Incidente stradale a causa dello stress da lavoro e risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13309 del 7 giugno 2007, è tornata a pronunciarsi sull’annosa quaestio di diritto lavoristicorelativa al danno da stress da lavoro.
In merito i giudici di legittimità, hanno statuito che “un lavoratore debba essere risarcito del danno subito in un incidente stradale, a patto e condizione che possa dimostrare il nesso causale tra lo stress (che ha portato all’incidente) e la sua attività lavorativa.”.
Nella pronuncia in questione, la Corte procede anche all’indicazione dei fattori che possono causare lo stress da lavoro, i quali hanno natura tanto oggettiva quanto soggettiva.
Nella prima categoria rientrano:
- la organizzazione del lavoro, pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori;
- le condizioni di lavoro, esposizione ad un comportamento illecito;
- l’ambiente di lavoro, esposizione al rumore, al calore, a sostanze pericolose;
- e la comunicazione, incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un cambiamento futuro, ecc,;
Appartengono, invece, alla seconda categoria:
- le pressioni psicologiche e sociali;
- la sensazione di incapacità ad affrontare tali pressioni;
- l’impressione di non essere sostenuti.
La Corte precisa, inoltre, che i datori di lavoro hanno l’obbligo di proteggere la sicurezza e la salute dei prestatori di lavoro in conformità a quanto sancito dalla direttiva europea 391 del 1989, cui è seguita la legge 626 del 1994, in materia di sicurezza sul lavoro: ebbene, non c’è dubbio che tale dovere concerna anche i problemi di stress da lavoro rappresentando gli stessi un rischio per la salute e la sicurezza stesse.
Dal canto loro tutti i lavoratori hanno il generale dovere di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro.
Nel caso di specie si trattava di un ricorso presentato da un lavoratore, ferito in modo grave in un incidente stradale, il quale pretendeva dal datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che l’incidente era stato causato dal forte stress connesso alle continue trasferte effettuate sul lavoro.
Sia il giudice del lavoro che il tribunale, rigettavano l’appello principale del prestatore di lavoro.
La questione giungeva, quindi, al cospetto della Corte di Cassazione la quale ha diversamente statuito. I giudici di legittimità, infatti, hanno riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento dannoso da cui il ricorrente era rimasto leso, affermando, conseguentemente, la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla inadeguata dimensione dell’organico la quale finiva per essere una condizione lavorativa stressante per il ricorrente, costretto a continue trasferte e lunghi viaggi anche al di la della sua normale attività lavorativa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 12 aprile – 7 giugno 2007, n. 13309
Massima e Testo Integrale