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Collazione ed Imputazione

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa
ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai
coeredi donatari, devono essere stimati per il valore che avevano
all'epoca dell'apertura della successione e non gia' al momento
della divisione, perche' detti prelevamenti, pur costituendo una
delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le
operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della
collazione, il prevalente scopo di assicurare la parita' di
trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari



ANNO/NUMERO: 1990 2630


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Ecc. Dott. Rocco PAFUNDI Presidente
Dott. Vincenzo DI CIO' Rel. Consigliere
" Vittorio VOLPE "
" Raffaele MAROTTA "
" Gaetano GAROFALO Est. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
D'Alto Nicola, elett. dom. in Roma Via A. Traversari, 92 presso
l'avv. Antonio Villari che lo rapp. e dif. per delega a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
D'Alto Egidio, Pia e Santa-Concetta quest'ultima in proprio e quale
proc.re gen.le delle sorelle D'Alto Raffaella e Grazia (proc. gen.le
del consolato d'Italia di Rio de Janeiro); elett. dom. in Roma Via
della Giuliana 82 presso l'avv. Ebe Mele; rapp. e dif. dall'avv.
Michele Pinto per delega a margine del controricorso,
Controricorrenti
per l'annullamento della Sentenza C.A. Salerno del 12-12-85 -
13-1-86.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11-7-89 dal Cons. Gaetano Garofalo.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Lucio La Valva che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 10 dicembre 1977 Egidio, Irma, Pia (o
Giuseppa) e Santa Concetta D'Alto (quest'ultima inproprio ed in nome
e per conto delle sorelle Raffaella e Grazia) convennero il fratello
Nicola innanzi al tribunale di Sala Consilina, onde conseguire lo
scioglimento della comunione ereditaria riguardante i beni relitti
dai comuni loro genitori, previa collazione delle donazioni.
Il convenuto non si oppose, dichiarando di voler conferire,
mediante imputazione del corrispondente valore, l'immobile donatogli
dal padre.
2. Nel corso del giudizio gli attori dichiararono di voler
rimanere in comunione tra loro e chiesero che fosse enucleata la
quota spettante al convenuto. Questi si oppose a tale richiesta,
ritenendola inammissibile.
3. Il tribunale accolse per quanto di ragione la domanda;
dichiaro' competere al convenuto, quanto alla successione paterna,
l'immobile donatogli ed un conguaglio in danaro e, quanto a quella
materna, una porzione di altro l'immobile sito in Teggiano, alla via
Matteotti, ed altro conguaglio in danaro; pose a carico degli altri
condividenti i suddetti conguagli e rigetto' la domanda di
rendiconto.
4. Propose appello Nicola D'Alto.
La corte d'appello di Salerno, con sentenza del 12 dicembre 1985,
determino' in L. 2.183.445 la somma dovuta all'appellante a titolo di
conguagli e confermo' nel resto l'impugnata sentenza.
Osservo', tra l'altro: a) che, in vista dell'individuabilita' dei
beni e della conseguente impossibilita' del sorteggio, legittima era
la richiesta degli attori di rimanere in comunione tra loro con il
contestuale stralcio della quota spettante al convenuto; e che la
richiesta stessa non ledeva gli interessi di quest'ultimo ne' poteva
essere considerata una domanda nuova, posto che quanto richiesto
costituiva semplicemente una modalita' di realizzazione della
divisione, in conformita' dell'art. 720 c.c., e lo scioglimento della
comunione costituiva appunto il petitum sostanziale dell'atto di
citazione; b) che quanto al bene donato, nel procedere alla
collazione, si doveva aver riguardo al valore dell'immobile al tempo
dell'apertura della successione e che anche i prelevamenti andavano
effettuati secondo i valori correnti alla stessa epoca - al fine di
assicurare parita' di trattamento tra eredi donatori e non donatori
-; e che, esaurita siffatta fase preliminare, il progetto di
divisione dei beni residui doveva tener conto del valore acquisito
dagli stessi al tempo della decisione; c) che, in tale ottica, il
conguaglio spettante allo appellante, determinato al tempo
dell'apertura della successione, doveva essere perequato alla stregua
degli indici Istat; d) che per il resto dovevano essere recepiti i
valori accertati dal consulente tecnico di ufficio, e che ogni altra
doglianza dell'appellante in ordine a tali valutazioni non aveva
trovato riscontro nelle risultanze probatorie.
5. Ha proposto ricorso per cassazione Nicola D'Alto, sulla base di
cinque censure.
Gli altri condividenti hanno resistito con controricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli
artt. 720 e 1387 e segg. c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c., deducendo che l'attrice Santa Concetta D'Alto aveva agito in
giudizio quale procuratrice delle sorelle Raffaela e Grazia le quali
avevano conferito il potere di chiedere la divisione ma n on quello
di ottenere lo stralcio della quota spettante al condividente Nicola
o l'attribuzione di quote congiunte agli attori; erroneamente il
giudice del merito aveva ritenuto che dette facolta' fossero comprese
in quelle conferite dalle due mandanti.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 720 e 729 c.c., 183 e 184 c.p.c., in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice, deducendo che
erroneamente la corte di appello non aveva ritenuto nuova la domanda
volta a conseguire lo stralcio della quota di esso ricorrente.
Le due censure, strettamente connesse ed interdipendenti, devono
essere esaminate congiuntamente.
Esse non sono fondate.
La prima di esse e' stata proposta per la prima volta in sede di
legittimita'; a parte cio', ritiene questa corte corretto il rilievo
del giudice del merito,, il quale ha osservato che l'art. 729 citato
dispone che la assegnazione delle porzioni di un bene debba avvenire
mediante estrazione a sorte nelle ipotesi di lotti equivalenti
(stabiliti in rapporto all'eguaglianza delle quote dei condividenti),
posto che tale situazione rende possibile la suddetta modalita' di
attribuzione; che la norma postula sia la eguaglianza delle quote sia
la divisibilita' dei beni, con la conseguenza che il criterio del
sorteggio non e' invocabile in presenza di beni non comodamente
divisibili; che in quest'ultima ipotesi la norma applicabile e'
quella di cui all'art. 720 c.c., per la quale, se nell'eredita' siano
compresi beni appunto non divisibili e la divisione dell'intera massa
non possa avvenire senza il loro frazionamento, essi devono
preferibilmente essere compresi per intero, con addebito
dell'eventuale eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi
diritto alla quota maggiore, od anche nelle porzioni di piu' coeredi,
se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione; e che se
nessuno dei coeredi sia a tanto disposto, si fa luogo alla vendita
all'incanto; che pertanto nella specie, esclusa la comoda
divisibilita' dei beni e ritenuta l'eguaglianza delle quote,
l'alternativa era solo quella di attribuire i beni a piu' coeredi che
ne avessero fatta congiuntamente richiesta; che in particolare il
tribunale aveva ritenuto che il maggior cespite compreso nell'asse di
Angela Sanseverino, cioe' la meta' del fabbricato sito in Teggiano,
alla via Matteotti, non fosse comodamente divisibile e ne aveva
compiutamente indicato le ragioni aggiungendo che neppure il
fabbricato nel suo complesso era suscettibile di frazionamento in
sete quote e cio' in relazione sia alla fisica consistenza del
cespite che alla conservazione del suo intrinseco valore economico;
che senza il frazionamento delle meta' del fabbricato non poteva
effettuarsi il frazionamento in sette quote dell'eredita' della
Sanseverino, tenuto conto che soltanto altri due immobili (oltre al
giardino annesso al fabbricato) facevano parte della eredita' materna
(e cioe' un vano rurale e meta' del fondo c.d. Bucana); che in tale
situazione poteva affermarsi che sussistessero i presupposti (quote
uguali e non comoda divisibilita' dei beni) per l'applicazione
dell'art. 720 c.c., con la conseguenza che il richiamo all'art. 729
dello stesso codice era del tutto inconferente; che, sussistendo i
suddetti presupposti, legittima era stata ritenuta la richiesta
congiunta, avanzata in primo grado dagli appellati, i quali, in
presenza della non comoda divisibilita' dei beni, ritualmente avevano
richiesto lo stralcio della quota spettante a Nicola D'Alto,
intendendo essi, per il resto, rimanere in comunione; che trattavasi
di una istanza di attribuzione non integrale che certamente tuttavia
non ledeva gli interessi del condividente Nicola D'Alto; che
l'istanza di attribuzione, legittimata dalla accertata non
divisibilita' dei beni ereditari, integrava l'esercizio di un diritto
gia' rientrante nel contenuto del rapporto dedotto in giudizio e
pertanto con costituiva una domanda nuova bensi' semplicemente una
lecita eccezione (rispetto all'istanza alternativa della controparte
di vendita all'incanto dei beni), come tale proponibile anche in
appello e non abbisognevole di accettazione della stessa controparte;
che in definitiva detta istanza era una mera modalita' di
realizzazione della divisione e, processualmente, una specificazione
della domanda, come tale non richiedente uno specifico mandato,
inerendo al petitum sostanziale del giudizio divisorio ed essendo
rivolta a porre fine allo stato di comunione ereditaria.
2. Con la terza censura il ricorrente denuncia violazione
dell'art. 766 e falsa applicazione degli artt. 724 e segg. c.c., in
relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonche' contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata, deducendo che, procedutosi alla
valutazione del bene donato, al tempo dell'apertura della
successione, doveva tenersi conto del valore degli altri beni da
dividere al tempo della divisione e non dell'apertura della
successione - senza all'uopo far riferimento ai prelevamenti
richiamati dalla corte di appello -. Sul punto la stessa corte aveva
violato l'ordinanza del giudice istruttore (la quale aveva disposto
che la valutazione dei beni residui avvenisse all'attualita') e
la'rt. 766 c.c., per il quale la stima dei beni va fatta con
riferimento ai valori correnti al tempo della divisione.
La censura non e' fondata.
Va premesso che le ordinanze istruttorie non possono influire
sulla decisione finale, che compete al collegio e non
all'istruttore; e che il riferimento ai prelevamenti, in ipotesi di
collazione di donazioni, discende dalla legge (art. 725 c.c.) e la
stessa e' stata bene applicata dalla corte territoriale.
Posto che la collazione era avvenuta per imputazione (cioe' non
con il conferimento in natura del bene donato) gli altri coeredi
avevano diritto di prelevare dalla massa beni in proporzione delle
rispettive quote al fine di realizzare una situazione di parita' tra
coeredi donatori e coeredi non donatari. La giurisprudenza ha
rilevato che la collazione ereditaria costituisce, in ambo le forme
previste dalla legge (conferimento del bene in natura oppure per
imputazione) un mezzo giuridico volto alla formazione della massa
ereditaria da dividere al fine che, nei reciproci rapporti tra i
coeredi condividenti, siano assicurati equilibrio e parita' di
trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le
rispettive quote e da garantire a ciascun condividente la
possibilita' di conseguire una quantita' di beni proporzionata alla
rispettiva quota. La differenza tra i due tipi di collazione sta nel
fatto che mentre quella in natura si realizza in un'unica operazione
(la quale comporta un effettivo incremento dei beni in comunione, e
da dividere) quell'altra per imputazione viene attuata in due fasi, e
cioe' dapprima con l'addebito del valore del bene donato (a carico
della quota spettante all'erede donatario) e poi con il prelevamento
ex art. 725 citato di una corrispondente quantita' di beni da parte
degli eredi non donatari, in guisa che soltanto nella collazione per
imputazione (e non anche in quella natura) i beni gia' oggetto di
donazione rimangono di proprieta' del coerede donatario, il quale li
puo' trattenere in forza della pregressa donazione, versando alla
massa solo l'equivalente pecuniario.
I beni che i coeredi diversi dal donatario possono prelevare dalla
massa ereditaria, per effetto della collazione per imputazione da
parte del donatario, devono essere stimati in ragione del valore che
essi avevano al tempo dell'apertura della successione - e non gia' al
tempo della divisione - perche' detti prelevamenti, pur costituendo
una delle fasi attraverso le quali si perviene allo scioglimento
della comunione, non possono identificarsi con le operazioni
divisionali stricto sensu e sono rispetto alle stesse meramente
prodromici, avendo essi, al pari della collazione, lo scopo di
assicurare parita' di trattamento tra coeredi donatori e coeredi non
donatori.
Ben vero parte della dottrina evidenzia in contrario, come ricorda
il ricorrente, che i beni da prelevare andrebbero stimati secondo il
valore da essi conseguito al tempo della divisione (e non
dell'apertura della successione) sia perche' quest'ultimo momento e'
stato prescelto ex art. 747 solo per la determinazione del valore dei
beni donati e sia perche' la regola generale sarebbe quella di
procedere alla valutazione all'attualita', cioe' con riguardo al
tempo in cui vengono svolte le operazioni di stima ed attuate quelle
di scioglimento della comunione, mentre ogni altro criterio temporale
rappresenterebbe una eccezione alla regola suddetta e, come tale, non
invocabile fuori dei casi espressamente considerati: senonche' il
rilevato carattere prodromico dei conferimenti non consente di
includere le relative operazioni in quelle divisionali in senso
stretto, si' che in definitiva non sono ad essi applicabili le norme
che regolano lo svolgimento di queste ultime; e solo in riferimento a
queste, una volta espletate le operazioni preliminari, saranno
determinati i valori dei cespiti al tempo del concreto scioglimento
della comunione (in tali sensi, ex plurimis, sentenza 4.8.82 n. 4381;
e, prima, 28.6.76 n. 2453; 6.3.62 n. 452; 17.10.61 n. 2184; 6.5.59 n.
1330). Il fatto, poi, che l'art. 747 cit. stabilisca che
l'imputazione per collazione si faccia avuto riguardo al valore del
donatum al tempo dell'apertura della successione non esclude che
detto criterio possa applicarsi anche al relictum. Infine l'art. 766
c.c. si palesa inconferentemente invocato dal ricorrente, limitandosi
detta norma ad apprestare un particolare criterio utilizzabile in
tema di rescindibilita' della divisione per lesione oltre il quarto.
3. Con la quarta e la quinta censura (da trattare congiuntamente
perche' connesse ed interdipendenti) il ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 720, 726, 727, 629 e
segg. c.c. e 61 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello
stesso codice, deducendo che la corte di appello aveva recepito
acriticamente le conclusioni del consulente tecnico di ufficio,
malgrado queste fossero state inficiate da errori ed omissioni; ed
aveva per contro negletto le censure del consulente tecnico di parte,
specie in ordine al tempo delle valutazioni, che doveva essere quello
della divisione (supra), ad eccezione di quanto riguardava la
collazione del ben e donato, da calcolarsi al tempo dell'apertura
della successione.
Le censure non sono fondate, avendo la corte di appello nel
MOTIVI DELLA DECISIONE
confutare i motivi di gravame, dato ampiamente conto della decisione
adottata ed analiticamente esaminato le censure mosse all'operato del
consulente di ufficio, pervenendo motivatamente alla conclusione che
le censure stesse fossero infondate in fatto ed in diritto. Le
stesse, peraltro, attengono anche alla valutazione dei fatti,
demandata istituzionalmente al giudice del merito, si' che il
giudizio espresso sul punto da detto giudice non e' suscettibile di
essere rivisto in questa sede. Va peraltro rilevato che il giudice e'
libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi
probatori che ritiene maggiormente qualificanti, senza necessita' di
prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare tute
le argomentazioni addotte dalle parti, essendo invece sufficiente,
perche' egli assolva compiutamente all'obbligo della motivazione, che
egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e la
relativa decisione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti
gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non
menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata; e pertanto
i vizi di motivazione che legittimano il sindacato della corte di
cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non possono
consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle
prove contenuto nella sentenza impugnata rispetto a quello preteso
dalla parte.
4. Consegue che il ricorso, cosi' come proposto, deve essere
rigettato.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del soccombente e
liquidate in complessive L. 1.225.100, in esse comprese L. 1.200.000
per onorari.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio, liquidate in complessive L. 1.255.100, in esse comprese L.
1.200.000 per onorari.
Cosi' deciso in Roma, il giorno 11 luglio 1989.

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