 concorso di coniuge e figli






Massima della Cassazione
DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI -

Art. 540, comma secondo, cod. civ. - Interpretazione - Comprensione dei diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - Esclusione - Attribuzione aggiuntiva - Incremento quantitativo - Configurabilità - Natura dell'attribuzione - Legato "ex lege" - Acquisto "ipso iure" - Necessità del ricorso all'azione di riduzione - Esclusione - Successione legittima - Diversità di regime.

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma secondo cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà(posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato "ex lege" in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto "ipso iure", ai sensi dell'art. 649 comma primo cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

 
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