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Beneficio d'inventario

La legittimazione a richiedere i'inventario dei beni del defunto ex
art. 769 cod. proc. civ., conseguente all'accettazione beneficiata
dell'eredita', spetta alle persone che hanno diritto alla rimozione
dei sigilli ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ. anche quando
l'apposizione dei sigilli, misura di natura tipicamente cautelare e
che puo' quindi anche mancare, non sia stata in concreto disposta.


Sentenza n. 10446 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONABO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
........, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO F. MARZI, che la difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;beneficio d'inventario
- ricorrente -
contro
.........;beneficio d'inventario

- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 19543/99 proposto da:
............, elettivamente
domiciliati in ROMA LGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che li difende unitamente agli avvocati ENNIO ANTONUCCI, LUIGINO M MARTELLATO, giusta delega in atti;beneficio d'inventario

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
............;
- intimata -
avverso il decreto n. R.G.674/99 del Tribunale di ......, depositato il 31/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;beneficio d'inventario

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Massimo MARZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;beneficio d'inventario
udito l'Avvocato Antonio APPELLA, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;beneficio d'inventario
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MIARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. beneficio d'inventario SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di ....., decidendo sul reclamo proposto da ........avverso il decreto in data 20 maggio 1999 del Pretore del luogo, che, in accoglimento dell'istanza avanzata da ......, i quali dichiaravano di avere accettata con beneficio d'inventario la eredità relitta dal loro genitore, ......, dispose l'inventario dei beni ereditari designando, all'uopo, il Notaio A. ....., con decreto reso in data 30 luglio 1999 ha rigettato il reclamo.
Osserva il Tribunale che la reclamante non ha interesse ad impugnare il provvedimento pretorile per pretesa insussistenza del presupposto della valida accettazione dell'eredità e, comunque. per decadenza dal beneficio di inventario, perché il provvedimento fu emesso ad istanza di persone legittimate, in quanto aventi diritto alla rimozione dei sigilli, e non contiene alcun accertamento in ordine al supposto diritto dei chiamati di accettare l'eredità con beneficio d'inventario, poiché l'autorizzazione alla redazione dell'inventario non è condizionata al previo accertamento di tale diritto.beneficio d'inventario
La decadenza dal beneficio d'inventario, rileva il Tribunale, potrà eventualmente essere fatta valere in sede contenziosa, con l'esperimento dei rimedi apprestati dalla legge.beneficio d'inventario
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., la ......, affidandosi ad un unico motivo. ......resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su tre motivi.
V'è memoria difensiva per la ricorrente.beneficio d'inventario
All'odierna udienza i due ricorsà sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ..beneficio d'inventario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente principale censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 769 e 227 cod. proc. civ., 484 e sgg. cod. civ. nonché per assoluta mancanza di motivazione, adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di inquadrare il caso in esame nelle ipotesi di accettazione con beneficio d'inventario disciplinate dagli artt. 769 e sgg. cod. proc. civ., che presuppongono l'avvenuta apposizione di sigilli, poiché nella specie non si era verificata tale condizione.beneficio d'inventario
Ad avviso della ricorrente, il caso doveva essere regolato ai sensi dell'art. 277 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni concernenti lo inventario si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge, con la conseguenza che la richiesta di autorizzazione all'inventario doveva esser valutata, non già con riferimento all'avvenuta apposizione dei sigilli, bensì con riferimento all'avere gli istanti accettata l'eredità con beneficio d'inventario.beneficio d'inventario
Ciò premesso, la ricorrente sostiene che fosse sicuramente suo interesse interloquire al fine di verificare, soprattutto in presenza di una richiesta accompagnata dall'indicazione di un notaio di fiducia degli istanti, se sussistesse il presupposto di una valida accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, indispensabile per l'ammissibilità dell'istanza ex artt. 769 e 777 cod.beneficio d'inventario proc. civ., ed, in caso positivo, se fossero state rispettate le prescrizioni ed i termini di cui all'art. 484 cod. civ..beneficio d'inventario Senonché, il Tribunale ha omesso tale verifica e la relativa motivazione, avendo solo rilevato che l'istanza di autorizzazione all'inventario era stata presentata da persone che avevano diritto alla rimozione dei sigilli, senza considerare che si può avere diritto alla rimozione dei sigilli solo in presenza di precedente apposizione dei sigilli, non già perché si ha generico diritto alla successione, e che, in assenza di apposizione dei sigilli, si può instare ex art. 769 e sgg. cod. proc. civ. solo in ipotesi di inventario ordinato, ex art. 777 cod. proc. civ., dalla legge.beneficio d'inventario
I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso principale, osservando che il provvedimento di autorizzazione all'inventario non ha carattere di decisorietà su diritti, non disponendo in ordine alla sussistenza o meno del beneficio d'inventario e trattandosi di tipico provvedimento di volontaria giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile.beneficio d'inventario
Costituisce in giurisprudenza jus recept il principio, secondo cui, perché il provvedimento conclusivo del procedimento camerale assuma, pur non avendone la forma, natura sostanziale di sentenza e possa essere impugnato col ricorso straordinario per cassazione, devono concorrere i due requisiti della decisorietà e della irreversibilità del provvedimento.beneficio d'inventario
Entrambi tali caratteri fanno difetto nel decreto autorizzativo dell'inventario pronunciato ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ.. beneficio d'inventario Come ritenuto in dottrina, tale provvedimento, come tutti i provvedimentì assunti in sede di volontaria giurisdizione, è sempre modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che l'ha emesso e, conseguentemente, è privo di attitudine al giudicato. Quanto al carattere della decisorietà, va, in primo luogo, osservato che il provvedimento autorizzativo in questione è emesso in esito a procedimento unilaterale, vale a dire procedimento nel quale alla parte che propone l'istanza - quasi sempre di nomina o di autorizzazione, come nel caso in esame - non si contrappongono altre parti private.beneficio d'inventario
È noto che in tali procedimenti non sorgono, di regola, problemi di diritti soggettivi, limitandosi, il giudice, a verificare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il provvedimento di nomina o di autorizzazione richiesto, che sovente assume la forma del provvedimento de plano ed è privo di motivazione.beneficio d'inventario
A tale regola non sfugge il provvedimento in esame, che, ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., viene emesso in esito a procedimento del quale è parte il solo istante ed è volto all'ottenimento dell'autorizzazione ad esigere l'inventario dei beni caduti in successione, inventario necessario ad integrare l'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. beneficio d'inventario A tal fine il giudice deve solo verificare la legittimazione dell'istante, che, come prevede l'art. 769 cod. proc. civ., coincide con l'annoverabilità dell'istante nelle categorie di persone che, ai sensi dell'art. 763 cod. proc. civ., hanno diritto alla rimozione dei sigilli.beneficio d'inventario
Nessun'altra indagine è richiesta dalla legge, sicché, come correttamente ha ritenuto il Tribunale, ogni questione relativa alla validità dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (ovviamente, se la dichiarazione di accettazione con tale modalità abbia preceduto la istanza di autorizzazione all'inventario, atteso che, come previsto dall'art. 484 cod. civ., lo inventario può anche precedere la dichiarazione di accettazione) od alla decadenza dal beneficio di inventario è sottratta alla verifica del giudice, senza che, tuttavia, ciò si risolva in pericolo di pregiudizio per eventuali controinterrati. beneficio d'inventario Costoro, invero, potranno tutelare i propri diritti, facendo ricorso ai rimedi tipici e codificati che il giudice a quo ha correttamente elencato nel provvedimento impugnato (accertamento della decadenza dal beneficio d'inventario in sede contenziosa da parte di eredi e legatari, dichiarazione di taluno dei creditori, ai sensi dell'art. 779, co. 4^, cod. proc. civ., di voler far valere la decadenza; contestazione, da parte dell'erede, delle condizioni previste dall'art. 509 cod. civ., con la conseguente rimessione delle parti davanti al giudice competente) o chiedendo la disapplicazione del provvedimento autorizzativo nel corso del giudizio, nel quale comunque venga in rilievo il loro interesse a contestare la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario od i suoi effetti.beneficio d'inventario
A diverso avviso in ordine alla decisorietà del provvedimento impugnato non può indurre il precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Cass., 8 maggio 1979, n. 2627), trattandosi di decisione attinente ad un caso (impugnazione di ordinanza concessiva di ulteriore termine per la compilazione dell'inventario) in cui questa Suprema Corte ritenne che venisse in rilievo, da una parte, la capacità a succedere della parte che aveva accettata l'eredità col beneficio d'inventario e, dall'altra e conseguentemente, la possibilità, per i ricorrenti, di acquistare la qualità di eredi.beneficio d'inventario. In quel caso, il provvedimento aveva natura decisoria, attenendo agli effetti dell'eventuale perdita del beneficio d'inventario.beneficio d'inventario. Nè può seguirsi la tesi della ricorrente, secondo cui nella specie, essendo mancata la apposizione dei sigilli, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il compito del Pretore si esaurisse nella verifica dell'appartenenza degli istanti ad una delle categorie di soggetti aventi diritto alla rimozione dei sigilli, essendo, invece, necessario accertare se ricorressero i presupposti per farsi luogo all'inventario in una delle ipotesi in cui l'inventario è previsto dalla legge (art. 777 cod. proc. civ.).beneficio d'inventario.
La tesi si fonda sull'erroneo presupposto che l'inventario debba essere necessariamente preceduto dall'apposizione dei sigilli, essendo, invece, evidente che tale misura, tipicamente cautelare, può mancare, senza, tuttavia, che, in tal caso, la legittimazione a richiedere l'autorizzazione ad esigere l'inventario muti, poiché anche in questo caso l'istanza potrà esser proposta solo da uno dei soggetti che astrattamente avrebbero avuto diritto alla rimozione dei sigilli, se tale misura cautelare fosse stata adottata, peraltro, evidente che, a seguire l'assunto della ricorrente, si perverrebbe erroneamente a configurare un secondo genus di inventario conseguente ad accettazione beneficiata (uno, previsto dall'art. 769 cod. proc. civ. che dovrebbe essere necessariamente preceduto dall'apposizione dei sigilli, l'altro, previsto dall'art. 777 cod. proc. civ., non preceduto dall'esecuzione di tale misura)beneficio d'inventario, laddove, invece, risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 777 cod. proc. civ., richiamata dalla ricorrente, è tipica norma di chiusura, che si riferisce alle altre varie ipotesi di inventario previste dalla legge per estendere ad esse le norme dettate dall'art. 769 e sgg. cod. proc. civ. per disciplinare l'unica ipotesi di inventario conseguente ad accettazione beneficiata dell'eredità.
Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale, che è stato proposto in via condizionata.
Secondo l'ordinario criterio, la ricorrente principale va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessive euro 1.750,00, di cui euro 1.550,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002




ANNO/NUMERO 2002 10446





REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 16867/1999
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONABO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERRAZZUTO FRANCINE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G FERRARI
35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO F. MARZI, che la difende
unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PERTILE ROLANDO, PERTILE MARICA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 19543/99 proposto da:
PERTILE MARICA, PERTILE ROLANDO, elettivamente
domiciliati in ROMA LGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO APPELLA, che li difende unitamente agli
avvocati ENNIO ANTONUCCI, LUIGINO M MARTELLATO, giusta delega in
atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonche' contro
FERRAZZUTO FRANCINE;
- intimata -
avverso il decreto n. R.G.674/99 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA,
depositato il 31/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi,
separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Massimo MARZI, difensore del ricorrente che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Antonio APPELLA, difensore dei controricorrenti e
ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo MIARINELLI che ha concluso per l'inammissibilita' o in
subordine il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilita'
l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bassano del Grappa, decidendo sul reclamo
proposto da Francine Ferrazzuto avverso il decreto in data 20 maggio
1999 del Pretore del luogo, che, in accoglimento dell'istanza
avanzata da Marica e Rolando Pertile, i quali dichiaravano di avere
accettata con beneficio d'inventario la eredita' relitta dal loro
genitore, Antonio Pertile, dispose l'inventario dei beni ereditari
designando, all'uopo, il Notaio A. Antoniucci, con decreto reso in
data 30 luglio 1999 ha rigettato il reclamo.
Osserva il Tribunale che la reclamante non ha interesse ad
impugnare il provvedimento pretorile per pretesa insussistenza del
presupposto della valida accettazione dell'eredita' e, comunque. per
decadenza dal beneficio di inventario, perche' il provvedimento fu
emesso ad istanza di persone legittimate, in quanto aventi diritto
alla rimozione dei sigilli, e non contiene alcun accertamento in
ordine al supposto diritto dei chiamati di accettare l'eredita' con
beneficio d'inventario, poiche' l'autorizzazione alla redazione
dell'inventario non e' condizionata al previo accertamento di tale
diritto.
La decadenza dal beneficio d'inventario, rileva il Tribunale,
potra' eventualmente essere fatta valere in sede contenziosa, con
l'esperimento dei rimedi apprestati dalla legge.
Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso ai sensi
dell'art. 111 Cost., la Ferrazzuto, affidandosi ad un unico motivo.
Marica e Rolando Pertile resistono con controricorso,
proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, fondato
su tre motivi.
V'e' memoria difensiva per la ricorrente.
All'odierna udienza i due ricorsa' sono stati riuniti ai sensi
dell'art. 335 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente principale censura il
provvedimento impugnato per violazione degli artt. 769 e 227 cod.
proc. civ., 484 e sgg. cod. civ. nonche' per assoluta mancanza di
motivazione, adducendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di
inquadrare il caso in esame nelle ipotesi di accettazione con
beneficio d'inventario disciplinate dagli artt. 769 e sgg. cod. proc.
civ., che presuppongono l'avvenuta apposizione di sigilli, poiche'
nella specie non si era verificata tale condizione.
Ad avviso della ricorrente, il caso doveva essere regolato ai
sensi dell'art. 277 cod. proc. civ., secondo cui le disposizioni
concernenti lo inventario si applicano ad ogni inventario ordinato
dalla legge, con la conseguenza che la richiesta di autorizzazione
all'inventario doveva esser valutata, non gia' con riferimento
all'avvenuta apposizione dei sigilli, bensi' con riferimento
all'avere gli istanti accettata l'eredita' con beneficio
d'inventario.
Cio' premesso, la ricorrente sostiene che fosse sicuramente suo
interesse interloquire al fine di verificare, soprattutto in presenza
di una richiesta accompagnata dall'indicazione di un notaio di
fiducia degli istanti, se sussistesse il presupposto di una valida
accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario, indispensabile
per l'ammissibilita' dell'istanza ex artt. 769 e 777 cod. proc. civ.,
ed, in caso positivo, se fossero state rispettate le prescrizioni ed
i termini di cui all'art. 484 cod. civ.. Senonche', il Tribunale ha
omesso tale verifica e la relativa motivazione, avendo solo rilevato
che l'istanza di autorizzazione all'inventario era stata presentata
da persone che avevano diritto alla rimozione dei sigilli, senza
considerare che si puo' avere diritto alla rimozione dei sigilli solo
in presenza di precedente apposizione dei sigilli, non gia' perche'
si ha generico diritto alla successione, e che, in assenza di
apposizione dei sigilli, si puo' instare ex art. 769 e sgg. cod.
proc. civ. solo in ipotesi di inventario ordinato, ex art. 777 cod.
proc. civ., dalla legge.
I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente,
l'inammissibilita' del ricorso principale, osservando che il
provvedimento di autorizzazione all'inventario non ha carattere di
decisorieta' su diritti, non disponendo in ordine alla sussistenza o
meno del beneficio d'inventario e trattandosi di tipico provvedimento
di volontaria giurisdizione.
Il ricorso e' inammissibile.
Costituisce in giurisprudenza jus recept il principio, secondo
cui, perche' il provvedimento conclusivo del procedimento camerale
assuma, pur non avendone la forma, natura sostanziale di sentenza e
possa essere impugnato col ricorso straordinario per cassazione,
devono concorrere i due requisiti della decisorieta' e della
irreversibilita' del provvedimento.
Entrambi tali caratteri fanno difetto nel decreto autorizzativo
dell'inventario pronunciato ai sensi dell'art. 769 cod. proc. civ..
Come ritenuto in dottrina, tale provvedimento, come tutti i
provvedimenti' assunti in sede di volontaria giurisdizione, e' sempre
modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che l'ha
emesso e, conseguentemente, e' privo di attitudine al giudicato.
Quanto al carattere della decisorieta', va, in primo luogo,
osservato che il provvedimento autorizzativo in questione e' emesso
in esito a procedimento unilaterale, vale a dire procedimento nel
quale alla parte che propone l'istanza - quasi sempre di nomina o di
autorizzazione, come nel caso in esame - non si contrappongono altre
parti private.
E' noto che in tali procedimenti non sorgono, di regola,
problemi di diritti soggettivi, limitandosi, il giudice, a verificare
l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il
provvedimento di nomina o di autorizzazione richiesto, che sovente
assume la forma del provvedimento de plano ed e' privo di
motivazione.
A tale regola non sfugge il provvedimento in esame, che, ai
sensi dell'art. 769 cod. proc. civ., viene emesso in esito a
procedimento del quale e' parte il solo istante ed e' volto
all'ottenimento dell'autorizzazione ad esigere l'inventario dei beni
caduti in successione, inventario necessario ad integrare l'avvenuta
accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario.
A tal fine il giudice deve solo verificare la legittimazione
dell'istante, che, come prevede l'art. 769 cod. proc. civ., coincide
con l'annoverabilita' dell'istante nelle categorie di persone che, ai
sensi dell'art. 763 cod. proc. civ., hanno diritto alla rimozione dei
sigilli.
Nessun'altra indagine e' richiesta dalla legge, sicche', come
correttamente ha ritenuto il Tribunale, ogni questione relativa alla
validita' dell'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario
(ovviamente, se la dichiarazione di accettazione con tale modalita'
abbia preceduto la istanza di autorizzazione all'inventario, atteso
che, come previsto dall'art. 484 cod. civ., lo inventario puo' anche
precedere la dichiarazione di accettazione) od alla decadenza dal
beneficio di inventario e' sottratta alla verifica del giudice, senza
che, tuttavia, cio' si risolva in pericolo di pregiudizio per
eventuali controinterrati. Costoro, invero, potranno tutelare i
propri diritti, facendo ricorso ai rimedi tipici e codificati che il
giudice a quo ha correttamente elencato nel provvedimento impugnato
(accertamento della decadenza dal beneficio d'inventario in sede
contenziosa da parte di eredi e legatari, dichiarazione di taluno dei
creditori, ai sensi dell'art. 779, co. 4^, cod. proc. civ., di voler
far valere la decadenza; contestazione, da parte dell'erede, delle
condizioni previste dall'art. 509 cod. civ., con la conseguente
rimessione delle parti davanti al giudice competente) o chiedendo la
disapplicazione del provvedimento autorizzativo nel corso del
giudizio, nel quale comunque venga in rilievo il loro interesse a
contestare la validita' dell'accettazione con beneficio d'inventario
od i suoi effetti.
A diverso avviso in ordine alla decisorieta' del provvedimento
impugnato non puo' indurre il precedente giurisprudenziale richiamato
dalla ricorrente (Cass., 8 maggio 1979, n. 2627), trattandosi di
decisione attinente ad un caso (impugnazione di ordinanza concessiva
di ulteriore termine per la compilazione dell'inventario) in cui
questa Suprema Corte ritenne che venisse in rilievo, da una parte, la
capacita' a succedere della parte che aveva accettata l'eredita' col
beneficio d'inventario e, dall'altra e conseguentemente, la
possibilita', per i ricorrenti, di acquistare la qualita' di eredi.
In quel caso, il provvedimento aveva natura decisoria, attenendo agli
effetti dell'eventuale perdita del beneficio d'inventario.
Ne' puo' seguirsi la tesi della ricorrente, secondo cui nella
specie, essendo mancata la apposizione dei sigilli, erroneamente il
Tribunale avrebbe ritenuto che il compito del Pretore si esaurisse
nella verifica dell'appartenenza degli istanti ad una delle categorie
di soggetti aventi diritto alla rimozione dei sigilli, essendo,
invece, necessario accertare se ricorressero i presupposti per farsi
luogo all'inventario in una delle ipotesi in cui l'inventario e'
previsto dalla legge (art. 777 cod. proc. civ.).
La tesi si fonda sull'erroneo presupposto che l'inventario debba
essere necessariamente preceduto dall'apposizione dei sigilli,
essendo, invece, evidente che tale misura, tipicamente cautelare,
puo' mancare, senza, tuttavia, che, in tal caso, la legittimazione a
richiedere l'autorizzazione ad esigere l'inventario muti, poiche'
anche in questo caso l'istanza potra' esser proposta solo da uno dei
soggetti che astrattamente avrebbero avuto diritto alla rimozione dei
sigilli, se tale misura cautelare fosse stata adottata, peraltro,
evidente che, a seguire l'assunto della ricorrente, si perverrebbe
erroneamente a configurare un secondo genus di inventario conseguente
ad accettazione beneficiata (uno, previsto dall'art. 769 cod. proc.
civ. che dovrebbe essere necessariamente preceduto dall'apposizione
dei sigilli, l'altro, previsto dall'art. 777 cod. proc. civ., non
preceduto dall'esecuzione di tale misura), laddove, invece, risulta
evidente che la disposizione di cui all'art. 777 cod. proc. civ.,
richiamata dalla ricorrente, e' tipica norma di chiusura, che si
riferisce alle altre varie ipotesi di inventario previste dalla legge
per estendere ad esse le norme dettate dall'art. 769 e sgg. cod.
proc. civ. per disciplinare l'unica ipotesi di inventario conseguente
ad accettazione beneficiata dell'eredita'.
Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato
inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale,
che e' stato proposto in via condizionata.
Secondo l'ordinario criterio, la ricorrente principale va
condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di
legittimita', liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara
assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a
rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che
liquida in complessive euro 1.750,00, di cui euro 1.550,00 per
onorari.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
Seconda Civile, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 lugli
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