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Successione
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Successioni legittime
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Azione contro i donatari

Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l`escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell`ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (c.c.2652, n. 8).
L`azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l`ordine di data delle alienazioni, cominciando dall`ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (c.c.1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall`obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l`equivalente in danaro.

Massima della Cassazione
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONTRO GLI AVENTI CAUSA DEI DONATARI - RESTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DONATE - LIBERAZIONE DAL RELATIVO OBBLIGO MEDIANTE PAGAMENTO DELL'EQUIVALENTE IN DENARO - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA - RIFERIMENTO AL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO - CONSEGUENZE - CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO BENI DONATI - PERICOLO DI REVINDICA CONTRO IL PROMITTENTE VENDITORE NELLA SUA QUALITA DI DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE - OFFERTA DI DEPOSITO DEL PREZZO DI VENDITA FATTA AL PROMISSARIO ACQUIRENTE - GARANZIE CONTRO IL PERICOLO PREDETTO, AGLI EFFETTI DELL'ART 1481 COD CIV - INIDONEITA.


LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART 563 COD CIV - SECONDO CUI IL TERZO AVENTE CAUSA DAL DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE PUO LIBERARSI DALL'OBBLIGO DI RESTITUIRE IN NATURA LE COSE DONATE PAGANDO L'EQUIVALENTE IN DANARO - VA INTESA NEL SENSO CHE TALE SOMMA DEVE ESSERE CALCOLATA CON RIFERIMENTO AL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DELLA SENTENZA CHE ACCOGLIE LA DOMANDA DI RESTITUZIONE. NE CONSEGUE CHE, NEL CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE A OGGETTO BENI DONATI SOGGETTI A RIDUZIONE NON PUO RITENERSI IDONEA GARANZIA CONTRO IL PERICOLO DI RIVENDICA, AGLI EFFETTI DELL'ART 1481 COD CIV, L'OFFERTA DI DEPOSITO DEL PREZZO DI VENDITA FATTA AL PROMISSARIO ACQUIRENTE DAL PROMITTENTE VENDITORE, NELLA SUA QUALITA DI DONATARIO SOGGETTO A RIDUZIONE.
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