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Gestacci al volante

    
 
 
Gestacci al volante e reato di minaccia
 
A seguito di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.4033 del 21.12.2005,  la violazione delle regole morali di buona condotta ed in generale di quelle etiche di civiltà sociale, nell’ambito della circolazione stradale, potrebbe divenire penalmente rilevante.
Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha confermato il giudizio di diritto dei gradi precedenti affermando che i ben noti “gestacci” al volante possono integrare il reato di minaccia di cui all’art.612 c.p., laddove sia provata la loro offensività penalmente rilevante.
E’ evidente come tale atteggiamento, particolarmente rigoroso, della Cassazione contro le condotte “incivili” tra utenti della strada, finisce col dare valore al principio generale di cui all’140 C.d.S.,secondo cui: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
 
 
 
Corte di cassazione
 
 
Sezione V penale
 
 
Sentenza 21 dicembre 2005 - 1 febbraio 2006, n. 4033
 
 
 
 
 
 
OSSERVA
 
 
1. Con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna a 51 euro di multa inflitta a L.G., ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 c.p. per aver minacciato a C.R. un danno ingiusto facendo gesti minacciosi con le mani al suo indirizzo mentre lo inseguiva con una autovettura.
 
Ricorre per cassazione il difensore che denuncia erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di attendibilità della persona offesa, alla portata intimidatoria attribuita al gesticolare dell'imputato, al diniego delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena irrogata.
 
2. La prima censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, ha spiegato le ragioni per le quali andava condiviso il giudizio di piena attendibilità riservata alla testimonianza della persona offesa. A parte l'ulteriore profilo di inammissibilità che la contraddistingue nella parte in cui indulge a valutazioni di merito - «le modalità percettive del fatto reato (il C. asserisce di aver visto il L. fare i gesti minacciosi dallo specchietto retrovisore) ben possono essere state travisate dalla particolare concitazione del momento» - non prospettabili in questa sede di legittimità.
 
Il successivo rilievo critico si sostanzia nella mera riproposizione di un argomento già disatteso perché ritenuto apodittico dal giudice d'appello, che ha peraltro perspicacemente osservato che «non si vede perché il prevenuto non avrebbe potuto realizzare, magari in un secondo momento, le sue minacce di picchiare l'avversario».
 
Incensurabile appare poi il diniego delle attenuanti generiche, siccome fondato sul logico rilievo dell'assenza di elementi cui ricondurre l'applicazione del beneficio, neppure indicati dall'appellante.
 
Merita accoglimento invece la doglianza che attiene all'entità della sanzione.
 
Si palesa infatti manifestamente incongrua e irrazionale una motivazione che, come quella esibita dal giudice a quo, giustifichi l'applicazione del massimo edittale della pena considerandola «oltremodo modesta, per effetto della svalutazione, persino inferiore alla sanzione amministrativa comminata per un banale divieto di sosta in z.t.l.».
 
S'impone pertanto sul punto l'annullamento dell'impugnata sentenza, ma senza rinvio, potendo questa stessa Corte provvedere direttamente a determinare il trattamento sanzionatorio, ex art. 620, lett. l), c.p.p., applicando, avuto riguardo all'entità del fatto, la pena pecuniaria di 20 euro di multa.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla pena, che determina in euro 20 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
 
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2005.
 
 
Depositata in Cancelleria l’1 febbraio 2006.
 
 
 
 
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