Sanzione accessoria del ritiro della patente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14932 del 14 luglio 2005, adeguandosi al principio sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3332/2004, ha stabilito che la competenza del giudice di pace per le sanzioni in materia di circolazione stradale è di natura funzionale. Conseguentemente essa non è limitata alle sole sanzioni pecuniarie, estendendosi anche a quelle di natura diversa, quale è, appunto, la sanzione accessoria del ritiro della patente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA 14-07-2005, n. 14932
LA CORTE
RILEVATO
che a seguito di opposizione, a norma dell'art. 204 bis DPR n 285 del 1992, proposta da C.B. avverso l'ordinanza ingiunzione con cui gli era stata sospesa per sessanta giorni la patente di guida per aver guidato in stato di ebbrezza, l'adito Giudice di pace di Cesena, con sentenza in data 15.3.2004, dichiarava la propria incompetenza per materia per essere la guida in stato di ebbrezza stata attribuita alla cognizione del tribunale, in base alla legge 1.8.2003, n. 214;
che il procedimento veniva riassunto dall'opponente di fronte al tribunale di Forlì (sezione distaccata di Cesena);
che il giudice di detto tribunale con provvedimento del 4.10.2004 promuoveva, ex art. 45 c.p.c., regolamento di competenza di ufficio, sospendendo il procedimento in corso;
RITENUTO
che il proposto regolamento appare fondato, atteso per un verso che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell'art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332);
che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell'art. 4 della legge 1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l'art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l'opposizione all'ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace;
che pertanto il proposto regolamento deve essere accolto, con declaratoria della competenza del Giudice di pace di Cesena, con assegnazione dei termini di legge per la prosecuzione della causa;
che non v'ha luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara la competenza del Giudice di pace di Cesena.
Roma, 26 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005.