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Accettazione espressa dell'eredità

Art. 475 Accettazione espressa

L`accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una scrittura privata (2702), il chiamato all`eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità


Sentenza n. 9648 del 2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
...., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato ORGERO DOMENICO EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -su accettazione espressa dell'eredità
contro
....., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO che lo difende unitamente all'avvocato NARDOCCI EDOARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -accettazione espressa dell'eredità
avverso la sentenza n. 639/96 del Tribunale di ...., depositata il 23/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;accettazione espressa dell'eredità
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;accettazione espressa dell'eredità
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;accettazione espressa dell'eredità
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per accoglimento del I^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO accettazione espressa dell'eredità
Con decreto del 25.11.1992 il Pretore di Alessandria ingiungeva a ....il pagamento a favore del notaio Carbone Alfonso della somma di L. 1.240.375 per prestazioni professionali. accettazione espressa dell'eredità Traversa Alessandro proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, esponendo che in data 3.10.1987 era deceduto senza testamento Traversa Luciano, lasciando come eredi la moglie ....ed il figlio minore ....;accettazione espressa dell'eredità che la .... aveva rinunziato all'eredità ed aveva accettato, autorizzata dal giudice tutelare, con beneficio d'inventario quella del figlio;accettazione espressa dell'eredità che per le operazioni d'inventario era stato incaricato il notaio Carbone Alfonso; che Traversa Alessandro, raggiunta la maggiore età, aveva rinunziato all'eredità ed aveva rifiutato di pagare al notaio le somme da costui richieste per prestazioni professionali. Il Pretore accoglieva con sentenza del 25.1.1994 l'opposizione. accettazione espressa dell'eredità Il notaio appellava tale sentenza.accettazione espressa dell'eredità Il Tribunale di Alessandria rigettava l'appello con sentenza del 23.12.1996. Ricorre per cassazione con quattro motivi di gravame il Carbone; resiste con controricorso il .....
Il Carbone ha presentato memoria illustrativa.accettazione espressa dell'eredità
MOTIVI DELLA DECISIONE accettazione espressa dell'eredità
Ha precedenza logica l'esame del quarto motivo con il quale il ricorrente deduce contraddittoria motivazione in ordine al diniego di un obbligo del .......di adempiere la prestazione richiestagli; non si è considerato che la designazione del notaio per redigere l'inventario era stata fatta dal pretore su istanza della ....;accettazione espressa dell'eredità che quale ausiliario del giudice gli spettava il compenso in base alla legge 8.7.1980 n. 319; accettazione espressa dell'ereditàche l'attività professionale si è risolta a vantaggio del .....
Il motivo è infondato, perché manca nella specie un incarico professionale al notaio, da considerarsi quale ausiliario del pretore, per cui la liquidazione del compenso andava chiesta a quest'ultimo ed il debito era a carico dell'eredità.accettazione espressa dell'eredità Con lo stabilire che "le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio di inventario sono a carico dell'eredità", l'art. 511 cod. civ. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione.accettazione espressa dell'eredità
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 1953/1976) che il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad accettazione di eredità con il beneficio di inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale.accettazione espressa dell'eredità
Si può quindi passare ad esaminare gli altri tre motivi del ricorso.accettazione espressa dell'eredità
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 475, 476, 484 e segg. 519 e 527 cod. civ. per avere la sentenza impugnata omesso di considerare:accettazione espressa dell'eredità
a)- che la rinunzia del .... all'eredità non faceva venir meno per il principio "semel heres semper heres" la sua qualità di erede; che la rinuncia riguardava solo il limite di responsabilità intra vires hereditatis (cfr. Cass. n. 7695/93);accettazione espressa dell'eredità
b)- che per l'art. 485 cod. civ. non avendo il ..... completato l'inventario doveva considerarsi erede puro e semplice. Sostiene il ricorrente che .....sarebbe decaduto dal beneficio di inventario e che la sua rinuncia all'eredità del 18.10.1991 sarebbe priva di effetti, non avendo egli ultimato l'inventario dopo il raggiungimento della maggiore età e per essere stato immesso nel possesso dei beni.accettazione espressa dell'eredità
Il motivo è infondato.accettazione espressa dell'eredità
L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (cfr. Cass. n. 4561/88, n. 881/67, n. 72/99, n. accettazione espressa dell'eredità9142/1993). È quindi principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8142/93) che in caso di successione di minore la decadenza dal beneficio di inventario non può non verificarsi in virtù dell'applicazione dell'art. 485 cod. civ., il quale stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità;accettazione espressa dell'eredità che, trascorso detto termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità si considera erede puro e semplice.accettazione espressa dell'eredità Ma la particolare formà di accettazione cosiddetta legale della qualità di erede prevista dall'art. 485 cod. civ., e conseguente alla mancata osservanza, da parte del chiamato nel possesso dei beni, delle disposizioni relative al beneficio di inventario, non può trovare applicazione quando il successibile non abbia ancora raggiunto la maggiore età e, quindi, nei suoi confronti non sia consentita la possibilità di decadenza dal beneficio di inventario ai sensi dell'art. 489 cod. civ. (cfr. Cass. n. 881/1967;accettazione espressa dell'eredità
n. 1953/1972).accettazione espressa dell'eredità
Nel caso di successione di minore la decadenza dal beneficio dell'inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede il mancato compimento dell'inventario in un anno dalla maggiore età. Nel caso in esame alla morte di .......la moglie, Baccifava Lolita, per conto del minore accettava l'eredità ai sensi dell'art. 471 cod. civ..accettazione espressa dell'eredità
....., figlio dei predetti, il giorno stesso del compimento della maggiore età, rinunciava all'eredità.accettazione espressa dell'eredità Ai sensi dell'art. 521 cod. civ. chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, in contrasto con quanto afferma il ricorrente che richiama il principio semel heres semper heres. Pertanto il .......... non può essere chiamato a rispondere delle spese di inventario, perché queste sono a carico dell'eredità a norma dell'art. 511 cod. civ.accettazione espressa dell'eredità
Ne consegue che, in mancanza di testamento, dette spese dovranno essere addebitate alle persone indicate dall'art. 565 cod. civ. (successione legittima) ed, in mancanza di altri successibili, allo Stato, nei limiti di cui all'art. 586 cod. civ.accettazione espressa dell'eredità
Nè vale richiamare, come fa il ricorrente l'art. 485 cod. civ. (che disciplina l'ipotesi del chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari) non essendo rimasto provato che il controricorrente .... si trovava in tale situazione. Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al fatto che il .... era stato immesso nel possesso dei beni ereditari dalla madre, di qui la necessità dell'inventario.accettazione espressa dell'eredità
Il motivo è infondato, perché la necessità della redazione dell'inventario doveva ricollegarsi al solo fatto di essere stato chiamato all'eredità un minore.accettazione espressa dell'eredità
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 476, 511 e 2028 cod. civ., nonché vizi di motivazione, per non avere la sentenza tratto le dovute conseguenze dall'affermazione che il .... doveva considerarsi gestore di affari e cioè per non avere considerato che egli aveva l'obbligo di condurre a termine la gestione e rispondeva secondo le regole del mandato della custodia delle cose e per l'art. 2030 cod. civ. dei danni.accettazione espressa dell'eredità
La censura è infondata, perché la sentenza ha ritenuto il .....gestore di affari dopo la rinunzia e ne ha escluso l'obbligo di adempiere le obbligazioni contratte in quella veste ed in particolare quella in esame, antecedente alla rinunzia, e pertanto non come gestore, ma in qualità di chiamato all'eredità.accettazione espressa dell'eredità Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.accettazione espressa dell'eredità
P.Q.M.accettazione espressa dell'eredità
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 981.900, di cui L. 900.000 di onorari.accettazione espressa dell'eredità
Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.accettazione espressa dell'eredità
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2000 accettazione espressa dell'eredità




Massima

La delazione che segue l'apertura della successione, pur
rappresentandone un presupposto, non e' di per se' sola sufficiente
all'acquisto della qualita' di erede, perche' a tale effetto e'
necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante
"aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la
ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ.. Pertanto,
in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede
per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione
del principio generale contenuto nell'art. 2697 cod. civ., l'onere
di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualita' di
erede, qualita' che non puo' desumersi dalla mera chiamata
all'eredita', non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso,
ma consegue solo all'accettazione dell'eredita', espressa o tacita,
la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto
azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua
qualita' di erede.
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