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Multa e contestazione immediata

    
 
 
Multa e contestazione immediata
 
 
Com’è noto, l’art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. indica una serie di circostanze in cui viene meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale dispensa parrebbe, quindi, esonerare l’organo procedente di cui all’art. 12 C.d.S, comma 1, a procedere alla contestazione immediata.
Sul punto, quindi, è sorta la questione se la mera indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al citato art. 384 reg. esec. C.d.S., integri una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata o se, invece, l’organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, comunque, sottoporre l’operato dei verbalizzanti al suo sindacato.
Con la sentenza n.8457 del 11 aprile 2006, quindi, la Cassazione ha risolto il dubbio affermando che il giudice di merito è sicuramente legittimato ad accertare se, alla luce delle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti a procedere alla contestazione immediata.
A detta della Suprema Corte, infatti, l’esemplificazione dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. Ed invero, la lettera dell’art. 384 del regolamento citato “indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati”.
Con la pronuncia in questione, quindi, la Corte ha definitivamente escluso la sussistenza di una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ove ricorrano determinate circostanze di fatto (quali, ad esempio, l’apparecchio utilizzato; lo stato dei luoghi o la velocità del veicolo) le quali, in concreto, avrebbero permesso agli agenti di regolarsi diversamente. A fronte di circostanze quali quelle appena indicate, pertanto, il giudice di merito ben potrà, a seguito della pronuncia in esame, valutare se, effettivamente, nel caso specifico, gli agenti accertatori si trovassero nell’impossibilità di procedere alla contestazione immediata allorquando si è verificata la trasgressione alla norma del codice della strada.
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE II CIVILE
 
Sentenza 11 aprile 2006, n. 8457
 
 
 
 
Motivi della decisione
 
Il Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto l'opposizione proposta da L.F. avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Trapani in data 11.5.01, notificato il 31.10.01, con cui gli veniva gli contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 e gli veniva ingiunto di pagare la somma di L. 295.430, di cui L. 41.400 per spese di notifica, pari a Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato.
 
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo Reg.to, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base all'art. 384 Reg. C.d.S., l'impossibilità della contestazione immediata è presunta ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione.
 
Il ricorso è infondato. L'esemplificazione dell'art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e) non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 del menzionato regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso.
 
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
 
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006.
 
 
 
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